Contabilità

Imbarcazioni, la voce dello stato patrimoniale dipende dall’attività

L’Oic: agli amministratori la valutazione in base alla dinamica aziendale

di Franco Roscini Vitali

Le imbarcazioni delle imprese di noleggio, che costituiscono immobilizzazioni materiali, possono essere classificate nelle voci dello stato patrimoniale «Impianti e macchinari», «Attrezzature industriali e commerciali» o «Altri beni»?

Evidentemente la corretta classificazione è rilevante ai fini della fruizione dei crediti d’imposta previsti dalle disposizioni tributarie.

L’Organismo italiano di contabilità, nella newsletter di maggio in risposta a una richiesta di chiarimento, richiama alcune regole generali relative alla struttura dello stato patrimoniale (e del conto economico): in particolare, i commi 3 e 4 dell’articolo 2423-ter del Codice civile che, rispettivamente, obbligano all’aggiunta e adattamento di voci qualora questo risulti necessario in relazione all’attività esercitata.

Nella richiesta di chiarimento l’impresa evidenzia che le imbarcazioni da diporto non sono elencate dall’Oic 16 (Immobilizzazioni materiali) all’interno delle singole voci delle immobilizzazioni: l’Oic rammenta che il principio contabile si limita a fare alcuni esempi delle tipologie di beni che generalmente rientrano nelle voci delle immobilizzazioni materiali.

Non dobbiamo dimenticare che i principi contabili sono disposizioni di carattere generale e non casistico e, pertanto, gli esempi riportati possono non essere esaustivi.

L’Oic, correttamente, rimanda agli amministratori delle imprese di noleggio di imbarcazioni da diporto la valutazione, in base alla dinamica aziendale, relativa all’inclusione di tali beni in una delle voci delle immobilizzazioni materiali previste dall’articolo 2424 del Codice civile: nel caso l’elencazione non fornisca la rappresentazione chiara dei beni patrimoniali, si ricorre a quanto prevede il citato articolo 2423-ter.

A completamento della risposta dell’Oic, è opportuno richiamare il contenuto della relazione al decreto legislativo 127/1991 a commento dell’articolo 2423-ter.

La “facoltà” prevista dalle direttive comunitarie di aggiungere nuove voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle indicate dalla legge è stata tradotta in “obbligo” non per un orientamento di maggior rigore, ma perché non è sembrata logicamente possibile una soluzione diversa dall’aggiunta di nuova voce, là dove veramente l’elemento patrimoniale non possa essere ricompreso, in via interpretativa, in alcuna delle voci legalmente tipiche: si noti che l’espressione «veramente» limita l’applicazione dell’obbligo in questione a casi rilevanti.

Infatti, questa regola è imposta dal principio di chiarezza che, diversamente in presenza di una rilevanza informativa, sarebbe disatteso.

In questo caso, pertanto, a differenza delle suddivisioni e dei raggruppamenti previsti sempre dall’articolo 2423-ter si è in presenza di un obbligo, così come per l’adattamento delle voci che deve essere effettuato, in base al dettato del comma 4, soltanto quando «lo esige la natura dell’attività esercitata»: questa previsione dovrebbe limitare la necessità di aggiungere ulteriori voci.

Anche se la norma non lo precisa (a differenza dell’adattamento delle voci) l’aggiunta di nuove voci dovrebbe riguardare, generalmente e fatti salvi casi particolari, le voci contraddistinte dai numeri arabi perché quelle con lettere maiuscole e numeri romani dovrebbero essere immodificabili. Inoltre negli schemi è presente la voce «Altri» che può essere utilizzata ed eventualmente adattata.

Infine non si deve dimenticare la funzione illustrativa ed esplicativa della nota integrativa.

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