Controlli e liti

Amministratore in malafede, solidarietà per il debito Iva

La Corte di giustizia nella sentenza della causa C-1/21 ritiene la responsabilità in solido compatibile con il diritto Ue in presenza di determinate condizioni

Responsabilità solidale per l’amministratore in malafede se la società non è in grado di pagare il debito Iva. Il principio espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza sulla causa C-1/21 è di forte impatto. In effetti, la solidarietà per essere compatibile con l’ordinamento unionale deve essere prevista da una norma e va subordinata a determinate condizioni.

Andando con ordine, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi con riferimento a una norma di diritto bulgaro che prevede un regime di responsabilità solidale in capo all’amministratore che, in malafede, eroga prestazioni a carico della società, che è un soggetto debitore, integranti una distribuzione dissimulata di utili o dividendi (o trasferisce beni sociali a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato), determinando una riduzione del patrimonio della stessa impedendole di provvedere al pagamento delle imposte. In tal caso, l’amministratore risponde dei debiti sino alla concorrenza delle prestazioni erogate ovvero della riduzione patrimoniale.

Si discute se la norma, così come strutturata, possa determinare, o meno, un contrasto con l’articolo 273 della direttiva 2006/112/Ce che consente agli Stati membri di stabilire misure ritenute necessarie ad «assicurare l’esatta riscossione dell’Iva e ad evitare le evasioni». La normativa sopra richiamata viene ritenuta compatibile al diritto unionale in quanto essa consente di perseguire le finalità in questione e non viola il principio di proporzionalità. Ciò in quanto:

1 il soggetto designato come responsabile in solido riveste il ruolo di amministratore e dunque partecipa alle decisioni della società;

2 lo stesso ha effettuato, in malafede, pagamenti a partire dal patrimonio della società che possono essere qualificati come distruzione dissimulata di utili/dividendi;

3 sussiste un nesso di causalità tra gli atti compiuti dal suddetto amministratore e l’incapacità della società di pagare il suo debito Iva;

4 la responsabilità solidale è limitata alla riduzione del patrimonio sociale a causa della condotta fraudolenta;

5 la responsabilità sussiste solo in via subordinata rispetto a quella della società.

In tale contesto, anche gli interessi moratori possono includersi nel meccanismo di responsabilità solidale, in quanto essi sono connessi al mancato pagamento dell’Iva, entro i termini di legge, da parte della società debitore d’imposta, a causa degli atti compiuti in malafede dall’amministratore considerato responsabile in solido.

È bene sottolineare che la Corte intende precisare che, al di fuori delle descritte condizioni, un provvedimento nazionale che dà luogo, de facto, a un sistema di responsabilità solidale oggettiva, eccede quanto necessario per preservare i diritti erariali. L’esercizio della facoltà degli ordinamenti nazionali di individuare un debitore in solido diverso dal debitore d’imposta al fine di garantire la riscossione della stessa deve essere giustificato dai «rapporti di fatto e/o di diritto tra le due persone interessate, alla luce dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità».

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