Controlli e liti

Debiti fiscali non riscossi accresciuti dalle liti inutili

La Cassazione ha già espresso orientamenti univoci contrari: le liti pendenti concorrono a far sfondare i 1.100 miliardi in crediti non riscossi e gli uffici vanno avanti anche in cause poi perse

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Si torna a parlare di pace fiscale, con nuove sanatorie e rottamazione cartelle, per fare un po’ di pulizia sulle tante controversie pendenti. Le quali contribuiscono a portare oltre mille e 100 miliardi di euro il valore dei debiti a ruolo non riscossi. Probabilmente, se ne potrà incassare poco più del 5%. Anche perché sono molti i contribuenti deceduti, falliti o nullatenenti. Come riferito dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini in audizione parlamentare ad aprile, un magazzino di queste dimensioni è ingestibile.

Secondo Ruffini, è un magazzino unico al mondo: nessuno tiene 22 anni di crediti non riscossi. In attesa delle scelte che il nuovo Governo riterrà di fare, sono frequenti le condanne agli uffici che proseguono il contenzioso perdente. Con la beffa che l’erario non incassa nulla e l’ufficio deve pagare le spese di giudizio.

In vari casi gli uffici potrebbero anche evitare la prosecuzione del contenzioso. Ecco alcuni esempi, nei quali la Cassazione ha già espresso orientamenti univoci e consolidati che sconsiglierebbero la prosecuzione. A volte, si va addirittura contro le indicazioni espresse dall’Agenzia a livello centrale.

Il credito che va riconosciuto

È il caso dei crediti da dichiarazioni omesse che, se spettanti, devono essere riconosciuti dagli uffici. Sbagliano perciò gli uffici che negano il credito, proseguendo un inutile e perdente contenzioso. Per il contribuente, basta dimostrare l’effettiva esistenza del credito, applicando le regole indicate nella circolare 21/E del 25 giugno 2013.

Sono queste le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la comunicazione di servizio n. 39, del 14 agosto 2013. Nella direttiva, l’Agenzia avverte che al contribuente deve essere concessa la possibilità di dimostrare l’esistenza contabile del credito per il riconoscimento immediato dello stesso.

Le operazioni inesistenti

Secondo la Cassazione, l’ufficio che nega la detrazione dell’Iva a causa di presunte operazioni soggettivamente inesistenti, deve fornire la “prova” che le operazioni non sono mai state poste in essere. In mancanza di questa prova, l’accertamento del Fisco deve essere annullato.

Errori formali senza sanzioni

Per i giudici di legittimità (ordinanza 14933 del giorno 8 giugno 2018), non è punibile il contribuente che presenta in ritardo le scritture contabili, a condizione che la violazione sia priva di incidenza sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo e sia inidonea ad arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo».

Stop agli studi di settore

Proseguono le bocciature della Cassazione nei confronti degli uffici che emettono accertamenti standardizzati da studi di settore. Un esempio è nella sentenza 9755/17, depositata il 18 aprile 2017. Per la Cassazione, sbagliano gli uffici che considerano gli studi di settore uno strumento di accertamento.

Cinque anni di silenzio

Le richieste di pagamento, così come i fermi amministrativi notificati dopo i cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento, sono prive di effetto.

Secondo la Cassazione (a livello di Sezioni unite civili, sentenza 23397/2016, depositata il 17 novembre 2016), le pretese di pubblica amministrazione in generale, agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, e altri enti impositori, si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, con l’eccezione dei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

Conti fittizi da provare

Secondo la Cassazione, deve essere annullato l’accertamento dell’ufficio, che non ha “provato” in alcun modo che i versamenti rilevati sui conti personali del socio e della figlia fossero effettivamente riferibili alla società (ordinanza 9212/2018, depositata il 13 aprile 2018).

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