Adempimenti

I chiarimenti ufficiali su fattura elettronica e adempimenti Iva

Le risposte dell’agenzia delle Entrate nell’ambito di Speciale Telefisco del 15 giugno 2022 in tema di fattura elettronica e adempimenti Iva

Il codice natura da riportare è N2.2

Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2021, contemplano un solo codice per i forfetari – RF19 – che identifica il loro regime fiscale. La natura delle loro operazioni resta confinata nell’unico codice generico N2.2 – Non soggette altre, o verrà rilasciato un codice specifico? In ogni caso, visto anche il provvedimento del 4 febbraio 2021, il Sistema di interscambio calcolerà il bollo (2 euro oltre 77,47 euro del totale fattura) anche se il contribuente non lo indicasse?

Si conferma che per la corretta compilazione delle fatture elettroniche da parte degli operatori in regime forfettario, nel file Xml va indicato il codice RF19 nel campo 1.2.1.8 <RegimeFiscale> e il codice natura N2.2 nel campo 2.1.1.7.7 <Natura>, come già effettuato da numerosi operatori forfettari dal 2019 ad oggi.

Si conferma, inoltre, che il servizio esposto nel portale Fatture e Corrispettivi denominato «Pagamento imposta di bollo» esporrà – anche per i soggetti forfettari – l’elenco (elenco A) delle fatture nelle quali l’operatore ha indicato l’assoggettamento a bollo (2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>) nonché l’elenco (elenco B) delle fatture che, pur non contenendo l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, rispondono ai criteri individuati come requisiti che presumono l’obbligo del pagamento del bollo.

I dati per verificare il limite dei 65mila euro

I forfettari non sono debitori dell’Iva sulle loro operazioni e quindi non hanno nessun obbligo di registrazione. La totalizzazione dei corrispettivi ha – tra le altre – la finalità di controllare l’eventuale supero del limite di 65mila euro. Si può ipotizzare che – anche in assenza di una esplicita opzione – l’agenzia delle Entrate metterà comunque a disposizione un file con il dettaglio e il progressivo delle loro operazioni ed un analogo file per il dettaglio degli acquisti, che assume rilevanza sia per la correlazione con i loro componenti positivi che per il recupero dell’Iva non detratta al cambio di regime.

L’Agenzia già mette a disposizione degli operatori Iva, all’interno del portale Fatture e corrispettivi, i dati di sintesi delle fatture elettroniche emesse e ricevute, nonché dei corrispettivi telematici trasmessi (ove l’esercente effettui operazioni ex articolo 22 del Dpr 633/72), e, pertanto l’utente potrà facilmente verificare l’eventuale superamento del limite di 65mila euro previsto dalla disciplina del regime forfettario.

Note di variazione anche parziali

Nelle procedure di concordato preventivo, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del decreto di ammissione alla procedura. Nel decreto solitamente è indicata la parte dei corrispettivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti a detta procedura. Si chiede se è possibile per il creditore emettere una nota di variazione per l'intero credito e poi, successivamente, in caso di soddisfazione di parte dello stesso (anche in misura differente rispetto a quanto indicato nel decreto) procedere all'emissione di una nota di debito per la parte soddisfatta, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto Iva.

L'articolo 18 del decreto-legge n. 73 del 2021 cd. (Decreto Sostegni-bis) ha modificato le disposizioni contenute nell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, introducendo altresì il comma 3-bis, al fine di consentire al cedente/prestatore – che non abbia percepito il corrispettivo dal cessionario/committente assoggettato a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 – di non dover più attendere la conclusione delle suddette procedure per poter recuperare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in diminuzione del corrispettivo non percepito (imponibile ed imposta). In altre parole, la nota di variazione in diminuzione del corrispettivo può essere emessa già a partire dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato ad una procedura concorsuale.

Tuttavia, con specifico riferimento al concordato preventivo, al paragrafo 3 della circolare n. 20/E del 2021, è stato chiarito che «quanto agli importi che potranno essere oggetto di variazione, si evidenzia che, in caso di concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, la parte dei corrispettivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti a detta procedura è individuata in modo specifico fin dal decreto di ammissione, in forza della peculiare disciplina prevista dalla legge fallimentare», secondo cui «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari» (articolo 160); nonché, in caso di proposte concorrenti, che queste «non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari» (articolo 163).

Pertanto, resta confermato che «il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura».

Note di variazione, imponibile e imposta

In caso di procedura fallimentare avviata successivamente il 26 maggio 2021, la Società creditrice emette la nota di variazione per il credito non riscosso. La procedura prende nota della nota di variazione ed iscrive al passivo il creditore solamente per la parte relativa all'imponibile e non per l'imposta. Si chiede di sapere se questo comportamento è corretto e, in caso di risposta positiva, di capire quale debbano essere gli adempimenti in capo al creditore in caso di soddisfazione, anche parziale, del proprio credito.

Per effetto delle modifiche recate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 73 del 2021 (Decreto Sostegni bis) all'articolo 26 del decreto IVA, a partire dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, i creditori non dovranno più attendere la chiusura della procedura per emettere la nota di variazione in diminuzione, potendo la stessa essere emessa (per l'imponibile e l'imposta non incassata) già dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale.

Va da sé che la nota di variazione deve essere emessa per variare - in tutto o in parte - il corrispettivo non incassato (imponibile e corrispondente imposta), non potendo essere emessa - con specifico riferimento alle procedure concorsuali - una nota di variazione per la sola imposta, consentita solo laddove si configuri una errata applicazione dell'aliquota.Pertanto, se - nonostante sia stata emessa una nota di variazione del corrispettivo - la procedura decida di iscrivere al passivo solo “la parte relativa all'imponibile” (sulla base di un titolo ritenuto idoneo dal punto di vista civilistico), il creditore che sia soddisfatto – in tutto o in parte – del proprio credito, dovrà emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile ed imposta. In tal senso si è già espressa la prassi, sebbene, specularmente, con riferimento alla nota di variazione in diminuzione (cfr. la risoluzione n. 127/E del 2008 e la risposta ad istanza di interpello n. 801 pubblicata il 3 dicembre 2021).

Nuove modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere (“vecchio” esterometro)

Con l'entrata in vigore dal 1° luglio 2022 delle nuove modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, si chiede quali codici debbano essere utilizzati per gli acquisti di beni e di servizi fuori campo Iva ex articolo 7-bis o 7-quater del Dpr 633/1972 quali, ad esempio, il rifornimento di carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all'estero. Con riferimento a tali tipologie di acquisto, si chiede inoltre quale sia il “documento” al quale fare riferimento.

Per gli acquisti di servizi occorrerà compilare un file xml utilizzando il tipo documento TD17 e il codice natura N2.2; per gli acquisti di beni (per i quali non viene emessa bolletta doganale) occorrerà compilare un file xml utilizzando il tipo documento TD19 e, anche in tal caso, il codice natura N2.2.

Iva indetraibile e dichiarazioni d'intento

La circolare n. 145 del 1998 ha specificato che non possono essere acquistati senza applicazione dell’imposta i beni ed i servizi per i quali l’IVA è indetraibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972. In caso di rilascio di dichiarazioni d'intento a fornitori che fatturano (tra le varie) operazioni che risultano indetraibili per l'esportatore abituale, si chiede quale sia la procedura per correggere la fattura ricevuta senza addebito d'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lett. c) del DPR 633/1972. Si chiede in particolare se le modalità di correzione siano le medesime previste in caso di splafonamento (si veda la risoluzione 16/E del 2017) con l'accortezza, in caso di emissione dell'autofattura, che nessuna detrazione dovrà essere operata nel registro acquisti.

L'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede la non imponibilità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ricevute dagli esportatori abituali che - ricorrendone i presupposti (cfr. l'articolo 1 del decreto-legge n. 746 del 1983) - si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

La facoltà, riconosciuta agli esportatori abituali, di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA incontra, tuttavia, un limite con riferimento ai beni e ai servizi per i quali l'imposta è indetraibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA. Al riguardo, la circolare n. 145 del 1998 ha chiarito che la limitazione ha lo scopo di evitare che i soggetti in possesso dello status di esportatori abituali possano acquistare, senza pagamento dell'IVA, beni o servizi per i quali, diversamente, sarebbero rimasti incisi dall'imposta.

Ciò detto, si conferma che l'errato utilizzo del plafond per acquistare beni e servizi con IVA indetraibile è punibile con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, secondo cui: «E’ punito con la sanzione prevista nel comma 3 [dal cento al duecento per cento dell’imposta ndr] chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell’imposta, ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 ovvero ne beneficia oltre il limite consentito»; detta imposta è, altresì, ravvedibile con le modalità indicate nella risoluzione n. 16/E del 2017, applicando alle sanzioni le riduzioni disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Va da sé che, in caso di emissione dell’autofattura, nessuna detrazione dovrà essere operata nel registro acquisti.

Resta, peraltro, ferma la responsabilità anche del cedente qualora l'operazione sia oggettivamente indetraibile, essendo esclusa, in tale evenienza, la possibilità di invocare la buona fede.

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