Controlli e liti

Riscossione coattiva, più diritti ai coobbligati

di Luigi Lovecchio

Maggiore attenzione ai diritti di difesa dei coobbligati solidali nelle procedure di riscossione coattiva, sia nell’ipotesi della coobbligazione paritetica che di quella dipendente (ad esempio, soci di società di persone). Si tratta di un criterio condivisibile e qualificante della delega fiscale, che trova origine in un orientamento rigoroso della Cassazione.

La coobbligazione paritetica si verifica quando tutti i debitori realizzano allo stesso modo il presupposto d’imposta. Si pensi alle parti contrattuali nell’imposta di registro o ai detentori dell’immobile nella tassa rifiuti. La coobbligazione dipendente, invece, si verifica quando il condebitore è chiamato in causa in conseguenza dell’obbligazione tributaria sorta a monte in capo al contribuente. Si pensi ai soci illimitatamente responsabili dei debiti delle società di persone o al cessionario d’azienda, per i debiti risultanti del cedente, ai sensi dell’articolo 14, Dlgs 472/1997.

Il punto è che, secondo l’orientamento prevalente della Corte di cassazione, nei casi sopra descritti, il coobbligato non ha diritto a ricevere l’atto di accertamento, che dovrebbe essere notificato unicamente al debitore “principale” (Cassazione 28709/2020). Il condebitore, sempre secondo questo orientamento, viene raggiunto direttamente dagli atti di recupero coattivo (cartella o intimazione di pagamento), dai quali tuttavia non è affatto agevole comprendere l’origine e la natura della pretesa azionata. Si è peraltro dell’opinione che, nelle procedure originate dall’accertamento esecutivo, il coobbligato, sia paritario che dipendente, abbia il diritto di vedersi notificare il medesimo accertamento inviato al contribuente principale, e non solo gli atti della procedura di riscossione coattiva. In questa medesima posizione, peraltro, si trovano anche i soci delle società di capitali estinte, in qualità di successori dei debiti della società cessata, sebbene la loro responsabilità sia ovviamente limitata alle somme ricevute in sede di bilancio d liquidazione (Cassazione 31904/2021).

A ciò si aggiunga che. sempre secondo il suddetto orientamento dei giudici di vertice, il termine di decadenza per la notifica dell’atto di accertamento dovrebbe essere rispettato solo nei confronti del debitore principale (Cassazione 20766/ 2021).

I condebitori invece restano esposti alle operazioni di recupero fino a quando non spirano i termini prescrizionali (di regola 10 anni), che peraltro possono anche essere interrotti all’infinito con una intimazione di pagamento. Lo schema di delega sembra quindi voler riequilibrare le posizioni in campo, valorizzando i giusti diritti di difesa dei suddetti coobbligati. Si è al riguardo dell’opinione che ciò dovrebbe essere perseguito non solo imponendo sempre e comunque la notifica dell’accertamento esecutivo a tutti i coobbligati ma anche stabilendo termini più stringenti per gli atti rivolti a questi ultimi.

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