Controlli e liti

Nella società benefit non solo vantaggi rispetto alla legge 231

Responsabilità degli enti: si può verificare l’ostacolo nella vigilanza o la falsificazione di risultati sociali

di Daniele Piva

Il conseguimento del titolo di società benefit (SB) ai sensi delle disposizioni già introdotte con Legge di stabilità 2016 – che, ad oggi, interessa poco meno di 1000 società italiane - produce effetti relativi alla prevenzione dei reati-presupposto in base al Dlgs 231/2001, sia relativamente all’aumento che alla diminuzione del rischio.

Da un lato, a prescindere da vantaggi reputazionali, esso costituisce senz’altro un valore aggiunto rispetto al raggiungimento degli standard di idoneità ed efficace attuazione del modello organizzativo. Si pensi alla scelta di perseguire finalità di tutela dell’ecosistema (connesse, ad esempio, alla selezione di fornitori certificati) che possono rafforzare l’efficacia dei protocolli di comportamento già previsti nel modello organizzativo ai fini della prevenzione di reati ambientali ovvero all’idea di prediligere scopi di tutela della persona (relative, ad esempio, all’estensione del ricorso al lavoro agile) di per sé idonei a contenere il rischio di infortuni sul lavoro.

Dall’altro lato, la disciplina di riferimento - come ricostruita anche nella Circolare Assonime n. 19 del 20 giugno 2016 - consta di obiettivi, vincoli, adempimenti, controlli e valutazioni di performance che possono rappresentare nuovi fattori di rischio nella commissione di condotte criminose.

Il perseguimento di benefici comuni stimola nuovi processi decisionali e impone scelte strategiche in rapporto a iniziative che presuppongono la gestione di risorse finanziarie le cui modalità si collocano nel modello organizzativo.

L’eventuale indicazione nell’oggetto sociale delle finalità perseguite finisce per vincolare la mission aziendale anche rispetto a successivi mutamenti degli assetti proprietari o del management. Ciò può ripercuotersi in variazioni del risk assessment e/o nella necessità/opportunità di stabilire presidi ad hoc o implementare flussi informativi nel risk management.

Premesso che il mancato perseguimento della finalità comune scelta determina ex lege l’applicazione delle regole sulla pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali scorrette (codice del Consumo), possono ipotizzarsi nuove modalità di commissione di reati-ex 231: dal falso in bilancio per la relazione annuale allegata sugli obiettivi benefit, all’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza nei controlli rimessi all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, passando per reati contro la Pa commessi nelle attività pubblico-private (es. organizzazione di eventi) o per la distruzione o occultamento di scritture contabili, sino alla (istigazione alla) corruzione tra privati ove, ad esempio, un amministratore accetti denaro o altra utilità da un socio per raggiungere obiettivi di profitto a discapito di investimenti benefit o sia il valutatore indipendente, ove rivesta qualifica soggettiva societaria rilevante, ad essere illecitamente condizionato nella valutazione di performance dell’azienda.

Si evidenzia, così, una possibile contrapposizione tra soci e altri stakeholders che postula un impiego responsabile delle risorse necessarie allo svolgimento del processo produttivo rimesso alla discrezionalità degli amministratori tenuti a ponderare profili sociali o ambientali e obiettivo di massimizzazione del profitto.

L’adesione al modello di società benefit presenta vantaggi ma anche costi ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa dell’ente che andranno in origine soppesati nelle decisioni strategiche dell’organo dirigente e periodicamente rivalutati in funzione del mantenimento nel tempo di adeguati standard di organizzazione.

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