Controlli e liti

Adesione, no al rimborso delle somme versate nonostante la confisca

Non rileva il sequestro penale del medesimo importo in capo al Dg

di Alessandro Borgoglio

Le somme versate a seguito di accertamento con adesione non possono essere restituite alla società, neppure se in ambito penale viene disposta la confisca di quelle stesse somme nei confronti del direttore generale, resosi responsabile dei reati tributari i cui fatti sono stati posti a base dell’accertamento con adesione. Lo ha stabilito la Ctp di Milano, con la sentenza 4564/5/2021 (presidente Nocerino, relatore Chiametti).

A una Spa erano stato notificati degli avvisi di accertamento in relazione all’utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La società aveva presentato istanza di accertamento con adesione tempestivamente, perfezionatosi con il versamento delle somme dovute. Parallelamente, nei confronti del direttore generale della società, era stato avviato un procedimento penale per svariati reati tributari, tra cui quelli di utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, che si concludeva con la sentenza di condanna del tribunale e con la confisca obbligatoria delle somme di cui il reo aveva la disponibilità.

La Spa, allora, presentava istanza di rimborso al Fisco, visto che le somme confiscate erano esattamente le stesse già versate dalla società a seguito di accertamento con adesione, sicché l'Erario le avrebbe indebitamente incamerate due volte. L’ufficio, però, rispondeva con un provvedimento espresso di diniego.

I giudici lombardi hanno avallato il comportamento dell’ufficio, stabilendo che gli importi erano stati versati dalla società in ottemperanza a quanto previsto dall’atto di adesione e, quindi, erano irripetibili per effetto del perfezionamento dell’accordo tra Fisco e contribuente.

Sul punto la recente giurisprudenza di legittimità si è arricchita di un nuovo arresto conforme: la definizione dell’adesione su istanza del contribuente determina l’intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, sicché risulta esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l’atto impositivo oggetto della transazione (Cassazione 12538/2021).

Di conseguenza devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso, in quanto costituirebbero una surrettizia forma d’impugnazione dell’accertamento su questioni che, invece, in conformità alla ratio dell’istituto, devono ritenersi intangibili (Cassazione 13478/2020).

A nulla rileva che in ambito penale ci sia stata la confisca, in capo al direttore generale della società, del medesimo importo già oggetto di accertamento con adesione della Spa, tenuto conto che l’aspetto penale è sganciato da quello tributario. Pertanto, per il collegio milanese, l’ufficio non deve procedere alla restituzione delle somme incassate e questo non determina un indebito oggettivo o, gradatamente, un indebito arricchimento senza causa (articoli 2033 e 2041 del Codice civile).

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