Controlli e liti

Iva detraibile sulle prestazioni di formazione finanziate

ADOBESTOCK

di Antonio Tomassini

Le prestazioni di formazione finanziate dal fondo Formatemp rese alle agenzie per il lavoro sono imponibili ai fini Iva ed è quindi legittima la detrazione del tributo, non ricorrendo il requisito soggettivo per l’esenzione di cui all’articolo 10, n. 20 del Dpr 633/72. A questa conclusione è giunta la Ctr Lombardia 3786/20/2021 del 19 ottobre (presidente Zevola, relatore Fasano), che fa seguito alla analoga Ctr Lombardia 1743/20/2021. Conclusione in verità opposta a quella della risoluzione n. 52 dello scorso 3 agosto dell’agenzia delle Entrate.

I giudici chiariscono che l’«accreditamento» degli enti di formazione presso il fondo Formatemp «non può considerarsi quale riconoscimento ai fini dell’esenzione». Dal punto di vista soggettivo, infatti, per essere considerati esenti i servizi di formazione devono essere prestati da enti riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Ed il riconoscimento deve riguardare anche «il singolo corso», circostanza in questo caso nei fatti impossibile posto che i controlli svolti dal fondo «attengono solo a profili formali e logistici che non riguardano il contenuto e le modalità di svolgimento dei corsi» (così la sentenza n. 1743). Il funzionamento e l’attività del fondo Formatemp (di natura privatistica, a differenza dei fondi interprofessionali), argomenta ancora il collegio, affonda le radici nella prassi e non in potestà pubblicistiche tipizzate, come sarebbe richiesto dalle disposizioni sull’esenzione, che ai fini Iva sono disposizioni di favore non suscettibili di interpretazioni estensive (Cgue, C-699/15 e C-319/12).

Il regime è subordinato al fatto che l’ente sia sottoposto a forme di controllo sostanziale e vigilanza da parte dell’ente pubblico, necessarie per garantire la rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi di interesse generale che l’ente deve tutelare in ogni singolo corso svolto. Questa è la ratio (sposata anche dall’Agenzia in materie similari con le risoluzioni 457 e 487/2021) del requisito richiesto dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 112/2006 e dall’articolo 10, n. 20, del Dpr 633/1972.

L’orientamento giurisprudenziale, che con questa pronuncia si consolida, contrasta con la risoluzione 52/E dello scorso 3 agosto, che ha invece ritenuto tali prestazioni esenti, a sua volta cambiando orientamento rispetto alla risposta 904/-38/2019 della Dre Lombardia. Bisognerà vedere se ora l’Agenzia correggerà il tiro.

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