La sentenza digitale con attestazione di conformità vale come l’originale cartacea
La notifica via Pec e il deposito della copia comportano il termine breve di 60 giorni per proporre appello
La sentenza estratta dal fascicolo informatico disponibile presso il Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit), e in calce alla quale il difensore appone l’attestazione di conformità, assume la validità della sentenza originale cartacea. Ne consegue che la notifica a mezzo Pec della copia della sentenza con attestazione di conformità, seguita dal deposito entro 30 giorni della copia notificata e delle ricevute che attestano la notifica presso la segreteria della Commissione tributaria competente, determina l’operatività del termine breve di 60 giorni per proporre l’appello, impedendo il decorso del termine lungo di sei mesi dal deposito.
Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la sezione n. 1 della Ctr del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 159/2021 depositata il 15 novembre scorso (presidente Salvà, relatore Liesch), pronunciandosi sulla spinosa questione di attestazione della conformità che i difensori (o i funzionari incaricati dall’ente impositore) sono tenuti a riportare e a sottoscrivere sulla sentenza estratta dal fascicolo informatico, prima di notificarla alla parte soccombente.
In sintesi, la questione affrontata dai giudici friulani trae origine dalla notifica via Pec all’ufficio delle Entrate di Treviso di una sentenza pronunciata dalla Ctp di Pordenone con cui venivano ritenuti illegittimi e annullati degli atti impositivi emessi in capo ai soci di una società semplice. Tuttavia, l’ufficio di Treviso, senza rispettare il termine breve, aveva proposto appello contro la sentenza della Ctp di Pordenone entro il termine di sei mesi dal deposito.
Costituitisi in giudizio, i soci appellati – tramite i loro difensori – avevano così eccepito l’inammissibilità dell’appello dell’ufficio per non aver rispettato il termine breve.
L’ufficio, a sua volta, aveva difeso la correttezza del proprio operato e, dunque, la tempestività dell’appello proposto, sostenendo che la notifica non era valida in quanto l’attestazione di conformità apposta in calce alla sentenza dai difensori aveva modificato il documento originale e ne aveva fatto perdere il requisito di originalità.
Nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’ufficio per il mancato rispetto del termine breve, la Ctr del Friuli ha avuto modo di precisare che l’attestazione di conformità può essere contenuta in una dichiarazione che può essere inserita sull’originale che viene utilizzato per la notifica, oppure in un file con formato Pdf/A, che viene firmato digitalmente dal difensore e nel quale sono indicati tutti i riferimenti necessari a identificare la causa.
Ne consegue che, poiché la copia di documenti originali munita di attestazione di conformità ha la stessa efficacia probatoria degli originali da cui è tratta, qualora il difensore notifichi via Pec la copia della sentenza riportante l’attestazione di conformità e ne depositi una copia insieme alle ricevute di spedizione presso la segreteria della Commissione tributaria competente, l’ufficio ha solo 60 giorni di tempo per proporre l’eventuale appello.