Imposte

Rimpatrio di utili black list, sostitutiva ridotta del 3%

Affrancamento facilitato se le somme sono accantonate a riserva per due anni.

di Antonio Tomassini

La manovra 2023 sarà ricordata per la moltiplicazione delle possibilità di affrancamento fiscale (azioni, quote, polizze, fondi), che arriva ad abbracciare anche gli utili black list. Gli utili e le riserve di utili delle partecipate residenti in Stati a regime fiscale privilegiato (individuati ex articolo 47-bis Tuir) riferibili a soggetti imprenditori residenti in Italia possono essere assoggettati a tassazione con una sostitutiva, che diventa ancor più vantaggiosa in caso di effettivo “rimpatrio” in Italia dei dividendi.

È una deroga molto rilevante alla regola per la quale gli utili e le riserve di utili delle imprese situate in Paesi a fiscalità privilegiata concorrono integralmente alla formazione del reddito dei percettori italiani. L’agevolazione, spiega la relazione alla legge di Bilancio, mira al rientro in Italia delle riserve detenute in tali Paesi, pari a 44,8 miliardi nel 2019 (peraltro sono dati elaborati sulla base del Country By Country Reporting, cui sono tenuti solo i gruppi con un fatturato superiore ai 750 milioni di euro).

Occorrerà tuttavia valutare l’interazione di tale nuova disciplina (incluso l’emanando decreto attuativo) con la normativa Cfc, posto che l’operatività di quest’ultima potrebbe vanificare la convenienza dell’affrancamento.

La novella contempla l’esclusione da tassazione degli utili e delle riserve non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, affrancati pagando un’imposta sostitutiva. Deve trattarsi di utili e riserve relativi a esercizi chiusi ante 1° gennaio 2022 da parte del percipiente italiano. In particolare, i soggetti residenti che detengono le partecipazioni in regime di impresa devono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi:

con aliquota del 9% sul controvalore di utili e riserve per i soggetti Ires;

con aliquota del 30% per i soggetti Irpef.

L’affrancamento può essere integrale o parziale, assoggettando a imposta sostitutiva l’intero ammontare o una quota e può riguardare (cherry-picking) tutte o soltanto alcune delle partecipate estere. È previsto un abbattimento della sopracitata aliquota di 3 punti percentuali in relazione agli utili “rimpatriati” in Italia entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2024 per i soggetti “solari”) e a condizione che gli stessi siano accantonati, per non meno di due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.

Peraltro, l’accantonamento dell’utile distribuito a riserva sembrerebbe rappresentare un incremento di patrimonio netto rilevante anche ai fini Ace, con conseguente possibile cumulo tra i due benefici.

Laddove tali condizioni non siano rispettate, entro 30 giorni dal termine di scadenza per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nella riserva prima del decorso del biennio, occorre versare la differenza tra l’imposta sostitutiva versata e quella che sarebbe stata dovuta in caso di applicazione delle aliquote previste per l’affrancamento. La differenza dovuta va maggiorata del 20% e dei relativi interessi.

L’opzione va esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e l’imposta sostitutiva (che non può essere pagata per compensazione) va corrisposta entro la scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti “solari”).

A seguito del “rimpatrio”, in caso di distribuzione i dividendi si considerano prioritariamente formati da utili o riserve oggetto di affrancamento e quindi non sconteranno altre imposte in Italia. Viene simmetricamente disposto (previsione molto rilevante in caso di vendita) l’incremento del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nelle entità estere interessate dall’imposta sostitutiva, pari all’ammontare degli utili e delle riserve affrancati e il suo decremento in caso di loro distribuzione.

GLI ESEMPI

Il caso
Utili affrancati e branch exemption
L’opzione per l’affrancamento degli utili black list può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall’articolo 168-ter del Tuir, cioè la cosiddetta branch exemption?
La soluzione
Si, è possibile esercitare l’opzione anche nel caso in cui si applichi il regime di esenzione degli utili delle stabili organizzazioni di imprese residenti.

Il caso
Cessione della quota black list e affrancamento
L’incremento del valore fiscale della partecipazione pari all’importo degli utili e delle riserve assoggettati a imposta sostitutiva in che modo può impattare in caso di futura cessione della partecipazione black list?
La soluzione
L’incremento del valore è riconosciuto sino a concorrenza del corrispettivo di un’eventuale cessione della stessa. Perciò è possibile, in caso di riserve “capienti”, che l’affrancamento sterilizzi la tassazione della plusvalenza da cessione.

Il caso
Effetto demoltiplicativo e affrancamento scontato
Una società residente in un Paese a fiscalità privilegiata è detenuta per il 40% da una società francese a sua volta partecipata al 60% da una società italiana e vorrebbe affrancare le riserve di utili della società black list con l’aliquota di maggior favore. Può farlo?
La soluzione

No, l’effetto demoltiplicativo fa sì che la partecipazione sia effettivamente pari al 24% (40 x 60) e non potrà fruire dell’aliquota ulteriormente ridotta del 3%, prevista solo per le partecipazioni di controllo.

Il caso
Individuazione di soggetti black list
Le modalità per individuare i soggetti black list sono le medesime per la disposizione sulla indeducibilità dei costi e per quella sull’affrancamento degli utili black list?
La soluzione

No, per i costi rileva la black list dell’Unione Europea, che attualmente contempla 12 Paesi, mentre per gli utili black list rilevano le regole dettate dall’articolo 47-bis del Tuir, che impongono una serie di verifiche per determinare se la partecipata estera goda di una fiscalità di vantaggio.

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