I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 1° al 7 dicembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Corrispettivi

Provvedimento agenzia delle Entrate 2 dicembre 2022

Distributori automatici: termine per l'adeguamento ai fini dell'invio e della memorizzazione dei corrispettivi

Apportando modifiche ai Provvedimenti agenzia delle Entrate 30 giugno 2016 e 30 marzo 2017 – in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici – l'agenzia fa sapere che la scadenza per adeguare gli apparecchi verrà riformulata da apposita disposizione normativa, unitamente all'approvazione di nuove specifiche tecniche messe a punto al momento dell'attuazione dell'obbligo. Il termine del 31 dicembre 2022 – fissato dal Provvedimento 30 giugno 2016 (completato con il Provvedimento 30 marzo 2017) – verrà modificato, per via del lungo periodo di crisi economica innescato dall'epidemia di Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive imposte anche ai gestori di distributori automatici. Nella sostanza, il termine per aggiornare le vending machine, affinché siano in grado memorizzare e trasmettere online le informazioni sui corrispettivi giornalieri, è cancellato. Con successivi interventi normativi, la tempistica di svecchiamento dei distributori automatici sarà ripianificata insieme alla riformulazione delle specifiche tecniche messe a punto al momento dell'attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 2, comma 2, Dlgs 127/2015. Ricordiamo che la necessità di prevedere strumenti di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso i distributori automatici trova origine nella legge delega 23/2014, resa operativa dal Dlgs 127/2015, nel quale è stato previsto, tra l'altro, che a partire dal 1° gennaio 2017, gli operatori che svolgono l'attività di erogazione di beni attraverso vending machine debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri. Nello stesso Decreto, inoltre, in considerazione dello stato di obsolescenza e impreparazione tecnologica a rispettare l'obbligo di molti apparecchi già in funzione, è stato previsto un tempo sufficientemente congruo (entro il 31 dicembre 2022) per consentire ai gestori di trovare le giuste soluzioni tecniche per assolverlo. Ora il termine viene cancellato e toccherà ad un provvedimento normativo fissare la nuova scadenza.

Accise/Versamento

Dm 28 novembre 2022, GU 5 dicembre 2022, n. 284

Accise su alcuni prodotti: modalità di pagamento per i consumi dal 1° al 15 dicembre

Sono state fissate le modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022. In particolare, è fissato al 19 dicembre il termine per i pagamenti eseguiti con l'utilizzo del modello F24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, e al 27 dicembre il termine per i pagamenti eseguiti direttamente presso la Tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima Tesoreria dello Stato.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 6 dicembre 2022

Bonus energia: aggiornato il modello di comunicazione della cessione

Il legislatore ha recentemente esteso il tax credit energia ai consumi degli ultimi mesi del 2022. A fronte di questa estensione temporale e di altre modifiche – ad esempio circa il termine di utilizzo del bonus – è stato aggiornato il modello per inviare le comunicazioni sulla cessione del credito d'imposta, in alternativa all'utilizzo in compensazione. Nello specifico, il Provvedimento in esame stabilisce le nuove indicazioni sulle modalità di attuazione sulla cessione e sulla tracciabilità dei crediti d'imposta (per le disposizioni attuative riguardanti i bonus energetici del primo e secondo trimestre 2022 si rinvia al Provvedimento 30 giugno 2022, mentre per la misura agevolativa riguardante il terzo trimestre 2022 al Provvedimento 6 ottobre 2022). I bonus sono i seguenti: 1) credito d'imposta a favore delle imprese energivore, pari al 40% delle spese sostenute, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 1, Dl 144/2022); 2) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), pari al 40% delle spese sostenute, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 2, Dl 144/2022); 3) credito d'imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 30% delle spese sostenute, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 3, Dl 144/2022); 4) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (non gasivore), pari al 40% delle spese sostenute, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 4, Dl 144/2022); 5) credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute, per il quarto trimestre 2022 (articolo 2, Dl 144/2022). Si ricorda che per compensare il credito – tramite il modello F24 – c'è tempo fino al 30 giugno 2023 (fino al 31 marzo 2023 per gli esercenti delle attività agricole e della pesca). In alternativa, i beneficiari possono cedere a terzi il loro credito. In tal caso, sarà necessario inviare una comunicazione all'agenzia delle Entrate, tramite i servizi telematici, utilizzando il nuovo modello approvato con il Provvedimento in esame. La cessione dev'essere comunicata a partire dal 6 dicembre 2022 fino al 21 giugno 2023, per i crediti d'imposta relativi alle imprese energivore, non energivore, a forte consumo di gas naturale e diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (fino al 22 marzo 2023, per il credito d'imposta relativo ai titolari di imprese agricole e della pesca). Come avvenuto anche per i precedenti trimestri, il credito è cedibile solo per intero e senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se a favore di soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione). Per la cessione le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione. Il credito d'imposta ceduto dev'essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per l'impresa cedente. Va osservato che nel nuovo Provvedimento nessuna indicazione è stata fornita in merito ai crediti d'imposta energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 introdotti dall'articolo 1, Dl 176/2022 (Decreto Aiuti-quater, in corso di conversione), nonostante anche per tali crediti sia previsto il medesimo termine del 30 giugno 2023 per l'utilizzo.

Redditi di capitale/Dividendi

Principio di diritto agenzia delle Entrate 6 dicembre 2022, n. 3

Dividendi da partecipazioni qualificate: regime transitorio

Modificando le conclusioni cui era giunta la Risposta Interpello 16 settembre 2022, n. 454, l'agenzia precisa che il regime transitorio sulla tassazione dei dividendi spetta, come prevede la norma, a seguito della delibera che deve intervenire entro il 31 dicembre 2022. Si rammenta che la Legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 999-1006, legge 205/2017) ha equiparato la tassazione delle partecipazioni qualificate e di quelle non qualificate, detenute dalle persone fisiche al di fuori del regime d'impresa, prevedendo anche per le prime l'applicazione dell'aliquota del 26% (sia per i dividendi sia per le plusvalenze). Per la decorrenza del nuovo regime fiscale, è stabilito che le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019. Il citato comma 1006 ha introdotto un regime transitorio, al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. La disposizione ha previsto che «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 26 maggio 2017», ossia la concorrenza parziale al reddito complessivo (con aliquote del 40%, del 49,72% ovvero del 58,14%, in base al periodo di formazione dell'utile; cfr. risoluzione 6 giugno 2019, n. 56/E). Il chiaro riferimento alla data di delibera degli utili (senza aver riguardo al momento della loro distribuzione) ha dato modo all'agenzia di rivedere la propria posizione sul punto: la Risposta Interpello 454/2022 richiedeva, infatti, che entro il termine del 31 dicembre 2022 (chiusura del periodo transitorio) intervenisse anche la materiale distribuzione dei dividendi. Invero, già la stessa relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2018 aveva fatto riferimento alla sola delibera di distribuzione, precisando che il comma 1006 prevede che «in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017». Con il Principio di diritto in commento, l'agenzia chiarisce che conta la delibera e non l'effettivo pagamento, posto che il diritto al dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili, perché è allora che nasce il diritto di credito del socio nei confronti della società. Aggiunge, però, che resta impregiudicato il diritto dell'Amministrazione finanziaria di contestare eventuali situazioni patologiche di successiva retrocessione da parte del socio della provvista o condizioni di pagamento con termini ultrannuali. Va segnalato che, secondo l'impostazione data a suo tempo dalla circolare ministero delle Finanze 165/1998, paragrafo 4.8, la verifica se la partecipazione si considera qualificata o meno dev'essere effettuata al momento in cui vengono riscossi i dividendi.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° dicembre 2022, n. 580

Superbonus anche per l'ascensore esterno

Il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) spetta anche per l'installazione di un ascensore esterno all'edificio oggetto di interventi di efficienza energetica, rientrando l'intervento fra quelli finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (ed è agevolabile anche in assenza di disabili). Tra i lavori trainati dagli interventi di efficienza energetica (trainanti) sono inclusi quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche relativi ad ascensori e montacarichi e alla realizzazione di ogni strumento che tramite la tecnologia favorisca la mobilità interna ed esterna all'abitazione per i portatori di handicap grave o per le persone di età superiore a 65 anni. Già la circolare 23/E/2022 aveva precisato che nell'ambito di interventi di ristrutturazioni edilizia, la detrazione sulle barriere architettoniche spetta anche in assenza di disabili, o di over 65, nell'immobile oggetto dei lavori. Si ricorda, però, che per l'applicazione del Superbonus, è necessario che l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche (trainato) sia effettuato congiuntamente agli interventi di efficienza energetica dell'immobile (trainanti) e che venga conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o la classe energetica più alta, da asseverare tramite Ape. In conclusione, l'agenzia ritiene che, in presenza di tutte le condizioni indicate dalla normativa, il credito d'imposta spetti anche per le installazioni esterne all'edificio da ristrutturare a patto che siano rispettate tutte le caratteristiche tecniche (Dm 236/1989) in base alle quali l'intervento si può ritenere finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 dicembre 2022, n. 581

Superbonus con sconto in fattura: sanatoria per la mancata comunicazione

Il caso attiene all'omesso invio del modello, destinato all'agenzia delle Entrate, per comunicare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (articolo 121, Dl 19 maggio 2020, n. 34). L'omissione deriva dal ritardo nel rilascio del visto di conformità dovuto alla mancata asseverazione tecnica per i lavori di efficientamento energetico (con Superbonus 110%) eseguito su un immobile. La fattura, emessa nel 2021, indicava lavori ancora da eseguire e da pagare, ma riportava la dicitura «sconto in fattura». Le parti si sono accordate per il rilascio dell'asseverazione solo a lavori conclusi, ma la comunicazione dell'avvenuto sconto non è stata possibile in assenza dell'asseverazione tecnica. L'istante chiede quindi come sanare l'inadempienza. L'agenzia preliminarmente ricorda che le opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) si ritengono perfezionate solo in presenza del visto di conformità, che attesta l'esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, e dell'asseverazione, che attesta la congruenza delle spese detraibili, da richiedere a cura del contribuente. Inoltre, la fattura delle spese scontate deve indicare espressamente la dicitura «sconto in fattura», mentre per entrambe le opzioni è necessario inviare l'apposita comunicazione entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, termine che per l'anno 2022 è slittato – per le persone fisiche private – al 29 aprile. Come precisato anche dal Provvedimento agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, l'omesso o errato invio della comunicazione rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, come chiarito dalla Risposta Interpello 385/2022, non è percorribile la strada proposta dai contribuenti di emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. Infatti, la mancata annotazione dello sconto in esame non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa; pertanto, non ricorrono i presupposti normativi (fissati dall'articolo 26, commi 2 e 3, Dpr 633/1972) per rettificare la fattura originariamente emessa, in quanto il documento contabile, riportando correttamente l'imponibile e la relativa Iva, è privo di errori dal punto di vista fiscale. Pertanto, per sanare l'anomalia, il prestatore dovrà integrare la fattura ordinaria con un documento extra fiscale, documentando così il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto in fattura non andato a buon fine per il mancato invio nei termini della comunicazione all'agenzia delle Entrate, e infine rilevare l'importo da saldare. L'istante potrà effettuare il saldo nel 2022 e fruire della detrazione ovvero optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il 23 marzo, data di vigenza dell'agevolazione. Con l'occasione, l'agenzia precisa che, considerato che la fattura del 2021 comprende spese riferite sia agli interventi trainanti che a quelli trainati, e che la spesa dei lavori trainati sarà pagata dopo la chiusura di quelli trainanti avvenuta a giugno del 2022, in base alla normativa vigente l'istante potrà fruire del Superbonus solo sugli interventi trainanti. Per quelli trainati, invece, potrà accedere alle detrazioni e cedere il relativo credito sulla base delle altre misure agevolative sulle detrazioni edilizie (nella misura del 50% delle spese sostenute).

Riscossione/Agevolazioni

Dl 3 dicembre 2022, n. 186, GU 3 dicembre 2022, n. 283

Alluvione di Ischia: sospensione di versamenti e adempimenti fiscali

Tra gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 si segnalano quelli che sospendono il pagamento di imposte e tasse. In particolare, il Decreto prevede la sospensione dei termini dei versamenti tributari (per l'Imu si veda più avanti), delle ritenute alla fonte e delle trattenute (operate in qualità di sostituti d'imposta) relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti dagli atti impositivi (previsti dagli articoli 29 e 30, Dl 31 maggio 2010, n. 78) e dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della Riscossione, in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023. Con riguardo all'Imu si ricorda che: 1) i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono esenti dall'applicazione dell'Imu e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno d'imposta 2023 (articolo 9, comma 1-septies, Dl 73/2021); 2) nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno sono sospesi i termini dei versamenti tributari, in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Pertanto, anche il versamento della seconda rata a saldo Imu 2022 è sospeso fino al 30 giugno 2023 (articolo 1, commi 1 e 2, Dl 186/2022).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 7 dicembre 2022, n. 71/E

Superbonus ceduto o fruito come sconto dal 1° novembre: codici tributo per l'utilizzo

Il Dl 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) ha previsto, in deroga alla disciplina ordinaria, una diversa ripartizione in rate dei crediti derivanti dalle opzioni – comunicate all'Amministrazione finanziaria entro il 31 ottobre 2022 – per la prima cessione o per lo sconto in fattura (articolo 121, Dl 34/2020). In particolare, l'articolo 9, comma 4, Dl 176/2022 ha previsto che è possibile usufruire del tax credit ancora non speso in 10 rate annuali di pari importo, previa comunicazione trasmessa telematicamente all'agenzia delle Entrate direttamente dal fornitore o dal cessionario, anche tramite un intermediario abilitato. La parte del bonus non utilizzata nell'anno non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La disposizione rimanda a un Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative della possibilità offerta. Al fine di distinguere i crediti con opzioni comunicate all'agenzia delle Entrate dopo il 31 ottobre 2022 (ossia dal 1° novembre 2022) – e dunque fuori dalla novella disciplina – sono stati istituiti due appositi codici tributo da riportare nel modello F24: 7708, per utilizzare in compensazione i crediti d'imposta riguardanti il Superbonus ceduto; 7718, per utilizzare in compensazione i crediti d'imposta riguardanti il Superbonus fruito con sconto in fattura.