Imposte

Sgravi fiscali per le donazioni sul doppio binario

di Gabriele Sepio

Le erogazioni liberali a favore di enti non commerciali seguono un doppio binario con assegnazione di diversi benefici a seconda della natura giuridica del donante e del valore dell’erogazione.

Il Tuir prevede deduzioni/detrazioni Irpef/Ires ( articoli 10, 15 e 100 del Tuir ) in favore del donante, con limiti e percentuali di deducibilità/detraibilità decisamente variabili anche in funzione del tipo di ente beneficiario. Qualora, ad esempio, il donante sia un soggetto Irpef ed il beneficiario sia una Onlus, è prevista una detrazione d’imposta pari al 26% dell’erogazione, nel limite di 30mila euro. In caso di soggetti Ires invece il Tuir assegna una deduzione nel limite di 30mila euro o del 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Accanto ai benefici previsti da Tuir ci sono le previsioni contenute all’articolo 14 del Dl 35/2005 che consente la deducibilità da Irpef/Ires, in misura unica, fino ad un massimo di 70 mila euro o nel limite del 10% del reddito dichiarato in caso di donazioni in favore di Aps, Onlus, Odv, fondazioni e associazioni riconosciute attive nel campo sociale che tengono le scritture contabili.

Queste agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra loro (articolo 6 del 35/2005 e anche la circolare 7/E del 2017 ), perciò il donante dovrà valutare attentamente se beneficiare delle disposizioni del Tuir, ovvero del Dl 35/2005. Si tratta di un quadro normativo complesso (soprattutto a causa delle numerose distinzioni previste nel Tuir) e non particolarmente coordinato dove, nonostante i maggiori oneri richiesti in capo all’ente beneficiario per l’applicazione del Dl 35/2005, non sempre si determina un maggior risparmio di imposta rispetto alle disposizioni del Tuir. In tale stato di cose, il benefattore è tenuto a fare bene i conti quando procede all’erogazione per non vedere sfumare parte del beneficio fiscale spettante in cambio dell’atto di liberalità.

Un esempio può essere utile a spiegare meglio l’attuale quadro delle erogazioni liberali. Immaginiamo un soggetto passivo Ires, con reddito dichiarato pari a 5 milioni di euro che intende erogare 90mila euro in favore di una Onlus. Applicando la disposizione del Tuir l’impresa ottiene una deduzione fiscale pari a 21.600 euro (24% di 90mila, risultando rispettato il limite del 2% del reddito dichiarato), mentre con il Dl 35/2005 la deduzione concessa è limitata a 16.800 euro (24% di 70mila).

Risultati di segno opposto si ottengono invece se, a parità di donazione, l’impresa dichiara redditi per 3 milioni di euro. In tal caso, infatti, applicando le disposizioni del Tuir si avrebbe una deduzione massima di 14.400 euro (ciò poiché l’aliquota Ires al 24% si applica su 60mila euro e non più su 90mila euro dato il limite del 2% del reddito dichiarato), a fronte del maggior risparmio di 16.800 euro in applicazione del Dl 35/2005 (determinato sempre con l’aliquota del 24% su 70mila euro).

Il sistema della deduzioni degli oneri passivi è reso ancora più capillare, oltre che da questa dicotomia, anche da disposizioni estremamente specifiche contenute sia nel Tuir, come quella sulle sole associazione di promozione sociale (articolo 100, comma 2, lettera i) per le quali il limite di deducibilità ai fini Ires è ridotto a 1.549,37 euro, o al 2% del reddito complessivo dichiarato. Sono previste anche specifiche forme di esenzione dal reddito d’impresa in caso di donazione di derrate alimentari, i prodotti farmaceutici e beni danneggiati ancora utilizzabili, in favore di Onlus e Odv (articolo 13, commi 2 e 3 del Dlgs 460/1997).

La legge delega ( legge 106/2016 ) per la riforma del terzo settore prevede uno specifico intervento su questo tema e sarà l’occasione per razionalizzare e semplificare i vari regimi di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti del terzo settore.

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