Imposte

La strada alternativa tra adesione agevolata e acquiescenza

Pienamente operativa la definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti indicati nei commi 179 e seguenti della legge di Bilancio 2023

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Risulta pienamente operativa la definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti indicati nei commi 179 e seguenti della legge 197/2022. Dopo il provvedimento delle Entrate n. 27663/2023 si ha la conferma che, sostanzialmente – fatta eccezione per l’entità delle penalità (pari a un diciottesimo del minimo o dell’irrogato) e delle modalità di pagamento (20 rate trimestrali senza compensazione) – si applicano le regole ordinarie dell’accertamento con adesione (Dlgs 218/1997) e dell’acquiescenza (articolo 15 del Dlgs 218/1997).

Questo significa che se l’atto di accertamento è preceduto da un invito al contraddittorio ex articoli 5 e 5-ter del Dlgs 218/1997 non è possibile avvalersi dell’adesione agevolata, mentre è possibile fruire dell’acquiescenza di cui al comma 180 (così anche la circolare n. 2/E/2023). Nel caso in cui, ulteriormente, a fronte dell’atto di accertamento, il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione, che non è stata perfezionata, non si può utilizzare l’acquiescenza (sia quella agevolata che quella ordinaria). Questo perché accertamento con adesione e acquiescenza risultano istituti alternativi, così come di ambedue gli istituti (sia agevolati che ordinari) non si può fruire se l’atto viene impugnato.

Quanto all’adesione agevolata, va ricordato che applicandosi le regole di quella ordinaria, occorre rilevare che per costante indirizzo della Cassazione l’ufficio non risulta obbligato a convocare il contribuente al contraddittorio dopo che è stata presentata istanza a fronte dell’atto di accertamento. È un aspetto delicato, a cui il provvedimento attuativo del 30 gennaio avrebbe potuto dare risposta, stabilendo l’obbligo per l’ufficio di attivare l’adesione agevolata. Altrettanto delicata è la questione riferita ai Pvc, per i quali il contribuente può proporre istanza affinché l’ufficio formuli la proposta ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 del Dlgs 218/1997. Anche in questo caso per l’ufficio non si ha alcun obbligo. Inoltre, non si comprende se l’adesione agevolata è subordinata alla presentazione della suddetta istanza da parte del contribuente o se l’atto di accertamento che ne seguirà – anche tra qualche anno – potrà fruire direttamente dell’adesione agevolata.

Si segnala poi l’interpretazione restrittiva della circolare n. 2/E/2023 sulla sanatoria delle rate omesse per istituti deflattivi passati. La norma (comma 219) stabilisce che la sanatoria è preclusa se è stata notificata cartella di pagamento o intimazione, senza precisare la data cui la notifica si riferisce. Da ciò, si è dedotto che, sotto il profilo sistematico, l’unica lettura corretta fosse quella di guardare alla data del 1° gennaio 2023. Secondo l’Agenzia, invece, va verificata la data in cui si versa la prima rata (31 marzo 2023). Tesi non condivisibile in quanto l’accesso alla definizione viene fatta dipendere dalla discrezionalità dell’amministrazione e cioè dalla velocità di notifica che comporta una corsa contro il tempo da parte del contribuente.

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