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Produzione di biogas, il forfettario perde convenienza con il caro energia

Le imprese agricole possono valutare di tassare la produzione di energia elettrica secondo le regole ordinarie, opzione che va indicata nel quadro VO e che richiede di tenere la contabilità separata

L’aumento del prezzo dell’energia impone agli imprenditori agricoli che producono energia elettrica da impianti di biogas di valutare la convenienza della tassazione forfettaria rispetto alla tassazione ordinaria.

Produzione di energia come attività connessa

Secondo il comma 423 della legge 266/2005, la produzione di energia elettrica da fonti agroforestali rinnovabili, effettuata da parte di imprenditori agricoli mediante l’utilizzazione di prodotti provenienti prevalentemente dal fondo, rappresenta un’attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135, comma 3 del Codice civile.

Al fine di poter considerare l’attività “connessa” è necessario che venga valutata la prevalenza di prodotti agricoli dell’azienda utilizzati per l’alimentazione dell’impianto, rispetto ai prodotti di terzi. In particolare, come chiarito dalla circolare 32/E del 6 luglio 2009, la prevalenza si misura in termini di quantità, di valore oppure (come accade spesso) “a valle”, determinando cioè il quantitativo energetico imputabile ai prodotti propri dell'azienda agricola rispetto ai prodotti di terzi. Quest’ultima modalità si usa quando nell’impianto si utilizzano prodotti che non sono suscettibili di valutazione economica (reflui zootecnici, ad esempio).

Nel rispetto del requisito della prevalenza, tali attività, se sono svolte da imprenditori agricoli individuali, società semplici o società agricole che hanno optato per la tassazione catastale dei redditi ai sensi del comma 1093 della legge 296/2006, oltre a essere civilisticamente agricole, si considerano anche produttive di reddito agrario fino alla soglia di 2.400.000 kilowattora annui. Oltre tale soglia l’attività continua ad essere agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, ma è tassata applicando il coefficiente del 25% alla parte del corrispettivo percepito relativo alla cessione dell’energia ceduta, con esplicita esclusione della quota imputabile all’incentivazione di produzione.

Il regime forfettario e la tariffa omnicomprensiva

Per la produzione di energia elettrica da biogas e biomasse, infatti, era prevista l’applicazione di una tariffa omnicomprensiva di importo pari al massimo al massimo a 0,28 euro/kWh che comprendeva sia la parte relativa alla cessione di energia elettrica, sia la parte di incentivo riconosciuto. In altre parole, anche se il prezzo riconosciuto dal mercato per la cessione di energia era inferiore, il produttore percepiva comunque la tariffa omnicomprensiva. Ad esempio, a fronte di una tariffa di 0,28 euro/kWh e di un prezzo dell'energia pari 0,06 euro per kWh, la «quota incentivo» (non tassata), era pari a 0,22 euro/kWh.

Ai fini della determinazione delle imposte dirette, il dato rilevante era unicamente la parte relativa alla cessione di energia elettrica e dunque, nell’esempio proposto, il valore di 0,06 euro/kWh moltiplicato per il quantitativo di kilowattora prodotti in un anno.

Fino a che il prezzo dell’energia rilevato sul mercato è rimasto sostanzialmente inferiore al valore della tariffa omnicomprensiva, l’applicazione del regime forfettario ha rappresentato una soluzione fiscalmente vantaggiosa per le imprese agricole. A partire dal 2021, l’incremento esponenziale del prezzo dell'energia ha fatto sì che il prezzo di mercato dell'energia sia pari, se non addirittura superiore alla tariffa omnicomprensiva e il vantaggio fiscale si è inversamente ridotto o azzerato. Nel momento in cui il prezzo dell’energia risulta pari o superiore alla tariffa omnicomprensiva, infatti, significa che la parte imputabile a incentivo è pari a zero e pertanto il valore su cui calcolare il 25% è pari a tutta la tariffa omnicomprensiva.

Tassazione secondo le regole ordinarie

In tale situazione, le imprese agricole possono valutare di tassare la produzione di energia elettrica secondo le regole ordinarie anziché utilizzando il metodo forfettario. Così facendo, invece di applicare il coefficiente del 25% alla produzione di energia elettrica, si determina il reddito secondo le regole del reddito di impresa e, dunque, deducendo i costi dai ricavi. Per fare questo, tuttavia, è necessario anzitutto effettuare un’analisi di convenienza sulla base dei corrispettivi che si presume di percepire e dei costi fiscalmente rilevanti che saranno sostenuti. È inoltre necessario indicare l’opzione nel quadro VO e tenere separata le contabilità.