Controlli e liti

Sentenza di condanna a risarcimento, il registro grava sul danneggiante

Per la Cgt di Reggio Emilia è esclusa la responsabilità in solido per il tributo da parte dell’erede

di Stefano Sereni

L’imposta di registro su sentenze che comportano una condanna al risarcimento danni derivanti da reato va registrata a debito, con pagamento solo da parte del soggetto danneggiante, senza che operi la solidarietà delle altre parti in causa. A precisarlo è la sentenza 240/1/2022 della Cgt di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari).

Una contribuente impugnava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro in relazione a una sentenza civile del Tribunale emessa all’esito di un giudizio sul recupero delle somme per un risarcimento danni da sinistro stradale. La ricorrente eccepiva la violazione dell’articolo 59, lettera d) del Tur.

La vicenda derivava dal decesso di un passeggero a seguito dell’incidente e la responsabilità era stata accertata in capo al guidatore del veicolo, fratello della ricorrente. Lo stesso era stato anche condannato, con pronuncia passata in giudicato, in sede penale per omicidio colposo.

Il danneggiante si impegnava a versare un risarcimento con il padre che prestava garanzia, dando in pegno la totalità delle azioni di una società. Il debitore rimaneva inadempiente e alla morte del garante la sorella (la ricorrente), che aveva ereditato le quote sociali, si vedeva coinvolta in un giudizio civile per il recupero delle somme dovute in via principale dal fratello.

Il giudizio si concludeva con una condanna di quest’ultimo al pagamento di quanto richiesto, nonché al pagamento in solido con la sorella delle spese legali.

La Cgt ha accolto il ricorso con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite. La normativa prevede che l’imposta di registro, in casi come quello di specie in cui vi sia una sentenza di condanna al risarcimento danni per fatto costituente reato, sia a carico del solo danneggiante, che nella vicenda era il fratello della contribuente. La pronuncia del Tribunale indicava chiaramente quest’ultimo come unico responsabile del sinistro, circostanza peraltro pacifica tra le parti e attestata dall’esito del parallelo processo penale.

Il collegio così si conforma a quanto stabilito anche dalla Cassazione (n. 21112/22): non opera il criterio della solidarietà d’imposta tra tutte le parti del procedimento civile concluso (articolo 57 del Tur).

Irrilevante è stata ritenuta l’unica circostanza sulla quale si basava la difesa dell’ufficio, cioè la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in sede civile: la stessa non riguardava il risarcimento danni e, come specificato dal Tribunale, derivava solo dal fatto che la contribuente avesse resistito nella causa.

La Cassazione ha anche ribadito più volte (n. 18249/2022) che la normativa si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da reato, ma la locuzione è da intendersi in senso ampio, in modo da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, senza necessità che vi sia una sentenza penale.

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