Imposte

Rilevanti i tax credit fruiti sui redditi esteri

Per la bozza di circolare potrebbero non contare le variazioni temporanee con riversamento incerto

Ai fini del computo della tassazione effettiva estera rileva l’utilizzo da parte dell’entità estera, in sede di versamento delle imposte dovute, di crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero. Invece, potrebbero essere irrilevanti le variazioni temporanee anche laddove il riversamento non sia certo e predeterminato. Sono queste due delle principali novità previste dalla bozza di provvedimento sulla disciplina delle Cfc diffusa dall'Agenzia insieme alla bozza di circolare di commento.

Una delle condizioni al verificarsi della quale trova applicazione la normativa Cfc è che la controllata estera sia soggetta a una tassazione effettiva (Etr) inferiore alla metà della tassazione cui sarebbe stata soggetta qualora residente in Italia.

Premesso che l’espressione «tassazione effettiva non indica l’aliquota nominale di imposta, bensì il carico effettivo di imposizione gravante sul soggetto estero controllato (ottenuto rapportando le imposte dovute all’utile ante imposte), a tal fine occorre individuare le imposte estere da prendere in esame.

Il provvedimento in consultazione prevede, innanzitutto, che tra i tributi da considerare nel calcolo dell’Etr vanno comprese le imposte sul reddito effettivamente dovute dalla controllata nel paese di residenza, al netto di eventuali foreign tax credit fruiti in relazione alle imposte eventualmente assolte in altri ordinamenti, oltre a quelle assolte da tale società in altri Stati, versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso.

Tale chiarimento riguarda il caso in cui i redditi della controllata estera sono assoggettati a imposizione anche in Stati diversi dallo Stato o territorio in cui essa è residente o localizzata. Ciò può accadere, ad esempio, quando essa riceve flussi transnazionali di reddito (dividendi, interessi, royalties) assoggettati a ritenuta nel Paese della fonte, oppure, produce redditi in altri Stati mediante stabili organizzazioni.

Il provvedimento assume, quindi, una posizione diversa rispetto a quella preesistente, per cui i foreign tax credit di cui fruiva la controllata estera non rilevavano ai fini del calcolo dell’Etr.

Nello schema di provvedimento, inoltre, viene specificato, che, nel calcolo del livello di tassazione effettiva estera, la sterilizzazione delle variazioni temporanee della base imponibile riguarda, oltre che quelle con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o a piani di rientro (ad esempio gli ammortamenti), anche quelle non aventi queste caratteristiche ma che hanno dato luogo, all’estero, a una tassazione anticipata di componenti positivi di reddito o a una deduzione posticipata di componenti negativi di reddito, che – qualora non sterilizzate – determinerebbero il potenziale rischio che venga considerato congruo il livello di tassazione effettiva della giurisdizione estera.

Pertanto, in sede di calcolo dell’Etr, non devono essere sterilizzate le sole variazioni temporanee che, operando una tassazione posticipata di componenti positivi di reddito o a una deduzione anticipata di componenti negativi di reddito, determinano effetti di differimento a tempo indeterminato del carico impositivo estero, rispetto a quello nazionale.

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