Adempimenti

Forfettari, il regime contabile indirizza il calcolo per l’esonero dalla fattura elettronica

In vista dell’obbligo che parte il prossimo 1° luglio per individuare il tetto dei 25mila euro si può far riferimento alle precedenti indicazioni delle Entrate

di Alessandra Caputo

Scatta dal prossimo 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 eurp. Questi contribuenti, che fino ad ora erano esonerati da questo adempimento dall’articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015 devono, quindi, procedere alla verifica del superamento di tale soglia.

Su come correttamente determinare tale soglia, va anzitutto osservato che la formulazione dell’articolo 18 del Dl 36/2022 (decreto per l’attuazione delle misure del Pnrr che introduce l’obbligo) è analoga a quella prevista dal comma 54 della Legge 190/2014 che disciplina i requisiti di accesso al regime forfettario e che prevede l’applicazione del regime per i contribuenti persone fisiche che nell’anno precedente «hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».

Si ritiene, quindi, possano trovare applicazione i chiarimenti già forniti con le circolari n. 10/E del 4 aprile 2016 e n. 9/E del 10 aprile 2019. In particolare, le predette circolari precisano che per la verifica del superamento del limite di 65.000 euro, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento; perciò, ad esempio, qualora un contribuente abbia operato in regime di contabilità ordinaria deve calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza, coloro che hanno applicato il regime semplificato di cui al comma 1 dell’articolo 18 del Dpr n. 600 del 1973 devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Analoga verifica va ora effettuata al fine di verificare l’obbligo o meno di dover adempiere all’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° luglio. Il criterio di cassa deve essere utilizzato anche da coloro che nel 2021 si avvalevano già del regime forfetario.

Attenzione ad alcuni casi particolari. Un primo caso è quello del contribuente forfetario che esercita più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti; in questo caso si dovrà assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Vanno poi inclusi nella somma dei ricavi/compensi anche i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore considerato che con la circolare 9E/2019 citata, l’agenzia delle Entrate aveva precisato che questi proventi concorrono a formare il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva.

Per tutti coloro che da questa verifica determineranno un ammontare di ricavi/compensi non superiore a 25.000 euro potranno per ora non preoccuparsi della fatturazione elettronica, ferma restando la possibilità di adempiere volontariamente. Infine, una menzione per i contribuenti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2022: non avendo conseguito ricavi/percepito compensi nel 2021, l’obbligo slitta al 1° gennaio 2024.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©