Adempimenti

Legge europea, piattaforme digitali con obbligo di comunicare i venditori

Dal 1° gennaio 2023 vanno forniti i dati su nolo veicoli, affitti e servizi personali. Per gli operatori non Ue gli adempimenti sono fissati dagli accordi tra singoli Stati

di Benedetto Santacroce

Le piattaforme digitali Ue dal 1° gennaio 2023 dovranno comunicare agli Stati membri le informazioni sui venditori che operano per loro tramite e che realizzano servizi di locazione di immobili, servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Per le piattaforme non Ue, l’obbligo di comunicazione scatterà in relazione agli accordi che i singoli Stati membri concluderanno con le diverse giurisdizioni non Ue.

Tutti i dati acquisiti dagli Stati membri verranno trasmessi in automatico agli altri Stati Ue interessati in relazione alla residenza del venditore oggetto di comunicazione.

Questa è la principale novità introdotta dal legislatore unionale con la direttiva 2021/514/UE del 22 marzo 2021 e ora contenuta nell’allegato alla Legge europea 2021, la n. 127 del 4 agosto 2022, con la quale il legislatore nazionale delega al Governo il recepimento della direttiva stessa.

La direttiva contiene altre disposizioni di particolare interesse per rendere efficace e semplice l’attuazione da parte degli Stati membri della cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Per esempio, ci sono nuove regole per lo scambio automatico di informazioni, verifiche congiunte e simultanee.

Tra queste novità di particolare interesse è l’obbligo, in riferimento ai periodi d’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli Stati membri di inserire nelle comunicazioni relative ai redditi da lavoro dipendente, ai prodotti assicurativi vita, alle pensioni, alle proprietà immobiliari e ai canoni (vale a dire ai compensi percepiti per l’uso o la concessioni di diritti della proprietà intellettuale) il numero di identificazione fiscale (Nif) rilasciato dallo Stato membro di residenza. In questo modo si agevola non poco lo svolgimento di indagini mirate di tipo soggettivo superando alcune criticità manifestate in passato dai singoli Stati membri.

Ulteriore novità collegata all’attivazione di verifiche congiunte o simultanee ovvero alla richiesta di partecipazione di funzionari ad attività d’indagine eseguite in altro Stato membro è la fissazione di un termine di 60 giorni per la risposta dello Stato richiesto. Anche in questo caso la novità ha lo scopo di consentire lo sviluppo di una cooperazione più rapida e con tempi certi di esecuzione.

L’iniziativa della Ue di imporre delle richieste uniformi di comunicazione alle piattaforme digitali è connessa, da una parte, allo sviluppo internazionale di attività economiche di sharing economy (si pensi a tutte le attività di locazione di immobili tra privati) o di gig economy (lavori su richiesta – quali ad esempio i riders) e, dall’altro, all’attuazione spontanea da parte di molti Stati membri di specifiche richieste di comunicazione che non essendo uniformi creano un appesantimento amministrativo alle stesse piattaforme.

Non a caso l’Ocse, proprio in relazione allo specifico fenomeno, ha elaborato un modello di norme per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme digitali.

La direttiva 2021/514/UE interviene, introducendo nella direttiva 2011/16/UE (norma fondamentale in materia di cooperazione amministrative in materia fiscale) una disposizione specifica (articolo 8-bis quater), che fissa le regole per gli Stati membri per la realizzazione, nel particolare settore economico, del modello di monitoraggio e di scambio di informazioni e l’allegato V che prevede le regole di dettaglio per le procedure di adeguata verifica e gli obblighi di comunicazione delle piattaforme digitali.

In particolare, in materia di obblighi comunicativi la disposizione dell’articolo 8-bis quater impone alle piattaforme, obbligate alla comunicazione, di registrarsi presso uno Stato membro. Lo Stato membro, al momento della registrazione, assegna alla piattaforma un numero di identificazione individuale. La Commissione Ue, a sua volta, entro il 31 dicembre 2022, istituisce un registro centrale in cui sono riportate le informazioni comunicate.

Inoltre, l’allegato V prevede, tra l’altro la definizione di piattaforma con obbligo di comunicazione, quale qualsiasi software che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti e di realizzare le proprie attività economiche pertinenti con l’obbligo di comunicazione.

Le attività sono quelle di locazione di beni immobili, servizi personali, vendita di beni noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto per il quale il venditore possa percepire un corrispettivo. Il venditore è qualsiasi persona fisica o entità registrato sulla piattaforma.

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