Professione

Delegati alla vendita, pronte le linee guida per la formazione della Scuola superiore della magistratura

Pubblicati i principi generali che dovranno rispettare i corsi di formazione necessari per l’iscrizione negli elenchi di chi non ha svolto nell’ultimo quinquennio almeno 10 incarichi di delegato alle operazioni di venita

di Giovanni Esposito

Secondo il riscritto articolo 179-ter disposizioni attuative, Codice di procedura civile, coloro che aspirano ad essere iscritti nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita devono possedere una specifica competenza tecnica dimostrabile alternativamente con l’aver svolto nel quinquennio precedente almeno 10 incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata, avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione definiti in aderenza a linee guida elaborate dalla Scuola superiore della magistratura (Ssm). Il Comitato direttivo della Ssm, dopo aver sentito gli Ordini professionali coinvolti (avvocati, commercialisti e notai), precisando che non è suo compito redigere programmi, né di validarne la conformità, ha emanato le indicazioni di massima inerenti i docenti, durata e contenuti dei corsi.

Gli esperti formatori dovrebbero avere (benché non sia specificato è ragionevole credere in via alternativa) approfondite conoscenze teoriche del diritto dell’esecuzione forzata (tendenzialmente pubblicazioni scientifiche), pregresse esperienze pratiche in materia di esecuzione forzata (essersi occupati dell’esecuzione forzata per i magistrati, ovvero in maniera continuativa di incarichi di delegato alla vendita, custode o legale della procedura per i professionisti), pregresse attività di docenza (presso Università, seminari, corsi e convegni). La durata minima dei corsi, ai fini del primo popolamento (diversi sono i requisiti per il rinnovo triennale), deve essere di 20 ore.

Nel premettere che nei corsi di formazione dovranno trovare un cenno generale i profili di possibile responsabilità penale derivanti dalla delicata funzione svolta, dovranno comunque essere trattate le seguenti tematiche: i principi generali contenuti nel libro terzo del Codice di procedura civile; la nozione di titolo esecutivo, giudiziale e stragiudiziale; le fasi (e la funzione) dell’espropriazione forzata in generale; le opposizioni esecutive; i rapporti tra esecuzione forzata individuale e procedure concorsuali. Allo scopo di fornire un più preciso orientamento i contenuti vengono analiticamente precisati in 17 punti: 1) principio “nulla executio sine titulo”; 2) i principi generali che governano la sospensione e la caducazione dei titoli esecutivi; 3) l’individuazione dei soggetti legittimati nella procedura esecutiva; 4) i temi afferenti agli atti prodromici alla procedura esecutiva; 5) i principi sottesi all’espropriazione forzata; 6) le caratteristiche specifiche dell’espropriazione immobiliare; 7) il soggetto passivo dell’espropriazione immobiliare in caso di decesso del debitore anteriore al pignoramento; 8) la documentazione ipo-catastale; 9) i principi generali sulla custodia dei beni pignorati; 10) le attività demandate al custode giudiziario; 11) in particolare, l’attività del custode propulsiva e successiva alla pronuncia dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato; 12) la delega alle operazioni di vendita; 13) la fase della vendita; 14) l’aggiudicazione; 15) il decreto di trasferimento; 16) il piano di riparto; 17) il ricorso al giudice dell’esecuzione da parte del delegato e il reclamo.

Viene esplicitata, infine, una breve nota metodologica dell’offerta formativa costituita sia da lezioni frontali con conseguente discussione sia da laboratori in gruppo con la guida di un esperto.

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