Imposte

Plusvalenza con calcolo analitico senza i requisiti tonnage tax

Cessione di navi, si considera il valore fiscalmente riconosciuto al netto degli ammortamenti

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di Carla Bellieni e Benedetto Santacroce

Un insieme di contratti collegati che includa una locazione a scafo nudo (bare boat) di nave accompagnata da obblighi di vendita e di acquisto reciproci tra proprietario e locatario, in base alle regole di recognition contenute nell’Ifrs 15, può essere inteso come un unico accordo commerciale finalizzato a trasferire la proprietà della nave, sebbene sotto un profilo meramente formale la cessione della proprietà del bene sia prevista alla scadenza del contratto di bare boat.

Se al momento della cessione una nave non ha i requisiti per l’applicazione del regime della tonnage tax, la relativa plusvalenza non rientra nel regime forfettario e deve essere determinata in via analitica assumendo il valore fiscalmente riconosciuto al netto degli ammortamenti che in assenza dell’opzione sarebbero stati fiscalmente rilevanti.

Sono le principali indicazioni interpretative fornite dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 479/2022.

Poiché il bare boat ha determinato una temporanea sospensione della bandiera del Registro internazionale e comunque l’esclusione del risultato economico derivante dal contratto dal regime forfetario della tonnage tax, con l’affidamento della nave in bare boat il risultato della nave è stato assoggettato a tassazione in via analitica, con rilevanza fiscale degli ammortamenti prima compresi nell’imponibile forfettario. Se la nave fosse stata ceduta nell’ambito del regime della tonnage tax, la plusvalenza sarebbe stata compresa nel reddito forfettario.

Poiché, invece, al momento della cessione la nave risultava fuoriuscita dal regime forfettario, l’Agenzia, richiamate le previsioni della circolare 72/2007 sulla determinazione in generale degli elementi dell’attivo e del passivo per l’impresa che fuoriesca dal regime forfettario, ha precisato che il costo fiscalmente riconosciuto fosse da determinare nell’ammontare che si sarebbe determinato in assenza dell’opzione per la tonnage.

Con riferimento alla nave, in particolare, gli ammortamenti maturati durante il periodo di efficacia dell’opzione sono così considerati ai fini fiscali interamente dedotti sebbene medio tempore (fino all’inizio della locazione) gli stessi non siano stati dedotti perché assorbiti dal reddito forfettario.

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