Controlli e liti

Delega fiscale, lettere di compliance sempre più strategiche

La riforma incoraggia l’adempimento del contribuente e suggerisce (implicitamente) di potenziare il ricorso agli alert per la cui elaborazione l’Agenzia si potrà servire dell’intelligenza artificiale

di Maria Pierro

Il disegno di legge delega (atto Camera 1038/ 2023) per la riforma del sistema fiscale pone tra gli obbiettivi principali quello di potenziare l’uso delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale per prevenire e contrastare l’evasione e l’elusione fiscale. La tecnologia e gli strumenti informatici consentono infatti all’Amministrazione finanziaria di “governare” e utilizzare in modo pieno e automatizzato, nell’esercizio dell’attività di controllo e accertamento, le informazioni fiscalmente rilevanti annotate nell’anagrafe tributaria e ritraibili dallo scambio di informazioni tra Stati, dalla fatturazione elettronica, dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, dagli strumenti di pagamento elettronici utilizzati per pagare le operazioni. Le banche dati dell’Erario, garantita la loro interoperabilità, saranno (come già sono) impiegate per le liquidazioni e i controlli formali e sostanziali delle dichiarazioni, nonché, nelle intenzioni del legislatore della delega, per prevenire primariamente gli errori dei contribuenti (articolo 15, lettera e, n. 1) e per «massimizzare i livelli di adempimento spontaneo» del contribuente (articolo 15, lettera e, n. 3).

Il confronto tra i dati

La necessità di promuove l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, e dunque di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e i cittadini per fare emergere imponibili sfuggiti a tassazione, ha indotto il legislatore negli ultimi venti anni a promuovere forme e tecniche di definizione anticipata del rapporto tributario che prevedono la possibilità per il contribuente di ravvedersi e adempiere “spontaneamente” all’obbligo tributario in una fase antecedente l’emissione dell’avviso di accertamento (ravvedimento successivo agli inviti a comparire, ai processi verbali di constatazione, eccetera) e, dal 2016 ( articolo 1, commi 634-635-636, della legge 190/2014), ancora prima, ossia in una fase anteriore all’avvio di qualunque attività istruttoria o di controllo. L’Agenzia, in questi casi, trasmette le lettere di compliance con le quali, individuate anomalie tramite un confronto meccanizzato dei dati archiviati e quelli dichiarati, invita il contribuente a emendare gli errori od omissioni tramite una dichiarazione integrativa e il versamento dell’imposta evasa e delle sanzioni in misura ridotta, riconoscendo sempre al contribuente la possibilità di fornire gli elementi idonei a giustificarle.

La riduzione del tax gap

Le lettere di compliance, inizialmente introdotte per correggere l’omessa indicazioni delle attività finanziarie detenute all’estero in sede di monitoraggio fiscale con conseguente emersione di reddito, sono successivamente state trasmesse per segnalare le difformità tra i redditi percepiti e quelli non dichiarati (di lavoro dipendente o di pensione, da partecipazione in società, associazioni, imprese, di capitale, di redditi d’impresa, redditi di lavoro autonomo, di redditi diversi, da assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato, da contratti di locazione di immobili), con l’effetto, nel 2021, di garantire un incremento di gettito del 15% e una correlata riduzione della propensione all’inadempimento dei contribuenti.

Sulla scorta del risultato raggiunto il legislatore della delega ha deciso di incoraggiare l’adempimento del contribuente e ha suggerito (implicitamente) di potenziare il ricorso alle lettere di compliance per la cui elaborazione l’Agenzia si potrà servire in modo massiccio dei sistemi di intelligenza artificiale.

L’inerzia del contribuente

Non si esclude che con i decreti legislativi di attuazione della riforma si possa decidere, in caso di inerzia del contribuente o di correttezza del rilievo, di automatizzare la fase decisoria e di riscossione, attribuendo alle lettere di compliance la natura di «titolo idoneo per la riscossione degli importi evasi». Questa possibilità era già stata suggerita dalla relazione 2021 del ministero dell’Economia per orientare l’azione del Governo per ridurre l’evasione, ed è stata sperimentata con gli avvisi bonari trasmessi all’esito della liquidazione della dichiarazione di soggetti non residenti e stabiliti in Italia che forniscono servizi per via telematica o partecipano alle vendite a distanza (articolo 54-quater del Dpr 633/72). È evidente che si aprirebbero nuovi scenari con effetti rilevanti sulle modalità di attuazione del rapporto di imposta, ma che assicurerebbero il tempestivo recupero dell’imposta dovuta e non versata.

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