Adempimenti

Esterometro verso il via ma resta il nodo degli importi bagatellari

Ma vanno integrati i codici per caricare documenti attualmente incompatibili

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di Raffaele Rizzardi

Il rinvio al 1° luglio 2022 dell’esterometro tramite sistema di interscambio è il chiaro sintomo dell’esistenza di alcuni importanti aspetti operativi che sono ancora da chiarire.

Iniziamo con l’acquisto di servizi, per i quali il tipo documento è il TD17 – integrazione (da Ue)/autofattura (da extraUe) per acquisto servizi dall’estero. Facciamo l’esempio del pernottamento in un albergo in Germania o della consumazione in un ristorante svizzero: la tipologia dell’Iva è nell’articolo 7-quater, cui corrisponde il codice N2.1 – non soggette articoli da 7 a 7-septies Dpr 633/72.

Ma se andiamo alla «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro», edita dall’agenzia delle Entrate, scopriamo che il codice N2.1 è previsto solo per le fatture emesse e non per quelle ricevute. E questo spiega le segnalazioni di alcuni lettori, come quella che il loro programma non consente ancora di inviare file per questi acquisti senza Iva.

Lo stesso discorso vale per gli acquisti di beni, come un rifornimento all’estero di carburante, dove il codice Iva sarebbe lo stesso, in quanto l’esclusione territoriale per i beni è nell’articolo 7-bis, mentre, oltre al vincolo relativo alle operazioni attive, manca un tipo documento idoneo, in quanto la cessione con consegna all’estero non è un acquisto intracomunitario di beni (TD10) né un’importazione rilevante con la bolletta doganale, che esonera dalla compilazione dell’esterometro.

Queste difficoltà operative dovrebbero far riflettere sull’effettiva utilità dell’esterometro per importi bagatellari.

In relazione a una delle prime versioni di questo documento, ci eravamo interrogati sulla rilevanza del “caffè bevuto a Lugano”, per non dire dell’impossibilità di compilazione dell’esterometro in assenza di un documento analogo a una fattura. Prova ne sia che l’esterometro del secondo semestre di quest’anno sarà attivato solo caricando i dati con il tracciato della fattura elettronica.

Gli acquisti di minore entità non sono certo documentati, in nessuna parte del mondo, con una fattura commerciale, da cui si possa desumere l’esatta denominazione del prestatore del servizio, con i suoi dati di identificazione fiscale e un’adeguata descrizione dell’operazione. All’epoca venne introdotto un importo minimo di 500 euro per operazione, poi portato a mille. Ma in una successiva versione di questa confusa normativa, il limite di mille euro viene riferito all’elenco periodico, azzerando di fatto l’importo minimo della singola operazione.

Se leggiamo la disposizione vigente dal 1° luglio prossimo, che è stata introdotta dalla legge di Bilancio, vediamo che per le operazioni passive si parla di inserimento delle informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del “documento” comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Non si dice “fattura” e quindi anche la ricevuta fiscale di un albergo estero dovrebbe essere caricata nel sistema. Non dimentichiamo infine che l’attuale sistema di interscambio opera solo in euro, e che quindi i documenti in valuta devono essere anche convertiti.

Queste considerazioni devono portare entro la fine di giugno – auspicando l’entrata in vigore dell’esterometro Sdi dal giorno successivo a:

integrare i codici da utilizzare per caricare documenti ora incompatibili con l’immissione dei dati;

qualificare esattamente il “documento” da inserire per le operazioni passive;

comunque circoscrivere a importi significativi le informazioni richieste.

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