Controlli e liti

L’accomandante può contestare nel merito l’avviso contro la Sas

La Ctp di Reggio Emilia interviene sul caso in cui la rettifica iniziale è ormai definitiva

di Alessia Urbani Neri

Il socio accomandante, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento del maggior reddito derivante dalla rettifica societaria, notificato al legale rappresentate, ben può contestare nel merito l’accertamento societario. Tanto afferma la Ctp di Reggio Emilia nella sentenza n. 162/1/22 (presidente e relatore Montanari) ove il contribuente, in qualità di socio accomandante, aveva impugnato l’atto di recupero del maggiore reddito derivante dall’accertamento societario, divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini di legge, censurando nel merito la pretesa fiscale avanzata nei confronti della società.

In particolare, il collegio, richiamando un precedente giurisprudenziale, aveva osservato che il socio accomandante, difettando della legittimazione ad agire avverso la rettifica societaria, ben poteva contestare la ripresa fiscale operata dal Fisco nei confronti della società in sede di impugnazione dell’accertamento personale. In tal senso, avendo provato che il ricarico applicato dalla società, esercente attività di minimarket, era in linea con i dati di mercato, annullava l’accertamento impugnato sulla base della incidentale illegittimità dell’atto impositivo notificato alla società.

I redditi delle società in accomandita semplice, infatti, sono imputati, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 del Tuir e dell’articolo 2313 del Codice civile, a ciascun socio nei limiti della quota di partecipazione, compreso il socio accomandante, indipendentemente dalla sua effettiva percezione, attesa l’unicità dell’accertamento, che si riferisce al reddito complessivo imponibile. Ne consegue che sul piano sostanziale l’accertamento del reddito societario e l’accertamento del reddito personale dei singoli soci sono in rapporto di reciproca implicazione (non si può accertare il reddito del socio se non accertando il reddito societario e la rettifica del reddito d’impresa condiziona necessariamente l’accertamento del reddito personale socio).

In particolare, non potendo l’accertamento svolto nei confronti della società di persone essere disgiunto da quello relativo ai soci, in presenza di una rettifica dei redditi societari opera la presunzione legale della loro distribuzione in favore dei soci. Ciononostante, il socio può vincere tale presunzione provando che nessun utile è stato ridistribuito o che l’utile è stato accantonato o reinvestito dalla società; o ancora dimostrare la propria estraneità alla gestione d’impresa.

A ciò recente giurisprudenza di legittimità ha aggiunto l’ipotesi di contestazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria contenuti nell’accertamento societario, che non sia stato correttamente notificato (per esempio per vizi di notifica che rendono nullo l’atto impositivo) ovvero che si sia reso definitivo per omessa impugnazione da parte del rappresentante legale della società (Cassazione 14394/22 e 21356/22)

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