Controlli e liti

Il legittimo affidamento si può estendere anche ai tributi

Dall’ordinanza 28119/2022 della Cassazione spiraglio sull’annullabilità non confinata soltanto a sanzioni e interessi

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Il principio di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, in casi particolari, può anche determinare l’annullamento del tributo, oltre che delle sanzioni e interessi moratori. La precisazione giunge dall’ordinanza 28119/2022 della Cassazione.

Nel caso specifico, relativo all’applicazione dell’Iva nel comparto delle agenzie di viaggio, il contribuente eccepiva di essersi attenuto ad una risalente risoluzione ministeriale – successivamente revocata -, confortato dal fatto che l’ufficio dell’agenzia delle Entrate aveva anche costantemente dato attuazione alla medesima, provvedendo a erogare dei rimborsi. Per questo motivo, la parte chiedeva che fosse annullata anche la richiesta di pagamento del tributo.

La Cassazione ha rigettato l’eccezione del contribuente, osservando come i documenti di prassi, di regola, ingenerano un affidamento suscettibile di essere tutelato in termini di azzeramento di sanzioni e interessi, non anche dell’imposta. L’ordinanza tuttavia rileva come il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento non esclude che, in determinate situazioni, si renda indebito anche il tributo. Ciò accade in situazioni diverse da quelle contemplate nell’articolo 10 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), ovverosia diverse dall’errata indicazione contenuta in atti, da ritardi, omissioni o errori del Fisco o ancora da obiettive condizioni di incertezza sulla norma, che invece determinano la sola disapplicazione di sanzioni e interessi.

Al riguardo, si ricorda che la buona fede è un principio generale, come tale dotato di forza propria ed espansiva rispetto alla tutela specifica apprestata dall’articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, riferita a situazioni meramente esemplificative, che non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti.

Con la conseguenza che possono darsi delle ipotesi in cui, accertata la sussistenza dei presupposti dell’affidamento del contribuente, ne consegue necessariamente, non soltanto l’inapplicabilità di sanzioni e interessi moratori, ma anche l’inesigibilità dell’imposta. La stessa Cassazione ha al riguardo affermato, per l’appunto, che l’«induzione in errore incolpevole del contribuente può essere determinata anche da altre condotte, imputabili ad errore dell’Amministrazione finanziaria» (n. 20819/2020).

In questo senso, viene anche richiamato l’orientamento della Corte Ue, a mente del quale si riconosce al contribuente una tutela piena qualora l’autorità amministrativa «abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa avrebbe fornito» (causa C-26/16). Si ritiene che tale circostanza possa ad esempio verificarsi allorquando non si sia in presenza di documenti rivolti ad una generalità indistinta di soggetti, ma di precise indicazioni riferite ad uno specifico contribuente, il quale vi abbia fatto affidamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©