Imposte

Noleggio di navi per i migranti, Iva indetraibile con il criterio dell’uso specifico

La risposta 83/2023 affronta il caso del servizio reso nell’ambito dell’emergenza pandemica e non come attività tipica

Ai fini della determinazione dell’Iva indetraibile in relazione al noleggio di navi funzionale all’assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti, esente da Iva, torna applicabile il criterio dell’utilizzazione specifica se tale servizio viene reso nell’ambito dello straordinario contesto della situazione di emergenza pandemica da virus Covid-19 e non rientra nell’attività̀ tipica dell’impresa di navigazione noleggiante. In tale ipotesi risulta quindi, ai sensi dell’art. 19, comma 2, Dpr 633/72, l’imposta specificamente afferente beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti e non risulta invece applicabile il meccanismo del pro-rata.

Il chiarimento, contenuto nella risposta ad interpello n. 83 del 19 gennaio 2023, riguarda i servizi di noleggio navale prestati da un’impresa di navigazione avente ad oggetto attività di trasporto marittimo (di passeggeri, merci, rotabili e contenitori). Il servizio di assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti non forma quindi oggetto dell’attività sociale ma costituisce operazione occasionale, posta in essere limitatamente al periodo di emergenza sanitaria. L’impresa non dispone, infatti, di alcuna specifica organizzazione, né delle competenze necessarie a rendere su base sistematica e coordinata le prestazioni di assistenza e ricovero di cui all’articolo 10/633, comma 1, n. 21), cui si riferisce il titolo di esenzione.

Ai fini dell’individuazione del principio più idoneo per la detraibilità dell’Iva nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha tenuto conto della straordinarietà del contesto scaturito dalla pandemia da Covid-19, sia in termini di saturazione dell’apparato pubblico sanitario sia in termini di impossibilità per le navi dell’impresa di navigazione di essere impiegate per lo svolgimento delle ordinarie attività di trasporto, sia infine dell’idoneità delle stesse all’impiego quali strutture di isolamento sanitario sorvegliato dei migranti, in via del tutto alternativa, straordinaria ed occasionale.

Richiamati:
(i) la risposta n. 445/2020 circa l’applicabilità del regime di esenzione in ragione delle caratteristiche oggettive del servizio a prescindere da quelle soggettive del fornitore,

(ii) il comma 5 dell’art. 19/633 laddove fa esplicito riferimento alle ’’attività’’ effettuate, senza menzionare, invece, le ’’operazioni’’,

(iii) la circolare n. 328/E/97 in merito alla riconducibilità di specifiche operazioni all’attività propria dell’impresa ovvero al loro carattere occasionale e

(iv) l’orientamento della CGUE, causa C-77/01, l’Agenzia ha ritenuto che l’occasionale svolgimento di operazioni esenti da parte di un contribuente che effettua essenzialmente un’attività che dà diritto alla detrazione, non dà luogo all’applicazione del pro-rata.

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