Controlli e liti

Errori formali, così la sanatoria può estinguere le liti pendenti

Regolarizzare le violazioni con 200 euro può avere effetti sulle controversie in atto. Un altro elemento di connessione tra sanatorie riguarda la rottamazione quater e la definizione delle liti

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Si sta piano piano completando il quadro delle varie sanatorie incluse nella cosiddetta “tregua fiscale”. La scorsa settimana sono stati emanati i provvedimenti attuativi dell’adesione e dell’acquiescenza speciale agli atti di accertamento (e non solo), della sanatoria delle irregolarità formali, ed è stato anche approvato il modello per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

Proprio la regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti presentano dei tratti “comuni” sui quali è opportuno svolgere qualche riflessione.

Incrocio tra sanatorie

La sanatoria delle irregolarità formali (commi da 166 a 173 della legge 197/2022) contempla le violazioni che non incidono sulla determinazione dell’imponibile e sul pagamento del tributo, e si riferisce – in termini generali – alle irregolarità commesse per ciascun periodo d’imposta. Tuttavia, il comma 172 stabilisce che risultano escluse dalla regolarizzazione le violazioni contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.

Il punto 1.3. del provvedimento attuativo 0027629 del 30 gennaio scorso aggiunge che la sanatoria non si applica alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente sempre al 1° gennaio 2023, in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione. Ciò significa, in sostanza, che gli effetti della sanatoria, pur riguardando “ordinariamente” il singolo periodo d’imposta, si estendono anche agli atti di contestazione emessi dall’Agenzia e non divenuti definitivi al 1° gennaio 2023 e, se il rapporto risultava pendente a tale ultima data, non divenuti definitivi prima del 31 marzo 2023 (data di versamento della prima o unica rata).

In tutto questo, va considerato che la definizione agevolata delle liti pendenti (commi 186 e seguenti della legge di Bilancio 2023) prevede la possibilità di definizione delle controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia e del 40% negli altri casi.

Chiaramente, le sanzioni non collegate al tributo sono quelle che, nella gran parte delle ipotesi, rientrano nella sanatoria delle irregolarità formali. Si sottolinea che ciò vale nella gran parte dei casi perché, ad esempio, le contestazioni da quadro RW, oggetto di un atto “pendente” secondo la nozione stabilita dalla definizione delle liti di cui ai commi 186 e seguenti, possono risultare oggetto solo di quest’ultima forma di regolarizzazione (essendo tali violazioni escluse dalla sanatoria delle irregolarità formali).

Tuttavia, altri contenziosi pendenti per violazioni che rientrano tra quelle incluse nella sanatoria delle irregolarità formali possono certamente essere definite con i 200 euro previsti da tale ultima sanatoria. Questo – naturalmente – a condizione che l’atto non risulti definitivo in base alle disposizioni sopra riportate.

Evidentemente, non aderendo alla definizione delle liti pendenti, non si avrà l’estinzione del processo in base a quanto previsto dalle disposizioni di quest’ultima forma di sanatoria. Si realizzerà però la cessazione della materia del contendere.

La rottamazione quater

Altro elemento di connessione tra sanatorie è quello che si manifesta tra la rottamazione quater e la definizione delle liti pendenti. In linea di principio, in presenza di un carico in contenzioso affidato all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022, sono possibili entrambe le definizioni. In generale, la definizione delle liti appare tuttavia preferibile, per un duplice ordine di considerazioni.

Innanzitutto, in molti casi, si paga una quota inferiore rispetto all’imposta dovuta, circostanza che non è mai possibile con la rottamazione. Si evidenzia inoltre che, mentre ai fini della rottamazione si deducono solo gli importi versati a titolo di sorte capitale, nella sanatoria delle liti si deduce tutto, anche quanto pagato a titolo di sanzioni e interessi.

Va poi ricordato che il contribuente potrebbe definire con la rottamazione la sola porzione di carico affidata all’agente della riscossione e proseguire la lite per la differenza (circolare 10/E/2019). Si pensi all’impugnazione di un avviso di accertamento, rigettata in primo grado, in relazione alla quale l’ufficio ha affidato i due terzi dell’accertato. Qualora si intenda limitare i rischi del contenzioso, si potrebbe valutare la sola rottamazione dell’importo a ruolo.

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