I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 23 marzo al 1° aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Sostegni ter/Agevolazioni

Legge 28 marzo 2022, n. 25, SO n. 13 alla GU 28 marzo 2022, n. 73

Decreto Sostegni ter: conversione in legge

La legge, in vigore dal 29 marzo 2022, converte con modificazioni il Dl 4/2022 (Decreto Sostegni ter). Le principali novità di carattere fiscale introdotte in sede di conversione in legge sono di seguito evidenziate.

Rivalutazione delle attività immateriali

A seguito dell'obbligo di versare un'ulteriore imposta sostitutiva – secondo le aliquote e gli scaglioni di cui all'articolo 176 del Tuir – per fruire della deduzione (ai fini Irpef, Ires, Irap) in quote di 1/18 (in luogo di 1/50; cfr. articolo 1, comma 622, legge 234/2021) per ciascun periodo d'imposta del maggior valore dei beni immateriali, oggetto di rivalutazione ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, Dl 104/2020 (Decreto Agosto), la Legge di bilancio ha previsto la possibilità di revocare la scelta effettuata. In particolare, l'articolo 1, comma 624, legge 234/2021 ha previsto che coloro che hanno versato l'imposta sostitutiva del 3% (ed eventualmente quella del 10% per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione) prevista dal Decreto Agosto possono revocare, anche parzialmente, la scelta di rivalutare ai fini fiscali i beni. La revoca consente al contribuente di ottenere il rimborso (anche mediante utilizzo del credito in compensazione nel modello F24) delle imposte sostitutive versate, secondo le modalità da stabilirsi mediante apposito provvedimento emanato dall'agenzia delle Entrate. Per effetto di tale disposizione, in caso di rivalutazione di un marchio nel bilancio 2020, il contribuente può optare per queste alternative: 1) non effettuare alcuna scelta a seguito della rivalutazione. In questo modo dedurrà i maggiori valori iscritti in quote di 1/50; 2) effettuare il pagamento di un'imposta sostitutiva ulteriore (compresa tra il 9% e il 13%, ossia secondo aliquote e scaglioni di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già versata in sede di rivalutazione dei beni immateriali), al fine di confermare la scelta della rivalutazione e dedurre i maggiori valori iscritti in quote di 1/18;3) revocare (anche parzialmente) la rivalutazione, richiedendo il rimborso o l'utilizzo in compensazione dell'imposta sostitutiva versata. In questo modo resta ferma la deducibilità in quote di 1/18 ma senza considerare – fiscalmente – i maggiori valori iscritti. Il comma 624-bis al citato articolo 1, legge 234/2021, inserito in sede di conversione in legge del Decreto in esame, riconosce la possibilità di operare anche ai fini civilistici la revoca della rivalutazione delle attività immateriali. In altre parole, il legislatore riconosce la possibilità di attribuire anche effetto civilistico alla revoca, eliminando dal bilancio gli effetti della rivalutazione o del riallineamento effettuato. La Nota integrativa dovrà fornire adeguate informazioni circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca. In questo modo, il redattore del bilancio potrà evitare il disallineamento (civile e fiscale) determinato dal mantenimento in bilancio del maggior valore dell'attività immateriale ai fini dell'ammortamento civilistico rispetto a quello da considerare ai fini dell'ammortamento fiscale, nonché la gestione della fiscalità differita.

Sospensione dell'ammortamento

La sospensione dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali opererà anche per i bilanci 2022. Nello specifico, la possibilità di sospendere fino al 100% dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020, Decreto Agosto) – originariamente ammessa per i bilanci relativi agli esercizi in corso al 15 agosto 2020 e/o al 15 agosto 2021 (articolo 1, comma 711, legge 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di bilancio 2022; articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, Dl 228/2021, Decreto Milleproroghe) – è ora ammessa relativamente ai bilanci degli «esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022».

Bonus locazioni

Il bonus canoni di locazione di cui all'articolo 28, Dl 34/2020 (inizialmente previsto per le sole imprese del settore turistico), viene esteso – relativamente ai canoni versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 – alle imprese esercenti attività di gestione di piscine (codice Ateco 93.11.20). Il bonus, la cui efficacia richiede l'ottenimento dell'autorizzazione della Ue, spetta in presenza di una riduzione del fatturato/dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. La disposizione in esame è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione Ue (Temporary Framework). A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti», con le modalità e i termini di presentazione individuati dall'agenzia delle Entrate con un emanando provvedimento.

Comunicazione cessione del credito/sconto in fattura

Viene differito al 29 aprile 2022 il termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito (articolo 121, Dl 34/2020) per le spese sostenute nel 2021 e/o le rate residue per le spese sostenute nel 2020. Si ricorda che il termine – fissato ordinariamente al 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell'anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta – era già stato differito al 7 aprile 2022. Contestualmente, è stata disposta la proroga al 23 maggio 2022 del termine (ordinariamente fissato al 30 aprile) per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata relativa al 2021.

Rottamazione-ter e «saldo e stralcio»

Si dispone la rimessione in termini dei versamenti di quanto dovuto per la rottamazione-ter e per il «saldo e stralcio», la cui scadenza è stata già oggetto di diversi differimenti (articolo 68, comma 3, Dl 18/2020). In sede di conversione in legge del Decreto in esame vengono rimessi in termini coloro che non hanno corrisposto le rate dovute per gli anni 2020 e 2021 entro il 9 dicembre 2021 (Dl 146/2021). I versamenti vanno eseguiti nel corso del 2022, alle scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 30 novembre (i termini sono differenziati a seconda della fattispecie di riferimento della data di presentazione della domanda di adesione alla pace fiscale).

Attività economiche chiuse

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con domicilio o sede legale ovvero sede operativa in Italia, le cui attività sono vietate o sospese – in conseguenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, comma 2, Dl 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati) – dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 (per la modifica del termine finale si veda oltre) è confermata la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022. La legge di conversione ha stabilito che il differimento spetta ai soggetti che hanno subìto la restrizione fino alla data del 31 marzo 2022, rispetto alla data del 31 gennaio 2022 prevista nel testo originario. Si tratta della sospensione dei versamenti relativi: 1) alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati (di cui agli articoli 23 e 24, Dpr 600/1973) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta nel mese di dicembre 2021; 2) all'Iva dovuta per la liquidazione periodica del mese di dicembre 2021. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 ottobre 2022 (anche questa data è frutto della legge di conversione, giacché il testo originario del Decreto fissava il termine al 16 settembre 2022).

Settori matrimoni e altri eventi privati

Il legislatore, nella consapevolezza della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, ha disposto che l'Istat definisca – entro il 26 giugno 2022 – una classificazione volta all'attribuzione di uno specifico codice Ateco nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione di un elemento ulteriore per evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.

Settore vendite a domicilio

Analogamente a quanto previsto per il settore dei matrimoni, sempre per via della particolare situazione di emergenza del settore delle vendite a domicilio, si prevede che l'Istat – entro il 26 giugno 2022 – definisca una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), legge 173/2005 (attività di incaricato alla vendita a domicilio), ai fini dell'attribuzione di uno specifico codice Ateco.

Bonus terme

In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, il termine del 31 marzo 2022 – per l'utilizzo dei buoni per l'acquisto di servizi termali non fruiti all'8 gennaio 2022 (articolo 29-bis, Dl 104/2020) – viene differito al 30 giugno 2022.

Pensionati neoresidenti

Viene modificato l'articolo 24-ter del Tuir, con particolare riferimento ai Comuni interessati a consentire la residenza dei contribuenti. Secondo il testo modificato, le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in un Comune del Mezzogiorno ovvero in uno dei Comuni colpiti da eventi sismici, con una popolazione fino a 20.000 abitanti possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 7% dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero.

Settore sportivo

Il fondo di cui all'articolo 10, comma 3, Dl 73/2021 – rifinanziato dal Decreto in esame – consentirà di assegnare un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi Covid-19 sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale. In sede di conversione in legge, è stato previsto che il contributo venga riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza. Il beneficio non spetta alle società sportive professionistiche con un valore della produzione Irap 2020 superiore a 100 milioni di euro.

Investimenti Industria 4.0

La perizia asseverata richiesta per fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1062, legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) – secondo il paradigma Industria 4.0 (cfr. allegati A e B, legge 232/2016 – finalizzata ad attestare le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale, può essere rilasciata, relativamente al settore agricolo, anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Imu per immobili danneggiati dal sisma

L'esenzione Imu prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, Dl 74/2012 viene prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, per gli immobili distrutti o inagibili, a seguito degli eventi sismici verificatisi a maggio 2012, ubicati nei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, Dl 74/2012 e dell'articolo 67-septies, Dl 83/2012, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, Dl 148/2017.

Decreto Milleproroghe/Iva, Irap e registro

Circolare agenzia delle Entrate 29 marzo 2022, n. 8/E

Milleproroghe 2022: primi chiarimenti in tema di Iva, Irap e imposta di registro

La circolare fa il punto sulle novità in materia d'imposta di registro, Iva e Irap introdotte dal Decreto Milleproroghe (Dl 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). I primi chiarimenti riguardano i seguenti temi (salvo diversa indicazione, le norme citate si riferiscono al Dl 228/2021).

Agevolazioni «prima casa»

L'articolo 3, comma 5-septies ha prorogato al 31 marzo 2022 la scadenza della sospensione dei termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2%) agli atti traslativi della proprietà di case di abitazione, nonché del termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Ai fini della decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per fruire dei benefici «prima casa», la sospensione dei termini deve ritenersi operante anche in relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga. Inoltre, il contribuente matura il diritto al rimborso, nel caso in cui ritenendosi decaduto dal beneficio «prima casa» per inutile decorso dei termini decadenziali nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022, abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Attività di allevamento avicunicolo o suinicolo

Con riguardo alla proroga dei versamenti per chi svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree a restrizione sanitaria per emergenza da aviaria e peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater), viene precisato che il differimento dei versamenti riguarda le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, Dpr 600/1973), le trattenute riguardanti l'addizionale regionale e comunale all'Irpef effettuate dai sostituti d'imposta, nonché i versamenti Iva, le cui scadenze ordinarie cadono del periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022. Le ulteriori precisazioni fornite sono le seguenti: a) possono beneficiare della proroga i soggetti che, alla data di inizio del periodo di sospensione (1° gennaio 2022), avevano la sede operativa in uno dei Comuni rientranti nelle aree soggette a particolari restrizioni disposte da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria; b) non è possibile beneficiare del differimento qualora, alla data del 1° gennaio 2022, sia cessata l'efficacia delle restrizioni dovute alle anzidette emergenze; c) la proroga trova applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022; d) rientrano tra i «soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo» coloro che – indipendentemente dalla forma giuridica adottata – esercitano tale attività in via non marginale rispetto all'attività complessivamente svolta. A tal fine, per il riscontro del requisito della non marginalità, può farsi riferimento al volume d'affari del periodo d'imposta precedente a quello in cui è stata emanata l'ordinanza o il dispositivo che ha dichiarato le restrizioni di cui trattasi. In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi non marginali nell'ipotesi in cui abbiano generato un volume d'affari non inferiore al 10% di quello complessivo; e) pur non essendo espressamente previsto, atteso che si tratta di una proroga del termine per l'effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data; f) ancorché non espressamente previsto dalla norma, non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.

Irap non corrisposta per errata applicazione dell'esonero

L'articolo 20-bis è intervenuto sul Dl 104/2020 (Decreto Agosto) al fine di posticipare dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nella misura in cui tali importi non siano stati versati per effetto dell'errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) e più specificamente per una non corretta interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework). Il Decreto Rilancio, infatti, aveva previsto che i soggetti con determinate caratteristiche non fossero tenuti al versamento del saldo dell'Irap relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell'acconto Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo. Successivamente, con il Dm 11 dicembre 2021 sono stati individuati i limiti e le condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, entro cui è possibile fruire dell'aiuto. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate (in corso di emanazione), inoltre, saranno individuati termini, modalità e contenuto dell'autodichiarazione, con la quale il contribuente beneficiario degli aiuti di Stato è tenuto ad attestare che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, ed approvato il relativo modello.

Legge di bilancio/Irpef e Ires

Circolare agenzia delle Entrate 1°aprile 2022, n. 9/E

Legge di bilancio 2022: commenti alle novità in tema di imposte dirette

La circolare illustra le novità fiscali, in materia di imposte dirette, contenute nella Legge di bilancio 2022 (legge 234/2021). Questi i principali temi trattati.

Detrazioni edilizie

La norma ha prorogato al 2024 le detrazioni Irpef/Ires per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio (inclusi sisma bonus, bonus mobili, bonus verde). Quanto al bonus facciate le spese danno diritto alla detrazione se sostenute entro il 2022, ma con una riduzione del beneficio che passa dal 90% al 60%.

Compensazioni

Dal 2022 la compensazione in F24 (articolo 34, comma 1, legge 388/2000) è ammessa – a regime – fino a 2 milioni di euro per ciascun anno solare. In tale limite non rientrano i crediti d'imposta derivanti dall'applicazione di discipline agevolative (Cm 219/1998; Rm 86/1999) per i quali rimane fermo il limite di compensazione annuale pari a 250.000 euro (articolo 1, comma 53, legge 244/2007).

Coltivatori diretti

Viene prorogata anche per il 2022 l'esenzione da Irpef e dalle relative addizionali dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 1, Dlgs 99/2004), iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai terreni da loro posseduti e condotti (es. quelli presi in affitto; in questa ipotesi – ferma l'esenzione del reddito agrario in capo al conduttore – i terreni continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario).

Giovani inquilini

Viene illustrata la modifica della disciplina della detrazione Irpef per i giovani inquilini (articolo 1, comma 155, legge 234/2021).

Docenti e ricercatori impatriati fino al 2019

Per questi soggetti è possibile optare per estendere l'ambito temporale di applicazione del regime agevolativo previsto dall'articolo 44, Dl 78/2010 a 8, 11 o 13 periodi d'imposta complessivi, previo versamento di un'imposta forfetaria (articolo 1, comma 763, legge 234/2021; per l'esercizio dell'opzione di veda il provvedimento agenzia delle Entrate 102028/2022).

Sport dilettantistico

L'elenco dei soggetti che possono erogare, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (articolo 35, comma 5, Dl 207/2008), somme qualificabili in capo ai percettori come redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir) è stato integrato con gli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine).

Regime delle SIIQ

Vengono prese in esame le nuove condizioni che consentono di applicare il regime delle SIIQ anche alle SIINQ. Deve trattarsi di Srl, Spa, Sapa con capitale sociale non inferiore a 50.000 euro, non quotate e residenti nel territorio dello Stato, esercenti in via prevalente attività di locazione immobiliare e partecipate nelle percentuali e dai soggetti previsti dal nuovo regime.

Agevolazioni/Bonus locazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 marzo 2022, n. 153

Tax credit locazioni: data di fruizione del credito ceduto

La Risposta rettifica parzialmente la Risposta Interpello 1° dicembre 2021, n. 797 avente ad oggetto la cessione del credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28, Dl 34/2020, Decreto Rilancio). Le norme citate hanno concesso un credito d'imposta commisurato all'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni il tutto finalizzato al contenimento degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Detto credito è cedibile (articolo 121, Dl 34/2020), con la precisazione che, una volta ceduto il credito d'imposta, il cessionario può utilizzare il credito acquisito in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso (articolo 122, comma 3, Dl 34/2020). In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti. L'aiuto di Stato richiamato è fruito nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» (Temporary Framework) pari a 800.000 euro per impresa per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e pari a 1.800.000 euro per impresa per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario vale: 1) la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione; 2) la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta; 3) la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.Sulla base del quadro normativo descritto, con la Risposta in esame l'agenzia precisa che è rimessa alla scelta del contribuente l'individuazione della data di fruizione del credito d'imposta locazioni ai fini dell'applicazione dei massimali previsti per la maturazione degli aiuti di Stato. In particolare, per i crediti d'imposta, la «data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario» può essere individuata, alternativamente, a discrezione del contribuente, nella: 1) data di presentazione della dichiarazione dei redditi; 2) data di approvazione della compensazione. Inoltre, atteso che la soglia riguarda la maturazione del credito e non la compensazione, in ogni caso, il suo raggiungimento dev'essere valutato in capo al beneficiario originario e il cessionario non può goderne oltre quanto a questo spettante. Pertanto, nel caso di specie, il tax credit locazioni maturato dalla società cedente può, a discrezione del beneficiario, considerarsi concesso: - dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, se si ha riguardo alla «data di approvazione della compensazione», con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite pregresso di 800.000 euro; - dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, se si ha riguardo alla «data di presentazione della dichiarazione dei redditi» relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, con la conseguenza che lo stesso soggiace al nuovo limite 1.800.000 euro. I massimali citati vanno verificati in capo all'impresa unica cedente, di modo che la possibilità, per il cessionario, di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata è ammessa esclusivamente nell'ipotesi in cui permangono i requisiti che ne consentono l'utilizzo diretto in capo al beneficiario originario (quindi per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla normativa in tema di aiuti di Stato).

Agevolazioni/Fondo perduto

Comunicato stampa Commissione Ue 25 marzo 2022

Contributo a fondo perduto ai commercianti: via libera della Ue

La Commissione Ue ha dato l'approvazione al regime di aiuti previsto dall'articolo 2, Dl 4/2022 (Decreto Sostegni-ter). Il sostegno – per il quale sono stati stanziali 200 milioni di euro – spetta ai soggetti che operano nel commercio al dettaglio. In particolare, è previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono commercio al dettaglio quale attività principale (le attività sono identificate con i codici Ateco: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99). Le imprese beneficiarie – i cui ricavi non hanno superato i 2 milioni di euro nel 2019 – dovranno aver subìto un calo del fatturato di almeno il 30% nel 2021 rispetto al 2019. L'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario, che verrà erogato entro il 30 giugno 2022, sarà calcolato sulla base della differenza tra i ricavi medi mensili nel 2021 e quelli registrati nel 2019.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 marzo 2022, n. 159

Regime speciale impatriati: lavoratore distaccato all'estero

In relazione al regime impatriati (articolo 16, comma 1, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147) per attività lavorativa prestata all'estero in posizione di distacco, viene precisato che il lavoratore impatriato può accedere al beneficio fiscale qualora esista discontinuità lavorativa. Quest'ultima sussiste in presenza di condizioni contrattuali caratterizzati da un nuovo rapporto di lavoro, in sostituzione di quello precedente, che determina un sostanziale mutamento dell'oggetto della prestazione lavorativa. Diversamente, sono esclusi dal beneficio i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco, in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia (Cm 23 maggio 2017, n. 17/E). È sempre possibile, però, valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa, come nel caso in cui il distacco sia stato più volte prorogato, avendo determinato un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero, oppure nel caso in cui il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia (es. nell'ipotesi in cui il dipendente, al rientro, assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, avendo maturato maggiori competenze ed esperienze professionali all'estero). L'agevolazione, comunque, non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l'assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio. Alcuni esempi di indicatori sintomatici di una situazione di continuità sostanziale sono: 1) il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo aziendale; 2) il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione; 3) l'assenza del periodo di prova; 4) clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo; 5) clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco. Dette condizioni contrattuali lasciano supporre che i termini e le condizioni contrattuali, così come il datore di lavoro, rimangono di fatto immutati, con l'effetto che non possa applicarsi il regime speciale.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 31 marzo 2022 e Risoluzione agenzia delle Entrate 1° aprile 2022, n. 17/E

Bonus acqua potabile: stabilita la percentuale spettante e istituito il codice tributo

È stata individuata la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all'articolo 1, commi 1087-1089, legge 30 dicembre 2020, n. 178. La percentuale è del 30,3745% da applicare all'ammontare della spesa sostenuta da ciascun beneficiario sulla base dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del Provvedimento agenzia delle Entrate n. 153000/2021, in assenza di rinuncia, troncando il risultato all'unità di euro. L'ammontare del credito spettante – utilizzabile in compensazione (indicando il codice tributo 6975) ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo – sarà visibile da parte dei contribuenti nel Cassetto fiscale del portale dell'agenzia delle Entrate.

Agevolazioni/Docenti e ricercatori

Provvedimento agenzia delle Entrate 31 marzo 2022

Docenti e ricercatori trasferiti in Italia: esercizio dell'opzione per il regime agevolato

Vengono definite, per i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020, le modalità di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, commi 5-ter e 5-quater, Dl 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), integrato dall'articolo 1, comma 763, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022). L'agevolazione si applica per 4 anni dall'acquisizione della residenza fiscale e, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio, diventa possibile prolungare tale periodo a 8, 11 e 13 anni, in presenza di condizioni legate a uno o più figli minorenni o all'acquisto di un'unità immobiliare residenziale in Italia. Detti soggetti – che siano iscritti all'AIRE o che siano cittadini di Stati membri (cfr. Risposta Interpello 207/2019), che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 – hanno la possibilità di prolungare la durata del regime agevolativo previsto dall'articolo 44, Dl 78/2010 (esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti). Il prolungamento del beneficio comporta il versamento – tramite modello F24 (il codice tributo dev'essere istituito) – di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Per esercitare l'opzione, il beneficiario che sia lavoratore dipendente deve presentare apposita richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione; per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, la presentazione deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e, pertanto, entro il 27 settembre 2022. Diversamente, i soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo comunicano l'opzione in esame nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento del suddetto onere.

Agevolazioni/Proroga di termini

Comunicato agenzia delle Entrate 31 marzo 2022 e Provvedimento agenzia delle Entrate 1° aprile 2022

Blocco del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria gestito da Sogei: proroga dei termini

A causa del blocco del sistema informativo della fiscalità per l'Amministrazione finanziaria (gestito da Sogei Spa), avvenuto a partire dal primo pomeriggio del 30 marzo 2022 e protrattisi almeno per tutto il giorno successivo, l'agenzia delle Entrate ha comunicato l'emanazione un provvedimento – ai sensi dell'articolo 1, Dl 21 giugno 1961, n. 498 – al fine di dichiarare l'irregolare funzionamento degli uffici e la conseguente proroga dei termini. La norma citata prevede che, qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati con l'apposito provvedimento pubblicato sul sito dell'agenzia. Con il provvedimento in esame si dispone che, a seguito dei malfunzionamenti degli apparati dell'agenzia per via di un improvviso calo di tensione elettrica, ai sensi dell'articolo 1, Dl 498/1961 i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, in scadenza durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento (30 e 31 marzo 2022), sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento. Con riguardo alle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione dei crediti derivanti da detrazioni fiscali (articolo 121, Dl 34/2020) era già stato precisato nel comunicato stampa del 31 marzo 2022 che, con riferimento a quelle inviate entro il 5 aprile 2022, i crediti saranno caricati sulla Piattaforma cessione crediti del fornitore o del cessionario entro il 10 aprile 2022 al pari delle comunicazioni trasmesse nel mese di marzo 2022 (provvedimento agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, punto 5.1).

Immobili/Superbonus 110%

Risposta a Interrogazione parlamentare 29 marzo 2022, n. 5-07776

Superbonus: proroga per gli edifici unifamiliari

In occasione della risposta fornita in commissione Finanze della Camera, è stato annunciato un intervento normativo volto a prorogare il Superbonus 110% per le abitazioni unifamiliari, al fine di uniformare i termini di scadenza previsti per le agevolazioni relative a lavori che interessano gli edifici unifamiliari a quelli previsti per i lavori nei condomìni. L'attuale disciplina, invece, per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari prevede il termine del 31 dicembre 2022, purché al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Diversamente, per gli edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, il Superbonus è riconosciuto, pur con aliquote di detrazione ridotte a partire dal 2024, fino al 31 dicembre 2025.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta a Interrogazione parlamentare 29 marzo 2022, n. 5-07777

Superbonus: solo se l'edificio è esistente

Le spese sostenute per interventi edilizi, ma anche ecobonus e sisma bonus (anche nella versione maggiorata del Superbonus 110%), consentono di fruire di una detrazione d'imposta se i lavori riguardano edifici esistenti. Per la qualificazione di un edificio esistente occorre riferirsi al titolo edilizio. Le detrazioni, invece, non spettano per le nuove costruzioni, qualificabili come tali sulla base della normativa urbanistica. Il Mef precisa che, ai fini della verifica della esistenza di un immobile, il parametro utilizzato è ordinariamente quello dell'iscrizione al Catasto (oppure della richiesta di accatastamento), in quanto solo a seguito di tale iscrizione un immobile assume rilevanza fiscale. La qualificazione degli interventi edilizi non può che essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel menzionato Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001). Tale principio della rilevanza della qualificazione degli interventi effettuati come risultante dal relativo titolo abilitativo va applicato anche al caso concreto segnalato nell'interrogazione e relativo agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione ai quali costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto quelli ove sono mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche piani-volumetriche e tipologiche dell'edificio, senza incrementi di volumetria. A norma del menzionato Codice, devono considerarsi zone vincolate dal punto di vista paesaggistico le aree entro i 300 metri dalla costa, con la conseguenza che, ove si procedesse a demolizione e ricostruzione di un immobile, in zona situata a meno di 300 metri dalla costa, con diversa sagoma, tale intervento si qualificherebbe come nuova costruzione. Quest'ultimo tipo di intervento impedirebbe l'accesso ai bonus edilizi; mentre, se il medesimo intervento si realizzasse su un immobile situato a più di 300 metri dalla costa, lo stesso si qualificherebbe come ristrutturazione.

Redditi di lavoro autonomo/Prestazioni occasionali

Comunicato ministero del Lavoro 24 marzo 2022 e Nota INT 28 marzo 2022, n. 573

Lavoro autonomo occasionale: nuovo modello per la comunicazione preventiva

La comunicazione per l'avvio delle prestazioni occasionali (articolo 13, comma 1, lettera d), Dl 146/2021; articolo 14, Dlgs 81/2008) va effettuato attraverso l'applicazione accessibile tramite il Portale Servizi Lavoro del ministero del Lavoro. Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro. Dal 1° maggio 2022, invece, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico, accessibile tramite identità digitale (es. Spid).

Redditi di lavoro dipendente/Sconti d'uso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 marzo 2022, n. 158

Sconto commerciale applicato dal datore di lavoro ai dipendenti: trattamento fiscale

L'analisi fatta dall'agenzia riguarda il regime fiscale – ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 3, del Tuir – dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro nell'ambito della cessione dei prodotti commercializzati dall'azienda. La norma citata, oltre a sancire il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, prevede che «ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1 (...) si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista». In particolare, il citato articolo 9, al comma 3 stabilisce che «per valore normale (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso». La Risposta giunge alla conclusione che lo sconto riservato ai dipendenti è irrilevante, ai fini della base imponibile Irpef, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, se il prezzo pagato è pari al valore normale del bene, al netto degli sconti d'uso. In via generale, quindi, in caso di cessioni verso i dipendenti, il reddito da assoggettare a tassazione è pari, alternativamente: a) al valore normale, se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente; b) alla differenza tra il valore normale e le somme pagate dal lavoratore, se per la cessione del bene o per la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme (Cm 326/1997). Nel caso oggetto di interpello, considerato che, sebbene venga praticato uno sconto ai dipendenti per l'acquisto dei prodotti commercializzati, i lavoratori corrispondono il valore normale del bene al netto degli sconti d'uso, l'importo corrispondente allo sconto non è imponibile. Sugli sconti d'uso, si ricorda che, per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro (Rm 26/E/2010). Quindi, nel caso in cui il datore di lavoro commercializzi e venda ai propri dipendenti beni o servizi ad un prezzo scontato, l'eventuale rilevanza reddituale dev'essere considerata in base alle sopra esposte regole ordinarie che governano la categoria reddituale in esame, ovvero in ragione del principio di onnicomprensività enunciato dall'articolo 51, comma 1 del Tuir (Rm 137/E/2009).

Redditi di lavoro dipendente/Rimborsi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 marzo 2022, n. 160

Rimborso delle spese per l'effettuazione del tampone: non rientra nel reddito tassabile

Il rimborso, fatto dal datore di lavoro verso il proprio lavoratore dipendente, delle spese sostenute per il tampone antigenico non rientra nel computo della base imponibile del reddito di lavoro dipendente. Secondo l'agenzia delle Entrate, trattandosi di una spesa sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un'attività per conto del proprio datore di lavoro, il relativo rimborso non costituisce base imponibile, ai fini Irpef, in quanto la spesa è stata sostenuta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

Operazioni straordinarie/Cessione di beni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 marzo 2022, n. 151

Cessione di beni con riqualificazione in cessione di azienda

Sono forniti chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione fiscale, ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, di un'operazione di cessione di beni. Nel caso di specie, la cessione ha ad oggetto i seguenti asset: i marchi del prodotto, l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) di un prodotto farmaceutico, il dossier del prodotto e il magazzino (le scorte del prodotto di cui è stato ceduto l'AIC). Secondo l'agenzia tale operazione si configura come cessione di ramo d'azienda in quanto i beni trasferiti integrano una struttura organizzativa aziendale; gli asset ceduti, infatti, sono legati da un vincolo funzionale rispetto alla vendita del prodotto farmaceutico, sufficiente a configurare un ramo d'azienda. Da ciò deriva il trattamento fiscale che segue: 1) ai fini delle imposte dirette la plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 86, commi 2 e 4, del Tuir; 2) ai fini Irap la medesima non concorre alla formazione del valore della produzione; 3) ai fini Iva l'operazione non è considerata cessione di beni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), Dpr 633/1972.

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 25 marzo 2022

Comunicazioni per l'adempimento spontaneo: differenze tra volume d'affari dichiarato e spesometro

L'agenzia delle Entrate sta inviando le comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo (articolo 1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190) ai titolari di partita Iva nei confronti dei quali sono emerse differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti nel cd. spesometro (articolo 21, Dl 31 maggio 2010, n. 78) e in base alle fatture elettroniche inviate (articolo 1, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127). La comunicazione – relativa al volume di affari Iva dell'anno 2018 – viene trasmessa al domicilio digitale del contribuente ovvero, in assenza di esso, tramite posta ordinaria. A seguito di tale comunicazione, il contribuente può: a) richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'agenzia; b) regolarizzare eventuali errori od omissioni mediante l'istituto del ravvedimento operoso e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Accertamento delle imposte/Contabilità meccanizzata

Risoluzione agenzia delle Entrate 28 marzo 2022, n. 16/E

Contabilità in forma meccanizzata: tenuta e conservazione dei registri

L'intervento di prassi attiene all'interpretazione delle norme relative alla tenuta e conservazione della contabilità in forma meccanizzata, come previsto ai sensi dell'articolo 12-octies, Dl 34/2019. L'agenzia ribadisce che va distinta la tenuta dei registri rispetto alla conservazione degli stessi: pur trattandosi di adempimenti collegati tra loro, restano adempimenti distinti. Ne deriva che, in presenza di registri tenuti in formato elettronico: 1) circa la tenuta, ai fini della loro regolarità, non sussiste l'obbligo della stampa fino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (sesto mese solo per il 2019), salvo richiesta da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; 2) circa la conservazione, i registri vanno conservati – secondo le regole del Dm 17 giugno 2014 e del Codice dell'amministrazione digitale – nei medesimi termini (entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) se il contribuente vuole mantenerli in formato elettronico; in caso contrario, devono essere stampati. Quanto alla conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, gli stessi devono possedere le caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità e la procedura di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile ai terzi sul pacchetto di archiviazione (Dm 17 giugno 2014).

Dogane/Certificati di circolazione

Circolare agenzia delle Dogante 29 marzo 2022, n. 12/D

Certificati di origine preferenziale: nuove procedure per il rilascio

Dal 1° aprile 2022 (termine più volte rinviato, rispetto alla data originaria del 22 gennaio 2020, per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove procedure e per via dell'emergenza per Covid-19) si applicano le nuove procedure per il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED e ATR. Le modalità ammesse sono: 1) procedura ordinaria. Ai fini della richiesta, vengono inseriti appositi codici nella casella 44 della dichiarazione di esportazione. Dopo il download del certificato, esso dovrà essere presentato all'Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l'apposizione del timbro e della firma. In caso di controllo automatizzato (CA) dell'operazione, l'Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo; 2) procedura facilitata. Il modello di certificato (tipografico), previamente validato dalle Dogane, viene stampato dall'esportatore, che si qualifichi come soggetto A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall'Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz'ora), oppure all'effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell'orario di operatività dell'Ufficio medesimo; 3) procedura full digital. Per ora questa procedura – sperimentale fino al 28 febbraio 2023 – è utilizzabile limitatamente al modello EUR 1 per esportazioni dirette in Svizzera (Circolare agenzia delle Dogane 16 marzo 2021, n. 13/D).