Controlli e liti

Citazione diretta e udienza filtro per il reato di omessa dichiarazione

Con la riforma (per cui il nuovo Governo va verso un rinvio al 30 dicembre) si ampliano gli illeciti perseguiti senza passare dal Gup. Giudice, Pm e difensore partecipano al nuovo step predibattimentale

di Antonio Iorio

Il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o dell’Iva e del sostituto di imposta non verrà più sottoposto al vaglio del giudice dell’udienza preliminare, ma alla nuova udienza predibattimentale. Questo reato, infatti, ritenuto di facile accertamento, rientra ora tra quelli per i quali il Pm effettua la citazione diretta a giudizio. È quanto emerge dal Dlgs 150/2022 di attuazione della legge 134/2021 recante delega al Governo, tra l’altro, per l’efficienza del processo penale. Provvedimento su cui, però, si è già a lavoro per un rinvio dell’entrata in vigore: si profila infatti un rinvio al 30 dicembre tramite decreto legge (si veda quanto anticipato da «Il Sole 24 Ore» di domenica 30 ottobre).

Ma facciamo un passo indietro. Prima delle modifiche, l’articolo 550 del Codice di procedura penale (citazione diretta a giudizio) prevedeva, in via generale, l’esercizio dell’azione penale da parte del Pm con la citazione diretta a giudizio solo per le contravvenzioni e per i delitti puniti nel massimo con la reclusione non superiore a quattro anni; per gli altri delitti era prevista l’udienza preliminare. Facevano eccezione alcuni reati espressamente inclusi tra le ipotesi di citazione diretta. Per i delitti tributari la citazione diretta riguardava i soli illeciti di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva, di indebita compensazione di crediti non spettanti e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nella forma non aggravata (importi inferiori a 200mila euro).

La delega e l’attuazione

L’articolo 1, comma 9, lettera l) della legge delega 134/2021 ha esteso il catalogo dei reati per i quali l’azione penale è esercitata con citazione diretta, includendo anche altri delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.

Lo scopo dichiarato era l’estensione del numero dei reati a citazione diretta, con corrispondente riduzione dell’area dell’udienza preliminare. Da notare, inoltre, la scelta di non estendere la citazione diretta a tutti i reati puniti con pena non superiore nel massimo a sei anni ma di ampliare il novero delle eccezioni sulla base di due criteri: 1 formale: delitti puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni; 2 sostanziale: non complessità di accertamento.

Omessa dichiarazione

La delega è stata attuata dal Dlgs 150/2022 che, tra i delitti il cui accertamento non sarebbe complesso, ha inserito anche l’omessa presentazione della dichiarazione. Tale illecito è punito con la reclusione da due a cinque anni e riguarda chiunque non presenti una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all’Iva, quando l’imposta evasa è superiore a 50mila euro. Analoga pena è irrogata al sostituto di imposta che omette di presentare la dichiarazione in presenza di ritenute non versate superiori a 50mila euro.

Lascia obiettivamente perplessi l’inclusione di questo reato tra quelli a citazione diretta, considerato di agevole accertamento (rispetto, ad esempio, della dichiarazione infedele peraltro sanzionata meno gravemente). È vero che la constatazione dell’omissione può essere agevole da accertare, ma appare spesso complessa la determinazione dell’imposta evasa (e quindi della soglia di punibilità) soprattutto per il riconoscimento dei costi e dell’Iva (problematica, non a caso, sottoposta spesso al vaglio dei giudici di legittimità).

La nuova udienza filtro

Una novità particolarmente rilevante (nuovo articolo 554-bis del Codice di rito) che interessa i reati a citazione diretta, è la previsione di un’udienza predibattimentale alla presenza di un giudice differente dal Gup e da quello che svolgerà eventualmente il dibattimento.

In tale udienza, in camera di consiglio con la partecipazione del Pm e del difensore dell’imputato, il giudice procede agli accertamenti preliminari (costituzione delle parti, eventuale rinnovazione avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazione di cui dichiara la nullità e così via). Sulla base degli atti trasmessi il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando:
O c’è una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita,
O risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato o non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato;
O l’imputato non è punibile per qualsiasi causa;
O gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.


I REATI TRIBUTARI CON CITAZIONE DIRETTA
Omessa presentazione dichiarazione Iva, imposte dirette, dichiarazione del sostituto, con imposta evasa superiore a 50.000 euro
(articolo 5, Dlgs 74/2000)
Reclusione Da 2 a 5 anni

Indebita compensazione con crediti non spettanti
(articolo 10-quater, comma 1)
Da 6 mesi a 2 anni

Omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis)
Da 6 mesi a 2 anni

Omesso versamento dell'Iva (articolo 10-ter)
Da 6 mesi a 2 anni

Sottrazione fraudolenta pagamento imposte non superiore a 200.000 euro
(articolo 11, comma 1)
Da 6 mesi a 4 anni

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