I provvedimenti dal 10 al 13 gennaio
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana
Iva/Note di variazione
Principio di diritto agenzia delle Entrate 10 gennaio 2023, n. 1
Piano attestato di risanamento: obbligo di note di variazione
In linea generale, in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, nell'ambito delle situazioni previste dall'articolo 26, comma 3-bis, Dpr 633/1972, il cedente/prestatore può effettuare la variazione in diminuzione dell'Iva e il cessionario/committente è tenuto alla registrazione della variazione in rettifica della detrazione originaria. Quindi il cedente/prestatore può portare in detrazione l'Iva secondo la nota di variazione e la controparte è tenuta a ridurre la detrazione effettuata. La normativa prevede che, se successivamente all'emissione della nota di variazione in diminuzione, viene pagato il corrispettivo scatta «l'obbligo di emettere una nota di variazione in aumento» (articolo 26, comma 5-bis, Dpr 633/1972). In tal caso, il cessionario/committente ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento. Anche nei casi di piani attestati pubblicati nel Registro delle imprese (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), Rd 16 marzo 1942, n. 267, Legge fallimentare) vale la regola che il cedente/prestatore, che si è avvalso della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, non deve effettuare una variazione in aumento per la medesima operazione, salvo il caso in cui avvenga un successivo pagamento, in tutto o in parte, del relativo corrispettivo. In caso di omesso pagamento da parte del cessionario/committente, infatti, l'obbligazione iniziale rimane inadempiuta e l'eventuale risoluzione dell'accordo raggiunto in base al piano di risanamento non muta tale aspetto, aprendo anzi alla possibilità di procedere ad una nuova variazione in diminuzione dopo quella in aumento. In conclusione, il principio di diritto ribadisce che l'obbligo di una variazione in aumento sussiste solo a fronte del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo che ha costituito oggetto della precedente nota di variazione in diminuzione, eventualmente emessa. Non vi è obbligo di annullare la variazione in diminuzione con una nota in aumento in ipotesi di inefficacia di un accordo transattivo stipulato nell'ambito di un piano attestato di risanamento.
Iva/Aliquote
R isposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 gennaio 2023, n. 6
Cessioni di protesi dentarie: aliquota applicabile
Alla realizzazione di protesi dentarie su misura si applica il regime di esenzione previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 18), Dpr 633/1972, in quanto, come chiarito dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria, rientrano fra le operazioni esenti non solo le prestazioni rese nell'esercizio della medicina e chirurgia, «tipicamente sanitarie», ma anche quelle effettuate «nell'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie», come, ad esempio, le prestazioni dell'odontotecnico (circolare, ministero delle Finanze n. 25/1979). Esse possono consistere nella realizzazione o riparazione di protesi dentarie su commissione del medico e, pur dovendo essere rese alla persona, non necessitano di un rapporto diretto con essa, essendo «necessariamente propedeutiche alle prestazioni sanitarie rese dai medici dentisti alle quali restano, pertanto, strettamente e funzionalmente connesse» (circolare, ministero delle Finanze n. 13/1991). In ordine alle operazioni in esame, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che l'esenzione è subordinata «alla condizione che le protesi dentarie siano fornite da dentisti o da odontotecnici» (causa C-401/05 e cause riunite C-144/13, C-154/13 e C-160/13). Ne discende che le prestazioni effettuate dal laboratorio odontotecnico, consistenti nella realizzazione degli allineatori ortodontici, sono esenti da Iva ai sensi del citato articolo 10, anche qualora siano rese nei confronti di un intermediario. Le successive cessioni delle protesi da quest'ultimo agli studi medici non potranno beneficiare dell'esenzione, in assenza del requisito soggettivo (il cedente, infatti, non ha la qualifica di odontotecnico). Considerato che detti allineatori sono classificabili alla voce 9021 della Tariffa doganale, le vendite effettuate dagli intermediari saranno, quindi, soggette all'aliquota Iva del 4% di cui al numero 30 della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972. In definitiva, la fornitura di allineatori ortodontici da parte di un laboratorio odontotecnico a una società intermediaria è esente da Iva, mentre la successiva cessione della protesi da quest'ultima agli studi dentistici è imponibile ed è soggetta ad aliquota del 4%.
Iva/Aliquote
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 gennaio 2023, n. 7
Cessioni di germogli di verdure: aliquota applicabile
La Risposta giunge dopo aver ottenuto precisazioni dall'agenzia delle Dogane sulla classificazione doganale di germogli di «Crescione, Tatsoi, PackChoi, Mizuna, Mustard e Trifoglio rosso» insieme alle zolle edibili sulle quali sono radicati. Dopo due pareri delle Dogane (uno richiesto dal contribuente e uno dall'agenzia delle Entrate), dunque, viene affermato che i prodotti vegetali sulle zolle di terra edibili rientrano tra gli «ortaggi e piante mangerecce»: 1) rientranti nel Capitolo 7 della Nomenclatura Combinata tra le piante commestibili. Nel primo parere viene chiarito che i beni si classificano nella sottovoce NC 0709 9990. Viene evidenziato, però, che «dalla consultazione della banca dati unionale, al momento non è rintracciabile un prodotto con delle caratteristiche analoghe a quelle della merce in questione e di tale peculiare tipologia non si è mai trattato nel corso delle riunioni del settore agri-chimico. Si ritiene dunque che la classificazione corretta dei germogli su zolla edibile sia da ricondursi nell'ambito del Capitolo 7 salvo future evoluzioni normative e giurisprudenziali o di specifiche indicazioni da parte dei competenti organi unionali». Nel secondo parere, sulla base di ulteriori elementi conoscitivi, viene più puntualmente precisato che i vegetali in questione possono essere classificati alle sottovoci NC 0704 9090 (Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati) e NC 0708 9000 (Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati altri); 2) a cui si applica l'aliquota Iva nella misura del 4%, dato che il DecretoIva prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta per le cessioni di «ortaggi e piante mangerecce,… (v.d. ex 07.01 ex 07.03 ex 07.04)» e che le voci doganali richiamate sono quelle della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, oggi corrispondenti alle voci da 07.01 a 07.08, parte della 07.11 e 07.12 della Nomenclatura Combinata attualmente in vigore.
Iva/Aliquote
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2023, n. 9
Servizio di consegna pasti a domicilio: aliquota applicabile e accessorietà
Viene analizzato il trattamento Iva applicabile al servizio di trasporto e di consegna dei pasti a domicilio. Nel caso in esame, si tratta di un servizio reso da un soggetto differente dal ristoratore: nello specifico, un Comune ha affidato a un'azienda l'appalto del servizio di consegna di pasti a domicilio in favore di utenti in possesso di determinate caratteristiche. Per cui si pone il dubbio se la prestazione di trasporto si qualifichi come accessoria alla cessione del cibo e, come tale, sarebbe da assoggettare alla medesima aliquota di quest'ultimo (articolo 12, Dpr 633/1972). Quanto all'aliquota Iva della cessione di piatti pronti, va ricordato che l'articolo 1, comma 40, legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto l'aliquota Iva del 10% (uguale a quella prevista per la somministrazione di alimenti e bevande; cfr. n. 121 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972) per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati anche in vista della loro consegna a domicilio, oltre che del loro consumo immediato o dell'asporto. Viene così fornita un'interpretazione autentica della nozione di «preparazioni alimentari», per le quali è prevista l'aliquota ridotta ai sensi del n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972. La norma aveva superato il disallineamento tra le prestazioni di servizi di somministrazione di alimenti e la mera cessione dei medesimi (per questi ultimi, prima della norma di interpretazione, veniva ritenuto corretto applicare l'aliquota ordinaria; cfr. Risposta Interpello 581/2020). Successivamente si era espressa la Corte di Giustizia Ue, sentenza 22 aprile 2021, causa C-703/19, la quale aveva sancito che la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato di tali cibi da parte del cliente finale, rientra nella nozione di «servizi di ristorazione e catering», per i quali è applicabile l'aliquota ridotta di cui al n. 12-bis dell'Allegato III alla direttiva 2006/112/Ce. L'aliquota al 10% si applica anche ai cibi preparati per il consumo che siano consegnati a domicilio. L'agenzia delle Entrate ritiene che il servizio di consegna di pasti non sia accessorio alla preparazione dei medesimi, in quanto le due prestazioni (trasporto e cessione di alimenti), fornite da operatori differenti, non sono connesse o indissolubili, quindi, scontano l'Iva indipendentemente l'una dall'altra. Sul punto viene richiamata la giurisprudenza unionale, la quale ha, in più occasioni, statuito che «una prestazione dev'essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore». In senso analogo dispone l'ordinamento interno, secondo il quale «le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti tra le parti dell'operazione principale» (articolo 12, comma 1, Dpr 633/1972). In sostanza, perché una prestazione possa essere qualificata accessoria a un'altra è necessario che l'operazione principale (nel caso la preparazione e somministrazione di alimenti) e quella secondaria (o accessoria; nel caso il trasporto a domicilio): 1) siano legate tra loro da un nesso di dipendenza funzionale. In altre parole, non basta una generica utilità della prestazione accessoria all'attività principale, ma occorre che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con quella principale; 2) siano effettuate dal medesimo soggetto ovvero per suo conto o a sue spese, in virtù di un mandato senza rappresentanza (risoluzione 6/1998). In relazione al caso esaminato, l'agenzia osserva che il capitolato d'appalto conferma che il servizio di trasporto e consegna dei pasti a domicilio viene effettuato da un soggetto diverso da quello che è tenuto alla preparazione degli stessi e che il soggetto aggiudicatario del trasporto e della consegna svolge unicamente detto servizio che è distinto da quello di fornitura degli stessi, ossia della preparazione, cottura e confezionamento. Alla luce di ciò la prestazione di servizio consistente nel trasporto e consegna non può essere considerata accessoria al servizio di fornitura di pasti ai fini della fruizione del medesimo trattamento Iva.
Iva/Momento impositivo
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2023, n. 10
Contratto estimatorio di durata superiore a un anno: quando fatturare l'operazione
L'esame dell'agenzia delle Entrate riguarda il momento impositivo di un'operazione di cessione di beni mediante contratto estimatorio avente una durata superiore a un anno dalla consegna o spedizione dei beni. L'articolo 1556 Codice civile descrive tale contratto come l'accordo in base al quale «una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito». Tale accordo prevede che l'accipiens riceva i beni pur non essendone proprietario, acquisendone la disponibilità e potendo cederli a terzi, senza condizionamenti da parte del tradens. Solo nel momento in cui la vendita si perfeziona, la proprietà della cosa passa al terzo acquirente e l'accipiens è tenuto a corrispondere il prezzo. Se i beni restano invenduti, l'accipiens può decidere di procedere comunque all'acquisto pagando il corrispettivo o di riconsegnare quanto ricevuto al tradens, che essendo rimasto sempre titolare dei beni, ne riacquisisce la disponibilità. Ai fini Iva, il termine stabilito non può eccedere un anno dalla consegna o spedizione. Le norma di riferimento sono gli articoli 6, comma 2, lettera d), e 26, commi 1 e 2, Dpr 633/1972. L'articolo 6 dispone che, nel caso di contratti estimatori, l'effettuazione dell'operazione si realizza «all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione». In altre parole, decorso il termine stabilito (che comunque non può eccedere quello di un anno dalla consegna/spedizione), se i beni non sono stati restituiti o ceduti a terzi, si realizza comunque il momento impositivo. Nella Risposta in esame viene chiarito il comportamento da adottare qualora i contratti estimatori abbiano durata superiore all'anno (nel caso ventiquattro mesi), precisando, tuttavia, che il disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto Iva non è derogabile. Pertanto, il tradens deve emettere fattura allo scadere del primo anno, decorrente dalla consegna dei beni, indicando il corrispettivo concordato dalle parti. Al fine di tener conto di eventuali oscillazioni di prezzi intervenute tra la fatturazione (allo scadere del primo anno) e la reale cessione (che deve intervenire entro 24 mesi, come da accordi), si dovrà emettere una nota di variazione in aumento (ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Dpr 633/1972), in caso di incremento ovvero si potrà emettere una nota di variazione in diminuzione (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972), ma solo qualora la riduzione del corrispettivo consegua all'applicazione di «abbuoni o sconti previsti contrattualmente». L'agenzia indica anche il comportamento da adottare nell'ipotesi in cui l'accipiens, decorso l'anno, restituisca i beni allo scadere del termine contrattuale di ventiquattro mesi. In tal caso, il tradens ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, in quanto la riconsegna, nel caso di specie, costituirebbe una figura simile alle cause di «nullità, annullamento, revoca, rescissione» codificate dalla norma.
Iva/Precompilata
Provvedimento agenzia delle Entrate 12 gennaio 2023
Registri, comunicazioni delle liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale precompilati: estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento
Il Provvedimento dispone l'estensione del periodo di sperimentazione dell'Iva precompilata (articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127) alle operazioni effettuate nel 2023. Il precedente Provvedimento 8 luglio 2021 ha dato attuazione alle disposizioni contenute nel citato articolo 4, in base al quale: 1) a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale sulla base dei dati acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché a quelli dei corrispettivi acquisiti telematicamente (e agli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria), l'agenzia delle Entrate mette a disposizione i registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti, nonché le comunicazioni delle liquidazioni periodiche precompilate; 2) a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sempre in via sperimentale, viene resa disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale. La norma dispone che siano destinatari del servizio «tutti i soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia», ma il Provvedimento del 2021 aveva circoscritto l'ambito ai soli operatori economici che effettuano la liquidazione trimestrale dell'Iva per opzione (articolo 7, Dpr 542/1999) e, dal 2022, a coloro che, possedendo i medesimi requisiti di cui al citato articolo 7, adottano il regime Iva «per cassa», prevedendo alcune specifiche eccezioni. Con il Provvedimento del 2023 viene ampliata la platea dei destinatari dei documenti Iva elaborati dall'Amministrazione (registri e comunicazioni delle liquidazioni periodiche); in particolare, a partire dalle operazioni effettuate nell'ultimo trimestre 2022 sono inclusi coloro che effettuano la liquidazione trimestrale dell'Iva ai sensi dell'articolo 74, comma 4, Dpr n. 633/1972 (soggetti trimestrali speciali) e quelli che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell'Iva ammessa in detrazione (produttori agricoli di cui all'articolo 34, Dpr 633/1972, come pure coloro che svolgono attività agricole connesse di cui all'articolo 34-bis, Dpr 633/1972, attività di agriturismo, associazioni operanti in agricoltura di cui alla legge 413/1991, aziende di enoturismo di cui all'articolo 1, commi 502-505, legge 205/2017, le aziende oleo-turistiche di cui all'articolo 1, commi 513 e 514, legge 160/2019), nonché coloro che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa. Restano ancora esclusi i soggetti di cui al punto 3.3 del Provvedimento n. 183994/2021, (pubbliche Amministrazioni, commercianti al minuto che adottano la ventilazione dei corrispettivi, soggetti che partecipano a un gruppo Iva o aderiscono all'Iva di gruppo, ecc.), e, più in generale, coloro che liquidano mensilmente l'imposta. Per consentire agli operatori Iva e ai loro intermediari di consultare le bozze dei documenti elaborati, importarle nei propri sistemi gestionali e confrontarle con i dati presenti negli stessi, anche nel caso in cui non sia stata effettuata la convalida o l'integrazione dei registri (di cui agli articoli 23 e 25, Dpr 633/1972) dell'intero anno d'imposta, a partire dalle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2022, l'agenzia delle Entrate elabora la bozza della dichiarazione annuale Iva. La stessa, inoltre, mette a disposizione una funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla stessa dichiarazione inviata tramite applicativo web, per tutti i soggetti appartenenti alla platea nell'anno di riferimento. Per le stesse finalità, a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle bozze dei documenti Iva, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l'integrazione di tutti i registri relativi al trimestre di riferimento.Invariata la data del 10 febbraio 2023, a decorrere dalla quale si potrà accedere alla bozza del Modello Iva 2023 relativo al periodo d'imposta 2022 (Provvedimento n. 183994/2021, punto 2.2).
Iva/Fatturazione
Principio di diritto agenzia delle Entrate 12 gennaio 2023, n. 2
Beni ceduti nei depositi doganali: obbligo di fatturazione
Ancorché non siano soggette ad Iva, per carenza del presupposto territoriale (ai sensi dell'articolo 7-bis, Dpr 633/1972; si tratta di merce allo Stato estero, pur se lo scambio avviene nel territorio italiano), le cessioni di beni avvenute nei depositi doganali richiedono l'emissione della fattura, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, Dpr 633/1972. È il caso delle cessioni di beni non importati, in regime di transito esterno, effettuate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato). Lo scopo dell'obbligo della fatturazione va ricercato nella necessità di controllare le operazioni. Pertanto, il citato comma 6 dell'articolo 21 dispone l'obbligo di fatturazione delle operazioni «'territorialmente non soggette ad imposta in Italia», benché riguardanti beni fisicamente esistenti nel territorio dello Stato, ma che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni doganali, conservano lo status di «merci allo stato estero». Inoltre, il comma 6-bis, lettera b) dello stesso articolo 21, impone di fatturare quelle operazioni ritenute «territorialmente non soggette ad imposta in Italia», benché effettuate da un soggetto passivo italiano, ma fuori dall'Unione europea: si pensi alle vendite di beni «estero su estero», ossia di beni acquistati all'estero e ceduti prima dell'importazione in Italia o nella Ue.
Iva/Dichiarazione
Provvedimento agenzia delle Entrate 13 gennaio 2023
Modelli Iva e Iva base 2023: approvazione
Sono stati pubblicati i modelli, con le relative istruzioni, per dichiarare i dati dell'Iva relativa all'anno 2022: si tratta dei Modelli Iva 2023 e Iva base 2023, che devono essere presentati nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023. Tra le novità, si segnala che in entrambi i modelli viene introdotto il Quadro CS, che accoglie i dati e gli elementi che interessano i soggetti passivi tenuti al contributo straordinario contro il caro bollette, come previsto dall'articolo 37, Dl 21/2022 (Decreto Ucraina). In particolare, il rigo CS1 dev'essere compilato dai soggetti che, avendo verificato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti (acconto entro il 30 giugno 2022 e saldo entro il 30 novembre 2022), e dai soggetti che risultino tenuti al versamento dell'importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato. Nella colonna 3, tenendo conto delle modifiche normative introdotte dall'articolo1, comma 120, della legge di Bilancio 2023, va indicato l'ammontare del contributo dovuto e determinato applicando la percentuale del 25% all'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive dei periodi 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 e 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.
Accise/Aliquote
Circolare agenzia delle Dogane e dei Monopoli 10 gennaio 2023, n. 1/D
Accise su carburanti e birra: non più in vigore la riduzione delle aliquote
Dal 1° gennaio 2023 – data di immissione in consumo – hanno perso di efficacia le misure che avevano temporaneamente ridotto le aliquote sui prodotti sottoposti ad accisa, come i carburanti. In tal modo le aliquote tornano ad essere quelle in vigore alla data del 21 marzo 2022. Così, l'aliquota delle accise sulla benzina torna ad essere applicata nella misura di 728,40 euro per mille litri e quella sugli oli da gas o gasolio usato come carburante nella misura di 617,40 euro per mille litri; per i gas di petrolio liquefatti (Gpl) la misura è 267,77 euro per mille chilogrammi, mentre per il gas naturale usato per autotrazione la misura è pari a 0,00331 euro per metro cubo. Quanto alla birra, la legge 243/2021 ha modificato i trattamenti impositivi del settore della birra, incrementando il beneficio per le fabbriche di birra, introducendo specifiche riduzioni di accisa per i birrifici, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri e riducendo l'aliquota normale di accisa sulla birra. Anche questa è stata una misura temporanea, con efficacia limitata all'anno 2022; pertanto, dal 2023 si applica: 1) l'aliquota normale di accisa sulla birra di cui all'Allegato I annesso al Dlgs 504/1995, pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, come rideterminata dall'articolo 1, comma 986, legge 234/2021; 2) l'aliquota normale di accisa, ma ridotta del 40%, per la birra immessa in consumo da microbirrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri; 3) l'aliquota normale di accisa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato per la birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.
Tregua fiscale/Avvisi bonari
Circolare agenzia delle Entrate 13 gennaio 2023, n. 1/E
Definizione degli avvisi bonari: primi chiarimenti
In base all' articolo 1, commi 153-159, legge 197/2022, sulle somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (avvisi di irregolarità o avvisi bonari) è possibile fruire della riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% calcolate sulle imposte non versate o versate in ritardo. I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15-ter, Dpr 602/1973 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva). Diversamente, in caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le prime interpretazioni sul tema sono contenute nella circolare in esame, la quale precisa che: 1) la misura agevolativa si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021; 2) deve trattarsi di richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972; 3) il contribuente, il quale abbia già ricevuto un avviso bonario definibile, ha l'onere di versare le somme dovute o la prima rata liquidando autonomamente la sanzione al 3%, indicando quindi nel modello F24 il codice tributo 9001, l'anno di riferimento (dal 2019 al 2021) e il codice atto relativo alla comunicazione; 4) sono oggetto della definizione agevolata le comunicazioni, già recapitate, per le quali al 1° gennaio 2023 non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata (si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022), come pure le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023; 5) in base al comma 155, la definizione agevolata si applica anche con riferimento alle comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972, riferite a qualsiasi periodo d'imposta (quindi anche riferite ad annualità diverse da quelle del triennio 2019-2021), per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-bis, Dlgs 462/1997, per il quale non si è verificata alcuna causa di decadenza (ciò significa che la definizione agevolata non comporta alcuna rimessione in termini in caso di pregressa decadenza dal piano rateale). In tal caso, la definizione agevolata riguarda solo le rate in scadenza dopo il 1° gennaio 2023; a tal fine, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo, che residuano dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. In particolare, viene chiarito che per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva). Il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione.
Agevolazioni/Crediti di imposta
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 gennaio 2023, n. 8
Bonus energia: modalità di utilizzo nell'ambito del consolidato
L'istante è una società che, nell'ambito del consolidato fiscale nazionale, assume la figura di consolidante. Una delle società consolidate ha maturato, sulla base di consumi del terzo trimestre 2022, un credito d'imposta previsto per le imprese energivore. Data l'impossibilità della compensazione da parte dell'impresa energivora, il bonus verrà ceduto all'interpellante, seguendo le procedure di cui al Provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2022. Anche l'istante potrebbe non essere in grado di utilizzare in compensazione un certo ammontare del credito d'imposta, per cui si chiede se sia possibile pagare su base previsionale le maggiori imposte Ires previste nell'ambito del consolidato fiscale, atteso che la liquidazione del modello dichiarativo consolidato per il 2021 non evidenzia alcun acconto dovuto, per il 2022, su base storica. Per cui s'intende conoscere se risulta possibile effettuare un versamento su base previsionale per il periodo d'imposta 2022 in misura superiore all'importo calcolato su base storica, in pratica versando anticipatamente l'Ires tramite compensazione, sfruttando il credito d'imposta per imprese energivore che altrimenti rimarrebbe inutilizzato. Si ricorda, infatti, che il credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di elettricità è utilizzabile solo in compensazione e non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni. Per beneficiare del bonus dopo il 16 marzo 2023 è richiesta una comunicazione all'agenzia delle Entrate del quantum del credito stesso, maturato nel 2022. Infine, in nessun caso, ove non speso entro il 30 giugno 2023, esso dà luogo a rimborso. L'articolo 6, Dl 9 agosto 2022, n. 115 ha disposto che «alle imprese a forte consumo di energia elettrica … i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse auto consumata nel terzo trimestre 2022». Tale bonus (relativo al terzo trimestre 2022), secondo il comma 6 della medesima disposizione, come variato dall'articolo 1, comma 11, lettera a) Dl 144/2022, è utilizzabile «esclusivamente in compensazione … entro la data del 31 marzo 2023». Peraltro, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, Dl 176/2022, il credito in esame è ad ora utilizzabile «entro la data del 30 giugno 2023», fermo restando che «entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022». Pertanto, nell'incertezza di avere imposta a debito sufficiente all'utilizzo in compensazione con il bonus in esame, si chiede di risolvere il dubbio se sia possibile – ossia se tale operazione sia lecita oppure abusiva – utilizzare il versamento degli acconti su base previsionale calcolati in misura superiore allo storico. Dato che, in via generale, il credito d'imposta in questione, relativo al terzo trimestre 2022, può essere utilizzato, con le limitazioni appena riepilogate, per il versamento di acconti e saldi d'imposta, l'agenzia si sofferma sul metodo di determinazione di tali acconti. In particolare, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi): si tratta del metodo storico. In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un debito d'imposta minore rispetto all'anno precedente, possono ricorrere al metodo previsionale. In tal caso, il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata (circolare, agenzia delle Entrate 27/E/2020). La ratio della previsione normativa è, dunque, di favore verso il contribuente, il quale, in sede di acconto, quando abbia ragionevole certezza sull'ammontare finale dell'imposta da versare, può evitare di anticipare somme che in ultimo risulterebbero non dovute. Fermo restando che l'acconto, seppure frazionato in due rate, è unico – risultando, quindi, in principio escluse variazioni di metodo di computo tra una rata e l'altra – va posta attenzione al fatto che, per quanto nella normalità dei casi la determinazione con il metodo previsionale risulti inferiore a quella con il metodo storico, le norme richiamate non escludono l'ipotesi contraria. Non vi è, dunque, una preclusione legislativa al versamento dell'acconto calcolato con il metodo previsionale, laddove il relativo ammontare superi quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico. La legittimità di tale comportamento, in ipotesi di pagamento tramite compensazione avvalendosi del credito d'imposta di cui all'articolo 6, Dl 115/2022, va, tuttavia, contemperata con i limiti di tale credito (relativo al terzo trimestre 2022), ricordati in precedenza, nonché con quelli legislativamente previsti in via generale per la tassazione di gruppo (si veda in proposito la Risposta Interpello 536/2022). Ne consegue che, secondo l'agenzia delle Entrate, in nessun caso il versamento dell'acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023 (o il 16 marzo 2023 nel caso in cui il contribuente non dia correttamente luogo alla comunicazione richiesta dall'articolo 1, comma 6, Dl 176/2022).
Dichiarazione dei redditi/Precompilata
Dm 22 dicembre 2022, GU 11 gennaio 2023, n. 8
Sistema Tessera Sanitaria: adeguamento di specifiche tecniche e modalità operative per l'utilizzo dei dati inviati dagli ottici
Il Decreto ha adeguato le specifiche tecniche e le modalità operative relative all'acquisizione dei dati relativi agli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si ricorda, infatti, che il Dm 28 novembre 2022 ha previsto l'acquisizione dei dati relativi agli esercenti l'arte ausiliaria di ottico ai fini dell'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Per tale ragione l'Allegato A del Dm 19 ottobre 2020 è sostituito dall'Allegato A del nuovo decreto. All'Allegato C del Dm19 ottobre 2020 sono apportate alcune modifiche. Inoltre, sono state apportate modifiche al Dm 16 settembre 2016, per cui nel caso degli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), Dm 28 novembre 2022, a partire dalla data del 1° dicembre 2022, il STS acquisisce dall'agenzia delle Entrate l'informazione puntuale che l'esercente l'arte ausiliaria di ottico richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice delle attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia».
Dogane/Dual use
Regolamento Ue 21 ottobre 2022, n. 2023/66, GUUE 11 gennaio 2023, L9
Prodotti dual use: pubblicato il Regolamento di modifica del relativo elenco
È stato pubblicato nella GUUE L9 dell'11 gennaio 2023 il Regolamento che modifica il Regolamento Ue 2021/821 per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso.