Imposte

Leasing, per detrarre l’Iva basta il contratto-fattura

Eurogiudici olte la forma: sposata la tesi del rispetto dei requisiti sostanziali. Il documento diventa fattura se contiene le informazioni previste dalla legge Iva

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Detrazione possibile sulla base del solo contratto quando questo contiene le informazioni della fattura. La sentenza del 29 settembre della Corte di giustizia Ue (causa C-235/21) fornisce un’interpretazione ampia del concetto di fattura quale qualsiasi documento o messaggio presenti le informazioni previste dalla legge Iva, ricomprendendovi anche un contratto. Inoltre, sostiene che il contratto-fattura consente al cessionario/committente di detrarre la relativa imposta anche se il fornitore non ha provveduto a dichiarare e versare la relativa Iva.

Il caso è quello di una società slovena che aveva concluso un contratto di sale and lease back con una società di leasing. Quest’ultima, per la sua prestazione, non aveva provveduto né ad emettere fattura né a versare l’imposta, mentre la società, sostenendo che tale contratto costituiva fattura, aveva fatto valere il suo diritto alla detrazione. Tale richiesta veniva però respinta dall’autorità tributaria slovena. Dopo vari gradi di giudizio nazionale, la questione arrivava alla Corte di giustizia, la quale ha dovuto esprimersi, di fatto, sull’ampiezza del concetto di fattura e valutare se anche un contratto può dirsi tale affinché sia legittima la detrazione dell’Iva operata da uno dei contraenti.

La Corte ricorda innanzitutto la centralità del diritto alla detrazione che, nel sistema Iva, va garantito ogniqualvolta gli obblighi sostanziali relativi all’imposta sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono invece omessi. Di conseguenza, nessuna amministrazione fiscale può negare la detrazione sulla base di una fattura che non rispetta tutti i requisiti previsti sul piano normativo, laddove essa dispone comunque delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali del diritto sono soddisfatti. Al riguardo, pertanto, secondo la Corte di giustizia, è irrilevante l’intestazione «fattura» o altro documento, come può essere un contratto.

In altre parole, per essere riconosciuto come fattura, è sufficiente che un documento contenga, da un lato, la menzione dell’Iva e, dall’altro, le informazioni necessarie previste dall’articolo 203 della direttiva, indispensabili affinché le autorità finanziarie possano stabilire se sono soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione. La verifica è demandata agli organi di giustizia nazionali.

Nel caso di specie, secondo i giudici europei, il contratto di sale and lease back, alla cui conclusione le parti non hanno fatto seguire una fattura, può intendersi esso stesso una fattura, se contiene le informazioni per accertare i suddetti requisiti sostanziali.

La decisione, che non chiarisce se sia stato o meno pagato un corrispettivo dal conduttore del contratto di leasing (che chiede di esercitare il diritto a detrazione), potrebbe avere un forte impatto nel mondo Iva, in quanto lo stesso costituirebbe momento impositivo dell’operazione. Infatti, attribuire al contratto il valore di fattura potrebbe anticipare il momento impositivo dell’operazione creando il rischio che al fornitore potrebbe essere chiesta l’imposta prima ancora della consegna della merce, ovvero del ricevimento del corrispettivo o dell’emissione della fattura. Questa interpretazione non può essere condivisa e, secondo chi scrive, il contratto potrebbe costituire, ai fini della detrazione, fattura, solo nei casi in cui si sia già verificato il momento impositivo. Questa decisione, altresì, sembra mettere in discussione il sistema dell’autofattura denuncia (ex articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997) che non sarebbe più necessaria.

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