Controlli e liti

Illegittima l’ipoteca sull’immobile inserito nel fondo patrimoniale

Ctp di Parma: riscontrabile l’annotazione nell’atto di matrimonio, estranea ai bisogni familiari

di Laura Ambrosi

È illegittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile inserito nel fondo patrimoniale se risulta la relativa annotazione nell’atto di matrimonio. L’ufficio, inoltre, può agevolmente verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’opponibilità del fondo, così valutando la legittimità dell’eventuale misura. Ad affermarlo è la Ctp di Parma con la sentenza n. 170/2/2022 (presidente Mari, relatore Bandini).

Un contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario l’iscrizione di ipoteca effettuata dall’agenzia delle Entrate-Riscossione su un proprio bene immobiliare conferito in un fondo patrimoniale. Tra le difese, veniva evidenziato che i crediti sottostanti alla misura cautelare erano legati a scopi estranei ai bisogni della famiglia e a cartelle di pagamento riconducibili al ruolo di amministratore di una società, unica responsabile peraltro delle violazioni.

L’ufficio, nella propria costituzione in giudizio, evidenziava innanzitutto l’incompetenza del giudice tributario per alcune cartelle, relative a crediti non tributari.

Nel merito, invece, rilevava che il fondo patrimoniale non rappresenta un limite alla soddisfazione della pretesa sui beni conferiti, salvo che il creditore dia prova che il fatto generatore dell’obbligazione sia stato effettuare per esigenze e finalità estranee a quelle familiari.

Il collegio di Parma, dopo aver accolto l’eccezione di incompetenza relativamente ad alcune cartelle, ha accolto il ricorso nel resto. In particolare, per giurisprudenza consolidata (ad esempio, Cassazione 29983/2021) per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, anche attraverso l’iscrizione ipotecaria, il debitore opponente deve dimostrare sia la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità, sia che il suo debito deriva da scopi estranei ai bisogni della famiglia. A tal fine occorre che l’indagine si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, riscontrando la riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva allegato sia l’atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale, sia l’estratto di matrimonio in calce al quale era stata menzionata la convenzione matrimoniale. Secondo il Codice civile (art. 167) la costituzione del fondo patrimoniale deve prevedere l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio. Un elemento, peraltro, poteva essere facilmente riscontrato dall’Agenzia.

Il collegio ha poi escluso la legittimità dell’iscrizione di ipoteca anche perché la cartella riferita ai tributi aveva come presupposto debiti legati a una società. Ne conseguiva così che doveva escludersi che tali debiti riguardassero, anche solo indirettamente gli interessi della famiglia e i bisogni personali dei suoi membri.

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