Adempimenti

E-commerce, con emissione di fattura Intrastat opportuno

Guida ai casi in cui non viene utilizzato il nuovo regime dell’One stop shop

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

In assenza di un diverso orientamento delle Entrate, è consigliabile (continuare a) compilare il modello Intrastat se per le vendite a distanza intracomunitarie di beni viene emessa fattura. Trattandosi di operazioni non imponibili, il documento non dovrebbe però scontare l'imposta di bollo.

Ci si riferisce alle vendite verso privati per le quali è il cedente a spedire/trasportare i beni, anche indirettamente, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo. Non importa la nazionalità né la residenza del cliente, mentre è essenziale che l'invio avvenga “a cura” del venditore con lo spostamento dei beni da uno Stato dell’Unione europea a un altro.

Tali operazioni sono considerate interne fino a quando non è oltrepassato il limite annuo di 10mila euro e sempre che detto limite non sia stato superato nell'anno precedente, divenendo (secondo il legislatore nazionale) operazioni intracomunitarie al superamento della soglia o in caso di opzione per la tassazione a destino.

Le operazioni interne hanno Iva italiana, mentre quelle intracomunitarie scontano l'Iva del Paese di destinazione dei beni che può essere assolta aprendo una posizione Iva in detto Stato o con il regime Oss (One stop shop, la nuova piattaforma per la gestione dell’Iva per le vendite a distanza).

Per chi sceglie l'Oss vale l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura (per rinvio all'articolo 74-quinquies del Dpr 633/1972) e da quello di certificazione dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, lett. oo)del Dpr 696/1996). Tuttavia, molti operatori documentano le vendite online con fattura, per motivi gestionali/operativi o solo per gestire i resi mediante nota in diminuzione, in assenza di procedure idonee a dimostrare il collegamento tra vendita e restituzione del bene, in linea con le istruzioni delle Entrate.

Tale fattura (articolo 21, Dpr 633/72) reca l'imposta del Paese di destinazione che non deve confluire né nelle liquidazioni periodiche né nella dichiarazione annuale. L'Iva estera non va infatti “confusa” con quella nazionale, trovando separata indicazione nella “speciale” dichiarazione trimestrale Oss. Potrebbe quindi risultare utile istituire appositi registri sezionali “non Iva” per ogni Stato membro in cui risulta dovuta l'imposta, visto che nella dichiarazione trimestrale il tributo va ripartito per Paese e per aliquota.

Le vendite a distanza intracomunitarie scontano l'Iva “a destino” (se oltre soglia o per scelta del venditore), rilevando nel luogo di arrivo della spedizione/trasporto (articolo 33, direttiva 2006/112): per il cedente si tratta dunque di operazioni extraterritoriali, come confermano anche le note esplicative della Commissione Ue in materia di e-commerce. Tuttavia, l'articolo 41 del Dl 331/1993 le qualifica come intracomunitarie e, come tali, esse dovrebbero trovare evidenza nei modelli Intrastat, come affermato nella circolare 13/1994 in relazione a tale tipologia di operazioni. Volendo mutuare la prassi precedente, l’indicazione «del numero identificativo del cliente va omessa … per l’ovvia ragione che il cliente, in quanto privato, è sprovvisto di tale numero» e (ragionevolmente) sostituita da una sequenza di “zeri”. La direttiva non prevede però la compilazione del modello per le vendite in regime Oss e, pertanto, occorre perlomeno un chiarimento.

Per converso, la qualifica intracomunitaria di queste operazioni dovrebbe comportare l'esenzione dal bollo sulla fattura (articolo 66, comma 5 del Dl 331/93).

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