Imposte

Bonus Irpef di 100 euro, per gli incapienti il conteggio definitivo slitta a luglio 2023

La circolare 4/E/2022 limita i calcoli alle detrazioni «note» al datore (lavoro dipendente e familiari) che però ben difficilmente si tradurranno in una situazione di incapienza immediata

di Michela Magnani

Per godere della propria quota di trattamento integrativo relativo al 2022 (il cosiddetto bonus Irpef di 100 euro), alcuni lavoratori dipendenti dovranno attendere il mese di luglio 2023: si tratta, in particolare, dei soggetti con un reddito tra 15mila e 28mila euro che hanno sostenuto – entro il 31 dicembre 2021 – specifiche spese detraibili per le quali è previsto il riconoscimento della detrazione a rate e che sono “incapienti”. È questa la soluzione pratica a cui si perviene interpretando in modo logico-sistematico le precisazioni fatte dall’agenzia delle Entrate nella circolare 4/E/2022 del 18 febbraio.

Il meccanismo della salvaguardia

Ricordiamo che la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) e applicabile ai contribuenti con un reddito complessivo compreso tra i 15mila e i 28mila euro è un compromesso del nostro legislatore e ha principalmente lo scopo di salvaguardare i contribuenti che – facendo affidamento sulle nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2020 – avevano sostenuto delle spese detraibili oltre la capienza della loro imposta.

Tali contribuenti supponevano, infatti, di poter continuare comunque a beneficiare di 100 euro al mese a titolo di trattamenteo integrativo, mentre sulla base di quanto chiarito dalla circolare 4/E, per ottenere una quota di trattamento integrativo (spesso di importo inferiore a 1.200 euro) dovranno attendere la verifica dell’algoritmo sull’incapienza relativamente a detrazioni non note al datore di lavoro, ricevendo così la propria “quota di Tir” solo nei tempi dei rimborsi da assistenza fiscale.

La circolare 4/E oltre a ribadire che, come regola generale, il trattamento integrativo del reddito deve essere riconosciuto in via automatica dai datori di lavoro dopo avere fatto la verifica della capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alle detrazioni sul reddito previsionale relativo all’anno in corso chiarisce che, per i contribuenti con un reddito compreso tra i 15mila e i 28mila euro, lo stesso datore di lavoro dovrà effettuare anche la verifica dell’incapienza, ma solo con riferimento alle «detrazioni a lui note, vale a dire quelle di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, del Tuir».

In pratica, il datore di lavoro potrà ignorare le altre detrazioni che, per espressa indicazione normativa, concorrono al calcolo dell’eventuale incapienza:

● detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del Tuir);

● detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del Tuir);

● detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla stessa data (articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir);

● detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla stessa data (articolo 16-bis del Tuir, ora disciplinato dall’articolo 16, comma 1, del Dl 63/2013);

● tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla stessa data (la circolare 4/E le elenca in modo puntuale: sono, in pratica, tutte le detrazioni per l’edilizia, dal bonus giardini del 36% al bonus facciate).

Il principio della circolare Mef 326/1997

È abbastanza evidente che, se senza considerare queste altre detrazioni appena elencate, sarà piuttosto raro che il datore di lavoro si trovi nella condizione di dover erogare il trattamento integrativo. Detto diversamente, pochi lavoratori diventeranno incapienti considerando solo le detrazioni per lavoro dipendente e carichi familiari, a maggior ragione ora che – da marzo – le detrazioni per i figli fino a 21 anni sono assorbite dal nuovo assegno unico universale. Di fatto, bisognerà trovarsi in presenza di lavoratori con un reddito appena sopra la soglia e diversi familiari ancora a carico (pensiamo al coniuge, altri familiari, figli oltre i 21 anni).

In generale, pur apprezzando il tentativo della circolare di “liberare” i sostituti d’imposta dall’onere di richiedere l’elenco delle detrazioni indicate nella norma che devono essere considerate ai fini della verifica dell’incapienza delle detrazioni rispetto all’imposta (ad esempio, detrazioni relative a interessi passivi su mutui sull’abitazione principale) sarebbe utile ricordare che la procedura indicata non è altro che l’applicazione pratica di un principio generale contenuto nella circolare del ministero dell’Economia e delle finanze 326/1997.

Tale circolare precisa, infatti, che il sostituito non può pretendere il riconoscimento di detrazioni per oneri che non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro, ma che resta comunque ferma la «possibilità per il sostituto di acconsentire ad una simile richiesta». In questo senso, ad esempio, la banca in qualità di datore di lavoro potrebbe facilmente effettuare la verifica dell’incapienza con riferimento ai mutui dalla stessa erogati, ma non potrebbe effettuare la verifica sulle rate di detrazione relative ad altre spese relativamente alle quali occorrerebbe anche che il datore di lavoro procedesse alla verifica del rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalle rispettive norme per il riconoscimento delle stesse.

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