Imposte

Patent box misti, nel rinnovo pesa l’incidenza dei costi

di Cristiano Margheri e Federico Susini

La definizione di numerosi accordi di patent box a distanza di circa quattro anni dalla presentazione dell’istanza di ruling avrà come effetto, almeno per le istanze di agevolazione presentate nel 2015, che molte imprese dovranno, già dai prossimi mesi, affrontare le problematiche connesse al rinnovo dell’accordo appena sottoscritto.

Bisogna, infatti, ricordare che il ruling, sebbene diventi vincolante per le parti dal momento della sua sottoscrizione, produce i suoi effetti dal periodo di imposta in cui è stata presentata l’istanza e per i quattro successivi. Questo vuol dire che i contribuenti che hanno presentato l’istanza nel 2015, dovranno attivarsi, a pena di decadenza, già nel 2019 per richiedere il rinnovo.

La possibilità del rinnovo, la cui modalità di esercizio è regolamentata dall’articolo 12 del provvedimento del 1° dicembre 2015 (prot. n. 2015/154278), impone di effettuare un’analisi preliminare sia su eventuali mutamenti nelle condizioni di fatto su cui si basa l’accordo, che con riferimento ai beni immateriali oggetto di agevolazione. Infatti, qualora l’accordo abbia ad oggetto esclusivamente marchi d’impresa, il rinnovo non potrà essere esercitato, dal momento che questi beni immateriali sono stati esclusi dal regime patent box a partire dal 2017, per effetto del Dl 24 aprile 2017, n. 50. Questo decreto, tuttavia, ha fatto salve tutte le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 per le quali comunque, trascorsi cinque anni, il beneficio non sarà più rinnovabile.

Qualora invece l’accordo abbia ad oggetto le altre tipologie di beni immateriali agevolabili (software, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché know how), occorrerà, almeno novanta giorni prima della relativa scadenza, presentare all’ufficio con cui si è firmato il ruling istanza di rinnovo. L’istanza andrà inoltrata in carta libera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per Pec oppure tramite consegna diretta all’ufficio competente. L’ufficio, poi, dovrà, almeno quindici giorni prima della scadenza dell’accordo, comunicare il proprio assenso o rigettare la richiesta con provvedimento motivato. Il rinnovo dell’accordo o il suo rigetto potrà, naturalmente, essere valutato dall’Ufficio attraverso opportune attività come: procedere alla richiesta di documentazione, dati ed informazioni; invitare il contribuente in contraddittorio; procedere ad accessi presso le sedi del contribuente e attivare strumenti di cooperazione internazionale.

Le problematiche maggiori in caso di rinnovo possono, tuttavia, riscontrarsi nel caso in cui l’accordo sottoscritto abbia ad oggetto sia marchi d’impresa che uno o più beni immateriali per i quali l’agevolazione può essere validamente rinnovata per un ulteriore quinquennio. Questo infatti potrebbe determinare una duplice attività, in quanto, da un lato, si dovrà procedere alla richiesta di rinnovo, al fine di evitare l’inizio di una nuova procedura, mentre, dall’altro, si paleserà la necessità di operare una modifica del precedente accordo, così da tenere conto dell’impossibilità di rinnovo per i marchi d’impresa.

È plausibile ritenere che quest’ultima attività possa essere svolta, sempre nell’ambito della procedura di rinnovo. Infatti, considerando che lo stesso articolo 12 del provvedimento prevede la possibilità del contraddittorio, il contribuente, all’atto della presentazione dell’istanza di rinnovo, potrebbe richiedere contemporaneamente una modifica dello stesso ai sensi dell’articolo 11 del citato Provvedimento, stante il mutamento delle condizioni di diritto.

Nel caso in cui i marchi d’impresa e gli altri beni immateriali per i quali si richiede il rinnovo siano caratterizzati da un vincolo di complementarietà, la modifica e il conseguente rinnovo potrebbero essere agevolati dal fatto che numerosi accordi, pur non distinguendo l’extra-profitto attribuibile ai singoli beni agevolabili, prevedono un criterio di ripartizione dello stesso tra i medesimi beni immateriali. Criterio che, secondo la prassi, può essere rappresentato dall’incidenza dei costi qualificati relativi allo sviluppo, mantenimento e accrescimento relativi a ciascuna categoria di beni immateriali oggetto di agevolazione, sul totale dei costi qualificati.

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