Imposte

Premio automatico e ad ampio raggio

Non contano forma giuridica del beneficiario né la dimensione o il settore

di Edoardo Belli Contarini

Il bonus è “automatico”, considerato che, in presenza di “idonea documentazione”, può essere compensato con i debiti erariali e previdenziali, senza necessità di alcuna istanza, autorizzazione, prenotazione.

Infine, a decorrere dal periodo di imposta 2020 il precedente metodo di calcolo “incrementale” è stato semplificato con il meccanismo “volumetrico”, senza obbligo di raffronto con la media storica degli investimenti effettuati negli anni 2012-2014, con ulteriore effetto di boosting.

Anche sul piano soggettivo, la misura è ad ampio raggio, essendo fruibile da tutte le imprese che investono con modalità innovative nella transizione ecologica, al fine di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti e dei processi aziendali; ciò a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato.

Si richiede soltanto, sotto il profilo oggettivo, che il contribuente svolga determinate “attività di investimento”, sostenendo le relative spese “ammissibili” – per esempio, oneri per il personale, quote di ammortamento, canoni di leasing, spese per beni mobili, software, materiali, per consulenze e servizi equivalenti, inclusi i costi addebitati dai commissionari dei progetti - da computarsi sulla base dei criteri di quantificazione e imputazione temporale stabiliti dal Tuir, cui poi si applica l’aliquota maggiorata del 15 per cento.

A tal proposito, l’articolo 5, comma 2 del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26 maggio 2020, nell’ambito dell’innovazione tecnologica afferente l’economia circolare ovvero la trasformazione dei prodotti e dei processi aziendali, richiama gli obiettivi e i principi declinati nella comunicazione della Commissione europea n. 98 dell’11 marzo 2020; a titolo esemplificativo, risultano così incentivati: a) la progettazione di prodotti che durino più a lungo, siano riutilizzabili, riparabili o assoggettabili a procedimento di riciclo, b) l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero idonee ad ottenere materie prime di alta qualità, da prodotti post-uso, c) l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita dei prodotti e la valutazione dello stato post-uso, d) l’introduzione di modelli di business “prodotto come servizio” per implementare catene di valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Sul piano formale, come per il credito R&S, l’impresa deve indicare nella dichiarazione dei redditi il credito per economia circolare autoliquidato e utilizzato in F24, predisporre la certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese, e redigere la relazione tecnica asseverata illustrativa delle finalità, i contenuti, gli ostacoli tecnici incontrati e gli eventuali risultati conseguiti all’esito dei singoli progetti.

Tuttavia, gli investimenti e i relativi adempimenti vanno pianificati per tempo e “messi a terra” già da quest’anno, con estensione temporale fino a tutto il 2025, sia pure con aliquote di computo del beneficio decrescenti negli anni a venire (15%, 10%, 5%). Anzi, a ben vedere, ricorrendone i presupposti, il beneficio potrebbe sfruttarsi, con l’invio di apposita “dichiarazione integrativa” di quella originaria, anche per gli investimenti in economia circolare effettuati negli anni 2020-2021.

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