Controlli e liti

Lo spedizioniere doganale in rappresentanza diretta risponde per irregolarità sui dazi

La sentenza 6139/15/2022 della Cgt Campania sottolinea il principio di conoscibilità, legittimando un’azione di recupero anche nei confronti del dichiarante

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Lo spedizioniere doganale, anche se agisce in rappresentanza diretta, è comunque responsabile per i maggiori dazi se sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere di irregolarità connesse con l’operazione di import.

Con questo principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sentenza 6139/15/2022), decidendo in sede di giudizio di riassunzione, chiama in solidarietà lo spedizioniere dichiarante sulla base di elementi che, se applicati rigorosamente, rischiano di rendere nulla ogni distinzione tra tipologie di rappresentanza perché richiedono, come elemento conoscibile, dati ed informazioni che spesso non sono obbligatorie o che comunque non possono essere conosciute da un provider di servizi di sdoganamento.

Gli effetti del tipo di rappresentanza

La rappresentanza in dogana può essere diretta o indiretta: nel primo caso il debito è dell’importatore, mentre nel secondo è impegnato in solido anche il dichiarante. Dunque, l’azione in rappresentanza diretta esime la responsabilità dello spedizioniere. Tuttavia, come regola d’eccezione, sulla base di un principio di conoscenza (più che comprensibile) o conoscibilità (invece sempre molto pericoloso quanto discrezionale), le norme unionali legittimano una ulteriore forma di solidarietà, per così dire patologica.In questa logica, cassando con rinvio, la Corte di Cassazione aveva censurato la decisione di merito per cui un rappresentante diretto è sempre e comunque immune da contestazioni.

Ed è proprio allorquando torna nel merito che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania stressa il principio di conoscibilità, legittimando un’azione di recupero anche nei confronti del dichiarante.

In dettaglio, si sostiene, ad esempio, che in caso di acquisto secondo l’Incoterms Cfr (bene e trasporto a carico del venditore), l’acquirente debba essere a conoscenza del costo del trasporto e che lo stesso sia stato pagato dal fornitore. Il principio pare più che discutibile.

Ancora, i giudici di secondo grado, non accettando che la merce non fosse assicurata (perché di modico valore), giungono ad affermare che essa è invece sempre obbligatoria (e non è così), come conferma la Commissione Ue allorquando fornisce la nota percentuale forfettaria (che serve però sono in ipotesi di spedizioni cumulative assicurate a forfait).

Le ipotesi da delimitare

Ma a prescindere dalle contingenze di merito, la decisione e, prima ancora, il principio della solidarietà, introducono un tema delicatissimo perché, se è vero che le condotte fraudolente sono da punire con rigore, è parimenti vero che la solidarietà del Codice doganale va comunque limitata ad ipotesi patologiche e rare e non può essere la via per rendere ogni rappresentanza, di fatto, indiretta.

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