Controlli e liti

Abrogazione di imposte e nuovi limiti in F24: confini incerti dalla Corte

L’applicazione della nuova nozione di casa di lusso avrà un vasto impatto

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La portata applicativa del favor rei sarà definita con l’aiuto delle Sezioni unite della Cassazione. Con l’ordinanza 30708/2021, la Corte ne ha sollecitato l’intervento in relazione alla fattispecie dei benefici sull’abitazione principale non di lusso. I chiarimenti che giungeranno sono però destinati a incidere strutturalmente sull’istituto in questione, visto che viene fatto riferimento anche all’abrogazione di un tributo a decorrere da una certa data.

La nozione di abitazione principale non di lusso era inizialmente collegata alla sussistenza o meno dei requisiti oggettivi previsti nel Dm Lavori Pubblici 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale di riferimento. Per effetto di una successiva modifica legislativa, la nozione in esame è stata ricollegata in via esclusiva all’appartenenza alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: in pratica, se l’unità è accatastata in una di queste tre categorie catastali, i benefici fiscali non competono. Si è posto pertanto il problema della sanzionabilità dei soggetti possessori di unità immobiliari che – prima della modifica normativa – erano considerate abitazioni di lusso e che invece dopo di essa avevano perso tale qualifica, per i quali fossero stati disconosciuti gli sconti fiscali previsti per la prima casa. Secondo un orientamento non isolato della Corte, in tale ipotesi opererebbe comunque il favor rei, con l’effetto che le sanzioni dovrebbero essere disapplicate. Ora, è del tutto evidente come tale impostazione interpretativa presupponga che l’istituto del favor rei operi non solo nell’ambito di modifiche essenzialmente procedurali, ma anche nel contesto di innovazioni sostanziali. Ebbene, mentre è certo che il favor rei debba essere applicato ogni volta che viene meno la sanzionabilità di una determinata condotta o si elimina un adempimento, non appare ugualmente scontato che lo stesso agisca anche quando si interviene sui presupposti oggettivi e soggettivi di una determinata fattispecie.

Esemplificativo di quest’ultima casistica è il caso limite dell’abrogazione di un tributo. Sul punto, l’orientamento di legittimità più recente è prevalentemente favorevole alla esclusione dal favor rei. Ma si pensi anche alle pronunce con cui la Corte ha applicato l’istituto nel caso di compensazione indebita effettuata in passato in violazione del limite di legge all’epoca vigente, ma nel rispetto del nuovo tetto stabilito dall’evoluzione legislativa (ora 2 milioni di euro: Cassazione, 18367/2021 e 4806/2021). Anche in questo caso, si assume infatti la rilevanza sostanziale del favor rei. Da qui, il contrasto ravvisato dalla Corte in ordine alla esatta delimitazione della portata dell’istituto. Ed invero, se a questo dovesse riconoscersi una efficacia generalizzata, ne deriverebbe la disapplicazione delle sanzioni a maggior ragione nell’ipotesi dell’abrogazione del tributo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©