I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 9 al 16 settembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Aiuti bis/Agevolazioni

Legge approvata in via definitiva il 15 settembre 2022

Decreto Aiuti bis: conversione in legge

Tra le novità, soprattutto di carattere tributario, introdotte in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti bis (Dl 9 agosto 2022, n. 115) si segnalano le seguenti.

Cessioni dei bonus edilizi

La responsabilità solidale estesa ai cessionari dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi (articolo 121, Dl 34/2020) è prevista solo per colpa grave o per dolo. La problematica è sorta per eventuali crediti che un soggetto, ad esempio la banca, volesse cedere. Per cercare di superare la diffidenza del cessionario, il legislatore ha voluto precisare – all'interno del comma 6 dell'articolo 121, Dl 34/2020 – che il "concorso nella violazione", che fa scattare i profili di responsabilità solidale del fornitore, che applica lo sconto in fattura, e dei cessionari, che si susseguono nei limiti del numero di cessioni effettuabili, è solo quello attuato "con dolo o colpa grave". Si ritiene, seppure la norma non si esprima chiaramente in tal senso, che il dolo o la colpa grave possano ritenersi sempre esclusi in capo a un correntista che acquista un credito d'imposta che gli viene venduto da una banca o altro intermediario finanziario, il quale gli attesti di aver effettuato, in sede di acquisto del credito, controlli conformi a quelli indicati nella circolare agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 23/E. Nella norma viene precisato che la limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave riguarda le sole cessioni di crediti per i quali sono stati rilasciati il visto di conformità, l'asseverazione tecnica e l'attestazione di congruità delle spese (articoli 119 e 121, comma 1-ter, Dl 34/2020), mentre non si estende ai crediti più vecchi, sorti prima dei citati obblighi di attestazione. La limitazione alla responsabilità potrebbe valere anche per questi ultimi crediti solo nel caso in cui il cedente ottenga, ora per allora, i visti e le attestazioni che, a suo tempo, non erano richiesti. Quindi, la norma prevede che ai soggetti che hanno nel loro cassetto fiscale vecchi crediti (sorti prima del 12 novembre 2021), precedenti al Decreto antifrode che ha operato la stretta sulle cessioni (Dl 157/2021), sia consentito di asseverare questi crediti a posteriori, per poterli cedere usufruendo della riduzione di responsabilità. Letteralmente, per evitare la responsabilità solidale, la documentazione è richiesta anche per i crediti minori (ad esempio, di importo fino a 10.000 euro ovvero quelli effettuati in edilizia libera), per i quali visti, attestazioni e asseverazioni non sono richiesti per le cessioni e gli sconti in fattura.

Controversie pendenti in Cassazione

Vengono ammessi nella definizione delle liti pendenti tutti i procedimenti per i quali è stato notificato il ricorso entro venerdì 16 settembre 2022. L'articolo 5, legge 130/2022, recante la riforma della giustizia tributaria, aveva limitato la definizione agevolata ai contenziosi in Cassazione al 15 luglio 2022.

Pignorabilità delle pensioni

Viene elevato da 750 euro a 1.000 euro il limite per l'impignorabilità delle pensioni. Con la riscrittura del comma 7 dell'articolo 545 del Codice di procedura civile viene, infatti, stabilito che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Attività sportive

È istituito un fondo da 50 milioni di euro a favore delle attività sportive per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento di associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Sarà un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport ad individuare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Installazione di vetrate

Quale incentivo alla riduzione del consumo di energia, viene modificato l'articolo 6, Dpr 380/2001 mediante l'inserimento degli interventi di realizzazione ed installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cd. Vepa, acronimo di vetrate panoramiche amovibili) tra quelli di edilizia libera, che non richiedono alcun titolo abilitativo. Sono solitamente sistemi scorrevoli che consentono l'apertura e la chiusura della vetrata, a seconda delle esigenze e delle stagioni. Servono a mitigare gli effetti del clima, sia in estate che in inverno. Si tratta di interventi che hanno funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche. Essi possono riguardare balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o logge rientranti all'interno dell'edificio; inoltre, non devono configurare aree stabilmente chiuse volte a creare nuovi spazi abitabili e devono favorire una naturale micro-areazione e avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 settembre 2022, n. 445

Progetti di bonifica: aliquota ridotta per le opere di realizzazione

Si applica l'aliquota Iva ridotta al 10% per le opere da eseguire ai fini della realizzazione del progetto di bonifica d un'area inquinata, come previsto dal n. 127-quinquies), Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972. La norma prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nell'articolo 4, legge 847/1964, nel cui elenco compaiono – tra le opere di urbanizzazione secondaria – le attrezzature sanitarie e, segnatamente, «le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (…) alla bonifica di aree inquinate» (articolo 266, comma 1, Dlgs 152/2006). L'agenzia ricorda che «L'ambito e le tipologie di interventi che occorre mettere in atto sono fissati nel singolo progetto» regolarmente approvato (risoluzione agenzia delle Entrate 12 settembre 2007, n. 247/E; Risposta Interpello 10 giugno 2021, n. 399). Il successivo n. 127-septies) della stessa Tabella estende l'agevolazione alle prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di tali opere. L'aliquota ridotta si applica anche per le attività prodromiche e/o necessarie alla bonifica dell'area. Nel caso in esame (interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica delle aree) si applica l'aliquota agevolata, a condizione che tali interventi siano inseriti nel progetto di bonifica approvato dalle competenti autorità amministrative.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 settembre 2022, n. 446

Cessioni di ecotomografi: applicazione dell'aliquota ridotta

Dopo aver ottenuto un parere tecnico dall'agenzia delle Dogane, l'agenzia delle Entrate conferma che si applica l'aliquota Iva ridotta al 5% (Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972) alla cessione di ecotomografi ad ultrasuoni. Il regime di favore è stato previsto dall'articolo 124, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Inoltre, per fruire dell'aliquota ridotta, le cessioni dei beni in esame devono rispettare la finalità sanitaria che, in base ai chiarimenti forniti con la circolare agenzia delle Entrate n. 26/E/2020, costituisce un'ulteriore condizione per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 124 citato.

Iva/Operazioni non imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 settembre 2022, n. 449

Settore navale: subappalto e regime di non imponibilità

Il caso riguarda il regime di non imponibilità, ai sensi dell'articolo 8-bis, Dpr 633/1972, del ribaltamento dei costi – da subappaltatore ad appaltante – relativi a servizi di demolizione di una nave (rimozione e smantellamento del relitto di un'imbarcazione). Un soggetto ha commissionato a terzi (subappaltatori e subcontraenti) lavorazioni connesse alla demolizione della nave. L'agenzia ha precisato che per i servizi acquistati presso subappaltatori e specificamente diretti alla realizzazione di una determinata fase del progetto di demolizione della nave può trovare applicazione il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera e), Dpr 633/1972 sempreché ricorrano le condizioni richieste per l'applicazione di detto regime: 1) imbarcazione adibita alla navigazione in alto mare, avendo effettuato viaggi oltre le dodici miglia marine (previste dalla Convenzione di Montego Bay) in misura superiore al 70% del totale; 2) prestazione direttamente riconducibile al contratto principale (quello stipulato dal committente con il cantiere o altro assuntore). Invero, richiamando la risoluzione n. 356560/1986, viene precisato che detto regime di non imponibilità Iva può applicarsi anche ai contratti immediatamente derivati da quello principale, ossia quelli stipulati tra il cantiere o altro assuntore e una o più imprese subcontraenti. Diversamente, i servizi acquistati da subcontraenti e rappresentati da singole operazioni che, alla stregua di un qualsivoglia altro fattore produttivo, devono essere coordinate con altre per giungere alla realizzazione di una fase dell'operazione di rimozione/demolizione (in pratica, servizi che, di per sé, non costituiscono una fase del progetto di demolizione della nave), vanno assoggettati ad imposta secondo le regole ordinarie. Pertanto, beneficiano del regime di non imponibilità Iva non solo le operazioni principali (ad esempio, la demolizione delle navi), ma anche tutti quegli interventi necessari, come mezzo a fine, alla loro realizzazione. Più precisamente, devono considerarsi non imponibili le attività, ancorché concesse in subappalto, costituenti fasi autonome all'interno degli interventi richiamati dalla norma e i contratti di risultato, in cui i prestatori sono dotati di autonomia organizzativa. Non si applica, invece, il regime previsto dall'articolo 9, comma 1, numero 6), Dpr 633/1972, secondo cui sono non imponibili ai fini Iva i «servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto (…)». Sul punto, l'agenzia ha ricordato che detta norma si riferisce a complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti, aventi come fine immediato il loro funzionamento e la loro manutenzione ovvero il loro ammodernamento, ampliamento e riqualificazione. Sono, invece, escluse le mere forniture di beni e servizi che non danno luogo agli interventi di carattere strutturale espressamente richiamati. Regime di non imponibilità che rimane comunque applicabile a tutti i servizi direttamente riconducibili al complessivo intervento di manutenzione portuale, ancorché resi da soggetti diversi (cioè appaltatore/subappaltatori). Deve trattarsi, cioè, di complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti, aventi come fine immediato il loro funzionamento e la loro manutenzione ovvero il loro ammodernamento, ampliamento e riqualificazione.

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 settembre 2022, n. 452

Prestazioni sanitarie: esenzione Iva anche per quelle accessorie

L'esenzione Iva – prevista dall'articolo 10, comma 1, n. 18), Dpr 633/1972 – è oggetto di chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate, la quale precisa che detto regime fiscale è applicabile alle prestazioni medico-sanitarie che siano: 1) dirette esclusivamente alla tutela, al mantenimento nonché al ristabilimento della salute della persona; 2) fornite da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge. Inoltre, viene precisato che si applica il medesimo regime di esenzione alle operazioni (cessioni o prestazioni) che si qualifichino come accessorie alla prestazione principale (quella sanitaria), ai sensi dell'articolo 12, Dpr 633/1972. In particolare, sono accessorie esclusivamente le cessioni relative ai beni materiali e alle strumentazioni che, per le loro caratteristiche intrinseche, presentano un vincolo di stretta funzionalità con le prestazioni medico-sanitarie rese al paziente (esami clinici/diagnostici e analisi di laboratorio). Devono, diversamente, considerarsi escluse dal regime di esenzione tutte le tipologie di beni/servizi dirette, più in generale, alla gestione tecnico-organizzativa del laboratorio di analisi. Nell'interpello, presentato da una società operante nel settore della diagnostica medica, si pone la questione dell'applicabilità dell'esenzione Iva alle prestazioni di trasmissione di prelievi medici. Secondo l'agenzia, ai fini di un'eventuale esenzione dall'Iva di tali prestazioni, occorre considerare lo scopo in vista del quale tali prelievi vengono effettuati. Pertanto, allorché un professionista medico a ciò abilitato prescriva, per l'elaborazione della propria diagnosi ed a scopo terapeutico, che il paziente si sottoponga ad analisi, la trasmissione del prelievo dev'essere considerata come strettamente connessa alle analisi stesse e deve, di conseguenza, fruire dell'esenzione Iva. In definitiva, la prestazione di prelievo e la trasmissione dello stesso ad un laboratorio specializzato costituiscono prestazioni strettamente connesse alle analisi, con la conseguenza che esse devono seguire il medesimo regime fiscale di queste ultime e, pertanto, non devono essere assoggettate ad Iva. Fruiscono dell'esenzione anche le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati (ad esempio società di persone o di capitali, enti, ecc.), indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi. Il regime di esenzione è, inoltre, riconosciuto anche alle prestazioni di analisi rese da un laboratorio centralizzato (chiuso al pubblico) ai laboratori associati, che curano i rapporti con i clienti esterni, provvedendo ai prelievi, alla consegna dei risultati e alla fatturazione dell'intera prestazione. L'agenzia precisa che sono riconducibili nell'ambito applicativo dell'esenzione anche le prestazioni mediche che non necessitano di un rapporto diretto con la persona (nel caso specifico si trattava delle prestazioni rese dall'odontotecnico) in quanto svolte nell'esercizio delle arti ausiliare delle professioni sanitarie, cui risultano strettamente e funzionalmente connesse. Infine, la cessione tra due o più laboratori odontotecnici che eseguono una o più lavorazioni parziali è esente da Iva, in quanto si tratta di prestazioni rese nell'esercizio di arti sanitarie soggette a vigilanza, realizzate e funzionalmente connesse alla prestazione sanitaria resa dal medico-odontoiatra.

Accise/Carburanti

Dm Economia e Finanze 30 agosto 2022, GU 15 settembre 2022, n. 216 e Comunicato ministero Economia e Finanze 13 settembre 2022, n. 162

Riduzione del prezzo dei carburanti: nuova proroga

L'articolo 8, comma 1, Dl 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) ha previsto che, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, le aliquote di accisa siano riterminate nella misura indicata: benzina: 478,40 euro per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; gas di petrolio liquefatti (gpl) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. L'analisi delle novità è stata fatta dalla circolare agenzia delle Dogane 31 agosto 2022, n. 32/D. Il Decreto Mef 30 agosto 2022 – che ha prorogato la riduzione fino al 5 ottobre 2022 e la cui firma è stata annunciata con Comunicato Mef 31 agosto 2022, n. 153 – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con il Comunicato 162/2022 il Mef annuncia un'ulteriore proroga della riduzione dell'imposizione sui prezzi dei carburanti. In particolare, viene annunciata la firma del Mef, in accordo con il Ministero della Transizione ecologica, di un Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Pertanto, verrà estesa fino a tale data la riduzione di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

Tobin tax/Versamento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 settembre 2022, n. 453

Imposta sulle transazioni finanziarie: compensazione con crediti agevolativi

Una società non residente intende compensare con un credito agevolativo l'imposta sulle transazioni finanziarie o ITF (cd. Tobin tax), di cui all'articolo 1, commi 491 e seguenti, legge 228/2012. Chiede, in particolare, la modalità di compensazione dell'ITF con crediti agevolativi di cui all'articolo 119, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), acquistati a seguito di cessione ai sensi dell'articolo 121, Dl 34/2020. Lo scomputo del credito potrebbe avvenire a fronte: a) dei versamenti che la stessa società sarà tenuta ad effettuare direttamente in relazione all'ITF dovuta; b) dei versamenti che potrebbero essere veicolati per mezzo di un rappresentante fiscale nominato dalla stessa società, eventualmente tra i soggetti del gruppo cui la società appartiene. Al fine di essere titolare dei crediti fiscali acquistati, nella comunicazione della cessione dei crediti dovrà essere indicato come cessionario il codice fiscale della società stessa. Ciò determinerà il caricamento dei crediti sull'apposita piattaforma accessibile dall'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate. La società dovrà, quindi, accedere alla suddetta piattaforma, al fine di accettare i crediti d'imposta ricevuti e, per certe tipologie di crediti, comunicare anche l'opzione per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24. Si ricorda che, ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione per il pagamento della Tobin tax e di eventuali altri debiti della società, il modello F24 dovrà essere obbligatoriamente inviato tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). L'agenzia delle Entrate precisa che per compensare l'ITF con i crediti agevolativi, il soggetto non residente può compilare il modello F24 secondo due modalità alternative: 1) indicando nel modello F24 esclusivamente il proprio codice fiscale. Il modello F24 potrà essere inviato direttamente dalla società oppure tramite un intermediario incaricato. Per l'addebito dell'eventuale saldo a debito del modello F24 dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato alla società; 2) inviando il modello F24 tramite il rappresentante fiscale indicando due codici fiscali. Nello specifico, poiché il modello F24 viene inviato dal rappresentante fiscale della società, nel modello F24 sono indicati due codici fiscali: il primo codice è quello del contribuente, mentre il secondo è quello del rappresentante (riportato nella casella riservata al codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare), unitamente al codice identificativo 72. Il modello F24 potrà essere inviato direttamente dal rappresentante fiscale oppure tramite un intermediario incaricato. Per l'addebito dell'eventuale saldo a debito del modello F24 dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato al rappresentante fiscale.

Redditi di impresa/Riallineamento fiscale

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 9 settembre 2022, nn. 447 e 448

Adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni iscritti in bilancio: chiarimenti

Con due risposte vengono forniti chiarimenti in ordine al riallineamento di cui all'articolo 110, Dl 104/2020 (Decreto Agosto), che prevede la facoltà di procedere all'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio. Con la Risposta 447 viene chiarito il regime di deduzione dell'importo riallineato relativo ad attività immateriali a vita utile definita (nel caso, reti contrattuali e fisiche contenute nel compendio aziendale). L'istante chiede se detti beni rientrino nell'ambito applicativo dell'estensione del periodo di ammortamento fiscale (articolo 1, comma 622, legge 234/2021) al fine di poter dedurre ai fini Ires e Irap le quote di ammortamento imputate nel conto economico sulla base della vita utile residua degli asset (comma 8-ter della citata disposizione). La norma sul differimento delle quote di ammortamento non deve estendersi a quelle attività immateriali a vita utile definita (ancorché prive di tutela giuridica). In tale contesto si collocano le reti, assimilabili alle informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico e per le quali la normativa fiscale dispone la deducibilità in misura non superiore al 50% del costo (articolo 103, comma 1 del Tuir). Diversamente, rientrano nel perimetro della previsione di allungamento del periodo di deduzione dell'ammortamento (risoluzione agenzia delle Entrate 2 agosto 2022, n. 46/E): 1) i marchi e l'avviamento; 2) le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all'articolo 10, Dm 8 giugno 2011, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti, per i marchi d'impresa e l'avviamento, ai fini Ires, dall'articolo 103 del Tuir e, ai fini Irap, dagli articoli 5, 6 e 7, Dlgs 446/1997. Pertanto, non sono ricomprese nell'ambito applicativo del comma 8-ter del citato articolo 110 le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, prima parte, del Tuir, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50%. Con la Risposta 448 viene analizzato il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio in relazione ad immobilizzazioni materiali per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare. I quattro aspetti presi in esame hanno come riferimento normativo l'articolo 110, commi 2, 7, 8 e 8-ter, Dl 104/2020: 1) opzione per il riallineamento espressa in relazione al bilancio chiuso al 30 settembre 2021. Viene chiarito che le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, concedendo, in tal modo, a tali imprese, la facoltà di anticipare la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La circostanza che il legislatore abbia riconosciuto solo una facoltà di anticipazione della rivalutazione, ma non anche la duplicazione del beneficio, fa sì che i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare non possano effettuare la rivalutazione sia nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sia in quello successivo, ma possano eseguirla una sola volta, dovendo scegliere se effettuarla nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, in quello successivo; 2) riallineamento dei valori esistenti al 30 settembre 2020. È ammesso il riallineamento, dei valori presenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019 (nel caso di specie, quello chiuso al 30 settembre 2020), non assumendo rilievo gli incrementi dello stesso intervenuti nell'esercizio successivo a quello di riferimento (risoluzione agenzia delle Entrate 30 novembre 2001, n. 198/E), sempreché tali maggiori valori siano ancora presenti al 30 settembre 2021. Quindi, non assumono rilievo gli eventuali incrementi degli stessi intervenuti nell'esercizio chiuso al 30 settembre 2021. Viceversa, se nel periodo chiuso al 30 settembre 2021 si è verificato un decremento della differenza tra valore contabile e fiscale dei beni, può essere riallineato solo il minor importo che residua al 30 settembre 2021 (calcolando l'imposta sostitutiva su tale minor valore); 3) possibilità di affrancare il vincolo in sospensione d'imposta apposto su una riserva di patrimonio netto a seguito dell'opzione per il riallineamento, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno posto in essere il versamento dell'imposta sostitutiva del 10% di cui all'articolo 110, comma 3, Dl 104/2020 (in forza del rinvio operato dal successivo comma 8). Secondo il Fisco, sono applicabili i chiarimenti forniti al punto 1, Parte III, della circolare agenzia delle Entrate 1° marzo 2022, n. 6/E, secondo cui ai fini del perfezionamento dell'opzione non rileva l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva non versata sarà iscritta a ruolo, ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997). In definitiva, è sufficiente indicare la relativa opzione e la conseguente imposta sostitutiva dovuta nella dichiarazione dei redditi (nello specifico, nel modello Redditi SC 2021 riferito al periodo d'imposta chiuso al 30 settembre 2021); 4) attività immateriali e materiali che non ricadono nella regola dell'estensione del periodo di ammortamento fiscale introdotta dall'articolo 1, comma 622 e seguenti, L. 234/2021. L'agenzia ribadisce che per i beni diversi da quelli individuati dalla norma non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'allungamento del periodo di ammortamento e, di conseguenza, in tal caso non risultano applicabili i chiarimenti resi nel paragrafo 4.5 della citata circolare 6/E/2022 (si veda sopra anche la Risposta Interpello 447/2022). Pertanto, ai fini dell'imputazione dell'importo riallineato di questi ultimi asset è possibile fare riferimento ad uno dei tre metodi previsti per la rivalutazione dall'articolo 5, Dm 162/2001. Nel caso, il riallineamento è stato effettuato riducendo il fondo ammortamento fiscale dei singoli cespiti, per cui il maggior valore riferibile allo specifico asset riallineato si sommerà al suo valore fiscale residuo, ottenendo, a parità di costo storico, un allungamento dell'originario piano di ammortamento fiscale che rimarrà unico e continuerà ad essere calcolato sul costo storico fiscale.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 settembre 2022

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di agosto 2022

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di agosto 2022. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove - nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires - si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Accertamento delle imposte/Abuso del diritto

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 9 settembre 2022, nn. 450 e 451

Scambio di partecipazioni: regime del realizzo controllato

Rispondendo a due istanze di interpello, l'agenzia delle Entrate precisa quando – nell'ambito di un'operazione di cessione di partecipazioni – è applicabile il realizzo controllato. Con la Risposta 450 l'agenzia verifica la sussistenza di un'ipotesi di abuso del diritto in caso di donazione di talune partecipazioni (che consentono di detenere il controllo) e di cessione di altre quote, ostative alla fruizione del regime di realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2-bis del Tuir. Si ricorda che la norma appena citata prevede che quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, Codice civile) né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, il regime di realizzo controllato (previsto dal comma 2 della medesima disposizione del Tuir) è comunque applicabile nel caso in cui ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: 1) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero di altre partecipazioni (per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le sopra citate percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa); 2) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Inoltre, è stato precisato che: a) la disposizione è applicabile ai conferimenti effettuati da persone fisiche soltanto se oggetto del conferimento sono partecipazioni qualificate in quanto tali, e non anche se le soglie di qualificazione vengono raggiunte in capo alla conferitaria sommando le partecipazioni che sono conferite congiuntamente dai singoli conferenti, ossia attraverso un conferimento plurimo (Risposte Interpello 4 settembre 2020, n. 309 e 28 luglio 2020, n. 229); b) la disposizione non è applicabile se, a seguito dell'operazione di conferimento, la società conferitaria non risulta interamente partecipata da un unico soggetto (Risposte Interpello 19 ottobre 2020, n. 483, 7 settembre 2020, n. 314 e 7 settembre 2020, n. 315). Si ricorda anche che il conferimento deve attribuire al conferente la qualifica di socio, non essendo possibile fruire del regime di realizzo controllato per operazioni aventi oggetto il conferimento di diritti di usufrutto di partecipazioni in una newco integralmente partecipata dal conferente (Risposta Interpello 18 settembre 2020, n. 381), ovvero relative al conferimento della nuda proprietà di partecipazioni, anche se non accompagnata dall'attribuzione dei diritti di voto alla società conferitaria (Risposta Interpello 13 aprile 2021, n. 238). In sede di istanza di interpello, il contribuente evidenzia che la finalità della riorganizzazione è quella di suddividere la holding di famiglia (partecipata e gestita da due nuclei familiari) in due distinte holding, ognuna delle quali facente capo al singolo nucleo familiare, al fine di semplificare i processi decisionali (favorendo l'assunzione di posizioni unitarie all'interno di ogni singolo ramo), di consentire la scelta autonoma degli investimenti nei settori confacenti il singolo ramo, e di effettuare il passaggio generazionale all'interno di ogni ramo, secondo i tempi e le modalità più consone ai discendenti dei due nuclei familiari. Le donazioni di partecipazioni dai padri ai figli e la vendita al prezzo di mercato delle partecipazioni ostative rispondevano al fatto di creare i requisiti previsto dal citato comma 2-bis, ossia l'unipersonalità delle subholding e la mancanza di qualificazione delle partecipazioni demoltiplicate. Il Fisco esclude, nel caso di specie, la sussistenza di un indebito vantaggio fiscale derivante dalle operazioni sopra descritte, previa alienazione delle partecipazioni ostative ai relativi valori di mercato (articolo 9 del Tuir) e relativo regolamento con mezzi propri. Inoltre, in questa valutazione è stata evidenziata l'irrilevanza del trasferimento delle partecipazioni a terzi oppure nelle due holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente. Sulla base di quanto sopra, è stato quindi concluso che il realizzo delle partecipazioni a valori correnti non è censurabile ai fini dell'abuso del diritto: a) essendo (legittimamente) finalizzato a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime di realizzo controllato previsto dal comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir, rispettandone in tal modo la relativa ratio (nello stesso senso si esprime la Risposta Interpello 2 ottobre 2020, n. 429); b) purché si tratti di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte, in tutto o in parte, simulate. Così, anche le donazioni di azioni effettuate preliminarmente alle operazioni di conferimento nelle due holding di ramo non integrano una fattispecie abusiva. In altre parole, non configurano abuso del diritto le cessioni di partecipazioni propedeutiche a rimuovere la causa ostativa e a rendere possibile l'applicazione del regime di realizzo controllato, previsto dalla legge. Con la Risposta 451, nell'ambito degli scambi di partecipazione di cui al citato comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir, viene effettuata una verifica delle percentuali di qualificazione in capo a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 del Tuir. In sintesi, secondo l'agenzia sono irrilevanti le quote detenute in consorzi mentre rilevano quelle possedute nelle società. In particolare, sono: a) irrilevanti le quote detenute (indirettamente) nei consorzi in quanto, ai fini dell'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir, non assumono rilevanza le partecipazioni in soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società (tra cui i consorzi del caso di specie); b) rilevanti le partecipazioni «sotto soglia» indirettamente detenute in società consortili (per azioni o a responsabilità limitata) o in società cooperative in quanto aventi la veste giuridica di «società».

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 settembre 2022, n. 48/E

Imprese della pesca: codice tributo per la compensazione del tax credit carburante

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il legislatore – attraverso l'inserimento, in sede di conversione in legge, dell'articolo 3-bis, Dl 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) – ha esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 18, Dl 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Ucraina) alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca. Il citato articolo 18 stabilisce che il credito d'imposta venga utilizzato in compensazione, nel modello F24, entro il 31 dicembre 2022, oppure ceduto solo per intero a terzi. Per consentire l'utilizzo in compensazione, viene istituito il codice tributo 6967, da riportare nella sezione Erario del modello F24, nella colonna «importi a credito compensati» ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna «importi a debito versati». L'anno di riferimento da indicare è quello di sostenimento della spesa.