Imposte

Tapparelle, persiane e avvolgibili: due strade per ottenere il superbonus

L’interpello n. 369/2022 riepiloga tutte le regole per la sostituzione di infissi nell’ambito del 110%

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di Giuseppe Latour

Mantenere la superficie degli infissi per accedere al superbonus. La risposta a interpello 369 pubblicata dall’agenzia delle Entrate riepiloga le regole in materia di finestre e chiusure oscuranti. Ricordando come queste ultime possano essere sia parte dell’intervento di sostituzione degli infissi che parte di un intervento autonomo di sostituzione delle schermature solari.

Il quesito

Il contribuente che avanza il quesito «intende sostituire tutti i serramenti esistenti e precisa che per una parte degli stessi si tratterà di mera sostituzione, in quanto non vi sarà alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre con la sostituzione di altri due serramenti si amplierà la superficie totale». In aggiunta intende, inoltre, installare anche due nuovi velux al piano sottotetto, attualmente non presenti.

Per guidare il contribuente in questa operazione, allora, l’agenzia delle Entrate riepiloga tutte le regole in materia di sostituzione di infissi. Come è ben noto, questi rientrano tra gli interventi trainati del 110%. Nello specifico, si parla della sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati».

La sostituzione

L’intervento deve, allora, configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. La regola si può applicare con una quale elasticità, come l’Agenzia aveva detto già in passato «È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente». È importante, cioè, il risultato finale.

Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di infissi che nella situazione finale comportino un aumento della superficie complessiva iniziale «sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio». Cioè, il classico bonus del 50 per cento per le ristrutturazioni.

Le chiusure oscuranti

Un’indicazione importante arriva sulle chiusure oscuranti: tapparelle, persiane, avvolgibili. Le detrazioni previste per gli infissi spettano anche per le spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore: quindi, proprio scuri o persiane, oltre che cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

Quindi, per le chiusure oscuranti, nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria.La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, insieme all’installazione di schermature solari costituisce, invece, un intervento autonomo che comunque accede all’ecobonus e che può essere anche intervento trainato del superbonus, purché siano rispettati tutti i paletti del 110% e siano rispettati i parametri tecnici indicati dall’Enea.

«Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60mila euro per unità immobiliare», conclude l’interpello. Si tratta del limite di spesa per le schermature solari.

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