Imposte

L’Ace sale al 15% e diventa tax credit per gli aumenti di capitale 2021

Coefficiente maggiorato fino a una base massima di 5 milioni di euro. Il credito d’imposta potrà anche essere ceduto subito dopo la ricapitalizzazione

di Luca Gaiani

Coefficiente Ace maggiorato al 15% per le ricapitalizzazioni effettuate nel 2021. Il Dl Sostegni-bis introduce una «turbo- Ace» per gli aumenti di capitale in denaro e le destinazioni di utili a riserva effettuati nel 2021 entro un limite di 5 milioni, con un risparmio massimo di 180 mila euro. La deduzione può essere convertita in credito di imposta, da compensare o cedere, già alla data dell’aumento di capitale.

Due coefficienti per il 2021

Al fine di incentivare le ricapitalizzazioni delle società in vista della ripresa post-pandemia, il decreto sostegni bis introduce un meccanismo, che non brilla per la semplicità, di potenziamento dell’Ace sugli incrementi di patrimonio realizzati nel 2021 che si affianca all’agevolazione ordinaria con coefficiente 1,3 per cento.

Le società che effettuano nel 2021 apporti dei soci in denaro (anche con rinuncia a precedenti crediti) o accantonamento dell’utile a riserva, applicheranno, fino a una base massima di 5 milioni, un coefficiente Ace del 15 per cento. Per i soggetti Ires, il risparmio generato dalle ricapitalizzazioni effettuate nel 2021 (da quantificare senza ragguaglio temporale) è dunque pari a 36 mila euro (il 24% del 15%) per ogni milione di euro di maggior patrimonio, con un massimo di 180 mila euro. L’Ace del 2021 finisce dunque per sdoppiarsi sia con riferimento al calcolo sia (come si vedrà) alle modalità di utilizzo. Per gli incrementi stratificati dal 2011 al 2020, la deduzione si determina ancora con il “vecchio” coefficiente dell’1,3 per cento. Percentuale che, anche se la norma non lo specifica, dovrebbe applicarsi anche sugli aumenti di capitale 2021 che eccedono i 5 milioni.

L’Ace si trasforma in credito

La turbo-Ace del 15% potrà essere fruita mediante deduzione nel modello Redditi 2022 oppure, previa comunicazione alle Entrate, convertendo il bonus in un credito di imposta determinato con l’aliquota del contribuente valida per il 2020. Il credito potrà essere utilizzato in F24 o ceduto ad altri soggetti a partire dal giorno successivo a quello del versamento dell’aumento di capitale o dell’accantonamento dell’utile sa riserva (si tratterà del risultato del bilancio 2020).

Chi converte la deduzione in tax credit in corso d’anno dovrà rimborsare l’importo fruito in eccesso, qualora a fine 2021 l’aumento di patrimonio dell’esercizio risulti inferiore a quello originariamente conteggiato (senza tener conto del risultato dell’anno). Si supponga, ad esempio, che una Srl effettui, a luglio, un aumento di capitale di 2 milioni con utilizzo immediato di un credito di 72 mila euro. A ottobre 2021 la società distribuisce ai soci la riserva straordinaria per 400 mila euro, sicché a fine anno l’incremento effettivo è di euro 1,6 milioni. La Srl dovrà riversare un importo di 14.400 euro (400mila x 15% x 24%).

Altro meccanismo di recapture se si effettuano, nel 2022 e 2023, rimborsi di riserve o di capitale tali da portare l’incremento netto di patrimonio a un importo inferiore a quello realizzato nel 2021 e agevolato con la super Ace.

Non è chiaro se l’aumento patrimoniale del 2021, che ha sfruttato la turbo-Ace 15% valga anche per gli anni seguenti e dunque se si possa considerare, dal 2022, nella base di calcolo dell’Ace ordinaria all’1,3 per cento.

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