Controlli e liti

Prezzi di trasferimento, i calcoli dell’accertamento su annualità omogenee

Conteggio delle Entrate valido solo se basato su un corretto iter metodologico

di Enrico Holzmiller

Il calcolo del prezzo di trasferimento proposto dall'agenzia delle Entrate è valido solo se basato su un corretto iter metodologico. Viceversa, l'esistenza di una serie di errori compromette l'attendibilità complessiva del calcolo proposto e la conseguente pretesa erariale. È questa la conclusione cui perviene la Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con la sentenza 4097/2022 (presidente Servetti, relatore Monfredi), che mette in primo piano alcuni passaggi del calcolo, e risulta interessante per il taglio pratico-operativo seguito dai giudici.

In particolare, sono quattro i passaggi sui quali i giudici si soffermano, reputati essenziali ai fini di un corretto calcolo da transfer pricing:

1)Versione banca dati utilizzata: il calcolo si è basato su un confronto “esterno”, ed è pertanto stata utilizzata una banca dati (Bureau Van Djik, versione Orbis) per la ricerca dei comparables. Tuttavia, l'ufficio ha utilizzato una release “contemporanea” alla data della verifica fiscale (2020) mentre avrebbe dovuto posizionarsi all'epoca dei fatti contestati (annualità 2014), utilizzando una versione teoricamente disponibile all'epoca dell'annualità contestata. Tale conclusione, legata al funzionamento stesso della banca dati in commento, è stata sottolineata dalla circolare Assonime 4/2018, e già oggetto di conclusioni analoghe da parte di sentenze della stessa Corte di giustizia Lombarda (ex multis: Ctr Lombardia 5005/2018).

2)Errato inserimento dell'annualità oggetto di verifica nel triennio di riferimento: salvo casi particolari, la prassi vuole che venga considerato un triennio di riferimento, antecedente all'annualità verificata, al fine di identificare i soggetti comparabili. Nell'ambito di tale triennio tuttavia non può essere ricompreso il medesimo anno fiscale oggetto di verifica, posto che i dati di quest'ultimo non sono disponibili nelle banche dati al momento delle transazioni. Le informazioni contabili vengono infatti “caricati” sui database in seguito all'approvazione dei bilanci, e quindi nell'anno successivo a quello di riferimento.

3)Media semplice errata: la Corte ricorda che, anche nel caso di un orizzonte temporale breve (quale può essere il triennio preso a riferimento), la prassi e le linee guida Ocse indicano come preferibile e più attendibile l'utilizzo della media ponderata, più efficace per correggere eventuali elementi di volatilità.

4)Intero range di comparables: i giudici ricordano che prendere come riferimento i dati della mediana (come aveva fatto l’ufficio) risulta in contrasto con le direttive Ocse e con il Dm 14 maggio 2018, che considerano l'intero range dei comparables valido al fine di considerare i prezzi di trasferimento in linea con il mercato di riferimento.

La Corte si sofferma anche sulla quantificazione degli interessi intercompany, ricordando che i finanziamenti attivi (da parte dalla holding italiana alla propria consociata straniera) non necessariamente deve essere comparato con finanziamenti passivi, erogati da istituti di credito nei confronti della medesima holding, laddove gli stessi non risultino comparabili per durata e tipologia. Inoltre, va verificata la finalità dei finanziamenti intercompany, i quali, in una fase di startup della società controllata, potrebbero essere erogati a tassi agevolati per supportarne la crescita e lo sviluppo.

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