Iva detraibile sulle prestazioni di formazione finanziate
Le prestazioni di formazione finanziate dal fondo Formatemp rese alle agenzie per il lavoro sono imponibili ai fini Iva ed è quindi legittima la detrazione del tributo, non ricorrendo il requisito soggettivo per l’esenzione di cui all’articolo 10, n. 20 del Dpr 633/72. A questa conclusione è giunta la Ctr Lombardia 3786/20/2021 del 19 ottobre (presidente Zevola, relatore Fasano), che fa seguito alla analoga Ctr Lombardia 1743/20/2021. Conclusione in verità opposta a quella della risoluzione n. 52 dello scorso 3 agosto dell’agenzia delle Entrate.
I giudici chiariscono che l’«accreditamento» degli enti di formazione presso il fondo Formatemp «non può considerarsi quale riconoscimento ai fini dell’esenzione». Dal punto di vista soggettivo, infatti, per essere considerati esenti i servizi di formazione devono essere prestati da enti riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Ed il riconoscimento deve riguardare anche «il singolo corso», circostanza in questo caso nei fatti impossibile posto che i controlli svolti dal fondo «attengono solo a profili formali e logistici che non riguardano il contenuto e le modalità di svolgimento dei corsi» (così la sentenza n. 1743). Il funzionamento e l’attività del fondo Formatemp (di natura privatistica, a differenza dei fondi interprofessionali), argomenta ancora il collegio, affonda le radici nella prassi e non in potestà pubblicistiche tipizzate, come sarebbe richiesto dalle disposizioni sull’esenzione, che ai fini Iva sono disposizioni di favore non suscettibili di interpretazioni estensive (Cgue, C-699/15 e C-319/12).
Il regime è subordinato al fatto che l’ente sia sottoposto a forme di controllo sostanziale e vigilanza da parte dell’ente pubblico, necessarie per garantire la rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi di interesse generale che l’ente deve tutelare in ogni singolo corso svolto. Questa è la ratio (sposata anche dall’Agenzia in materie similari con le risoluzioni 457 e 487/2021) del requisito richiesto dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 112/2006 e dall’articolo 10, n. 20, del Dpr 633/1972.
L’orientamento giurisprudenziale, che con questa pronuncia si consolida, contrasta con la risoluzione 52/E dello scorso 3 agosto, che ha invece ritenuto tali prestazioni esenti, a sua volta cambiando orientamento rispetto alla risposta 904/-38/2019 della Dre Lombardia. Bisognerà vedere se ora l’Agenzia correggerà il tiro.