Contabilità

Associazioni, regime di favore fino a 400mila euro di ricavi

di Marta Saccaro

Sono rilevanti le novità che, sotto il profilo fiscale e amministrativo, interessano quest’anno gli enti non commerciali in generale e quelli associativi nello specifico.

In primo luogo, è necessario ricordare che con il comma 50 dell’articolo 1 della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017) il limite di ricavi per accedere allo speciale regime disciplinato dalla legge 398/1991 è stato innalzato a 400mila euro (rispetto ai precedenti 250.000 euro).

La decorrenza del nuovo limite è, come si legge nella disposizione, dal «periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017». Visto l’incremento del limite di ricavi è verosimile ritenere che si allargherà sostanzialmente la platea dei soggetti che sceglieranno il regime speciale che, si ricorda, consente il versamento forfettario dell’Iva e delle imposte dirette.

Quello della legge 398/1991 è un regime speciale - sostitutivo ai regimi ordinari in relazione alle regole di determinazione delle imposte e di adempimenti contabili - riservato a:

■associazioni sportive dilettantistiche;

■associazioni senza fini di lucro;

■pro-loco;

■associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

A questo elenco devono poi essere aggiunte le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche.

Accesso al regime speciale

Per accedere al regime speciale è necessario effettuare l’apposita comunicazione alla Siae e all’Agenzia delle entrate (utilizzando, in questo caso, il quadro VO della dichiarazione Iva - da allegare alla dichiarazione dei redditi - dove esprimere l’opzione in oggetto). L’opzione ha effetto fino a revoca (salvo il superamento del limite di ricavi) ed è comunque vincolante per un quinquennio.

Il nuovo limite previsto per l’applicabilità della legge 398/1991 fa coincidere l’importo massimo dei ricavi ammissibili a quello disposto dall’articolo 18 del Dpr 600/1973 per l’applicazione del regime di contabilità semplificata per le imprese che svolgono attività di prestazione di servizi.

È quindi piuttosto probabile che gran parte degli “aventi diritto” opti da quest’anno per il regime forfettario: è indubbia infatti la convenienza di questo regime, sia per quanto riguarda il risparmio di imposta (Ires, Irap e Iva, come detto, sono calcolate a forfait sui ricavi) sia per quanto riguarda l’alleggerimento degli oneri contabili (è previsto solo l’obbligo di effettuare un’unica indicazione cumulativa mensile per le operazioni effettuate sul registro conforme a quello approvato con Dm 11 febbraio 1997, opportunamente integrato).

Non tutti gli enti non commerciali che nell’ambito dell’attività d’impresa non superano il limite previsto per la contabilità semplificata possono però esercitare l’opzione per l’applicazione delle regole della legge 398/1991 che, lo ricordiamo, è riservata agli enti “di tipo associativo”. Chi non ha la forma giuridica di associazione (come fondazioni, comitati, enti religiosi non associativi e altri) deve quindi necessariamente fare riferimento esclusivamente alle regole ordinarie previste per la contabilità degli enti non commerciali e, segnatamente, all’articolo 20 del Dpr 600/1973 che, a sua volta, rinvia, tra gli altri, anche all’articolo 18 dello stesso decreto per quanto riguarda al descrizione delle regole contabili per le «imprese in contabilità semplificata». Ne consegue che anche gli enti non commerciali che, per gestire l’attività commerciale, adottano il regime di contabilità semplificata, a decorrere dal 2017 sono soggetti alle nuove regole disposte dall’articolo 1, comma 22, della legge 232/2016 (che ha modificato il citato articolo 18 del Dpr 600/1973).

Obbligo enti non commerciali

A partire da quest’anno, quindi, anche gli enti non commerciali, per gestire l’attività d’impresa in contabilità semplificata devono obbligatoriamente seguire il criterio di cassa, non essendo più possibile – salva opzione per la contabilità ordinaria - effettuare le registrazioni per competenza. La scelta in merito alle regole contabili che investono l’attività d’impresa ripercuote effetti sulla gestione complessiva dell’ente non commerciale. Dal momento che è necessario presentare un bilancio che evidenzi il risultato sia della gestione commerciale sia di quella istituzionale è infatti opportuno che la scelta del criterio di registrazione (cassa o competenza, con contabilità ordinaria) sia uniforme per le due gestioni.

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