Imposte

Carburanti, per la riduzione delle accise obbligo di comunicazione alle Dogane

I titolari dei depositi commerciali e i distributori dovranno trasmettere i primi dati delle giacenze entro il 28 marzo. Il documento accise semplificato deve contenere il prelievo ridotto applicato

La riduzione del costo per gasolio e benzina è sottoposta a uno stretto controllo da parte del Garante della sorveglianza dei prezzi e della Guardia di Finanza e impone ai depositi commerciali e ai distributori di carburante due nuove comunicazioni con cui fornire all’agenzia delle Dogane e dei monopoli le rimanenze dei prodotti energetici alla data del 22 marzo e del 21 aprile 2022. La prima comunicazione deve essere inviata entro 5 giorni lavorativi dal 22 marzo, ossia entro lunedì 28 marzo.

Queste regole di monitoraggio, commentate dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) con la circolare 11/D/2022, comportano per gli operatori la determinazione della giacenza fisica al 22 marzo 2022 ovvero per chi non ha redatto l’inventario prima dell’effettuazione di movimentazioni dei prodotti la ricostruzione della giacenza fisica sulla scorta di uno specifico inventario che dovrebbe essere stato eseguito il 22 di marzo ovvero nei giorni immediatamente successivi.

La comunicazione delle giacenze segue alla riduzione imposta:

• dall’articolo 1 del Dl 21/2022 (per il periodo dal 22 marzo al 21 aprile 2022), delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, rideterminandole nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1.000 litri;

• dal Dm 18 marzo 2022 delle aliquote del gas di petrolio liquefatti (Gpl).

Per il Gpl, come ha chiarito da Adm con la circolare, la nuova misura delle aliquote decorre dallo stesso 22 marzo, ma avrà efficacia fino al 20 aprile 2022.

Non fa eccezione alla riduzione il gasolio commerciale, impiegato nell’autotrasporto (trasporto di merci e trasporto di persone) e quello relativo all’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone; anche questi mezzi lavoreranno dunque con accesso al beneficio.

Sempre sotto il profilo della corretta applicazione della riduzione di aliquota in questione viene introdotto un ulteriore nuovo adempimento per i titolari di depositi fiscali e per gli esercenti di depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del Dlgs 504/95 (Tua). Questi operatori dovranno, infatti, con riferimento al medesimo periodo di riduzione delle aliquote, riportare sul Das, ossia sul documento che scorta i prodotti ad accisa assolta, l’aliquota di accisa applicata ai prodotti in circolazione. L’indicazione che dovrà essere inserita nella sezione «informazioni commerciali» al campo 110 del messaggio elettronico DE815 consentirà un più immediato controllo da parte delle autorità.

Tale obbligo, come sottolineato da Adm con la circolare 11/D/2022, non trova applicazione per i documenti di accompagnamento semplificati del Gpl.

Tuttavia, il meccanismo dell’imposta non prevede la rivalsa del tributo – almeno non in forma obbligatoria e/o espressa – applicandosi l’accisa all’atto dell’importazione o dell’estrazione di un bene da un deposito fiscale o di un destinatario registrato. In questi momenti si realizza l’immissione in consumo e, poi, il prodotto viaggia vigilato ma con accisa inglobata nel prezzo.

Questo significa, sul piano sistematico della specifica imposta, che i beni che oggi vengono immessi in consumo scontano l’accisa ridotta, mentre quelli che alla data del decreto erano già in circolazione continuerebbero ad essere gravati dall’accisa piena e come tali venduti, con un effetto economico negativo sul venditore.

Si può concludere, quindi, nel seguente modo: i carburanti ad accisa sospesa, detenuti in massima parte dai depositi fiscali, sono investiti immediatamente dal provvedimento e dunque consentiranno di far circolare, da subito, prodotto con minor carico fiscale a beneficio di imprese e consumatori; mentre i carburanti ad accisa assolta, detenuti nei depositi commerciali e presso i distributori, se circoleranno ad accisa piena avrebbero potuto rendere inizialmente nullo l’effetto della riduzione dei prezzi, che si sarebbe dovuto vedere solo dopo l’esaurimento delle scorte. In effetti, in questi primi giorni di attuazione del provvedimento nella maggior parte delle situazioni è stato riscontrato una immediata riduzione del prezzo al consumo. Questo implica, in base a quanto delineato in precedenza che gli operatori, in questa prima fase si sono fatti carico del differenziale pagato al momento dell’approvvigionamento del prodotto. Differenziale, che secondo chi scrive, dovrebbe essere in qualche modo restituito o compensato al sistema per risultare neutro anche dal punto di vista commerciale.

La coerenza di quanto qui rappresentato con il dato normativo del Dl Energia, vale anche alla luce delle comunicazioni del comma 5 della norma in esame (precedentemente esaminate) che, come pare, hanno lo scopo di consentire un tempestivo controllo dei prezzi. Non a caso, il comma 7 dell’articolo 1 del Dl 21/2022, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, affida al Garante per la sorveglianza dei prezzi ed all’intero comparto amministrativo coadiuvato dalla Guardia di Finanza, l’incarico di monitorare l’andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti.

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