Imposte

Auto aziendali, fiscalità penalizzante: agevolati in parte i beni strumentali

Piena deducibilità Ires/Irpef solo per veicoli necessari all’attività o per uso pubblico. Anche la piena detraibilità Iva è limitata, con eccezioni come le scuole guida

di Stefano Vignoli

Il regime fiscale per l’acquisto e utilizzo di autovetture da parte di imprese e professionisti resta fortemente penalizzato, sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi.

Regime Iva

I criteri di deducibilità e detraibilità Iva non variano in funzione dell’alimentazione (benzina, gasolio, ibrida, elettrica). La detraibilità è del 40% per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte e della professione (articolo 19-bis.1, lettera c, Dpr 633/72). La percentuale forfettaria si applica a tutti i componenti negativi relativi ai veicoli, ovvero riferiti ad acquisto, leasing e noleggio, ma anche ad acquisti di carburanti e lubrificanti, spese di manutenzione, parcheggio, transito autostradale e altri costi.

La detraibilità piena (articolo 3, decisione 2007/441/Ce) è invece prevista per i veicoli utilizzati come taxi (in questo caso l’Iva non è comunque detratta per effetto del pro rata dovuto alle prestazioni esenti rese dal tassista), scuole guida, acquisti di veicoli da utilizzare per attività di leasing e noleggio e autovetture acquistate da agenti di commercio (limitatamente all’uso imprenditoriale della vettura).

Beneficiano inoltre della piena detraibilità Iva le autovetture acquistate come beni merce (ad esempio, da parte dei concessionari) o come beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa.

Imposte sui redditi

La deducibilità ai fini Ires/Irpef dei componenti negativi relativi ai veicoli è stabilita dall’articolo 164 del Tuir, che limita la piena deducibilità al solo caso di veicoli per uso pubblico o utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l’attività d’impresa, senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.

Qui emerge un requisito ancor più stringente rispetto a quello richiesto ai fini della piena detraibilità Iva: una navetta da 6 a 9 posti acquistata da un albergo per trasportare i propri ospiti beneficia della piena detraibilità Iva, ma non della piena deducibilità dei costi (risposta interrogazione 5-09338 del 3 agosto 2016). E non possono beneficiare della deducibilità integrale neanche l’autovettura sostitutiva fornita dall’officina o le auto con cui viene effettuato il servizio di vigilanza.

La deducibilità, che riguarda oltre all’acquisto anche gli altri costi, scende all’80% per gli agenti di commercio (con limite di 25.822,84 euro per il costo di acquisto); al 70% per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo; ed è di appena il 20% per tutti gli altri casi, con ulteriore plafond di 18.075,99 euro per il costo di acquisto del veicolo oggetto di ammortamento con aliquota del 25 per cento.

La deducibilità non migliora se in alternativa all’acquisto si sottoscrive un contratto di leasing (canoni di competenza deducibili su una durata di almeno 48 mesi, sempre nei limiti di un costo d’acquisto di 18.075,99 euro) oppure un noleggio a lungo termine (si deduce il 20% del “noleggio puro” fino a 3.615,20 annui e il 20% del canone riferito alla componente servizi). In questi plafond rientra anche la parte di Iva indetraibile a cui si applicano le differenti percentuali di deducibilità viste sopra.

Peraltro, il limite di deducibilità al 20% non può essere disapplicato anche quando l’autovettura è usata prevalentemente per l’attività di impresa o professionale (circolare 53/E/08) e la forfettizzazione del limite non deroga al principio di inerenza (Cassazione, ordinanza 26551/20).

Gli autocarri

I limiti di deducibilità non si applicano ai veicoli immatricolati per uso speciale nella categoria “N”, quali auto uso ufficio, auto pubblicitarie e, soprattutto, gli autocarri, i quali – nel rispetto del requisito dell’inerenza – beneficiano di piena deducibilità del costo e detraibilità dell’Iva.

Attenzione però ai cosiddetti “falsi autocarri”, cioè i veicoli immatricolati “N1” con codice carrozzeria “F0” che hanno almeno 4 posti a sedere con rapporto tra potenza del motore in kW e portata (differenza tra massa complessiva e tara espressa in tonnellate) almeno pari a 180: anche se immatricolati autocarri, restano deducibili nei limiti del 20 per cento. Inoltre, per i professionisti l’autocarro non può di fatto mai essere strumentale (risoluzione 244/E/2002).

L’ESEMPIO

I costi totali del 2021
Una Srl ha acquistato nel 2021 un’auto per 25.000 euro + Iva, sostenendo costi per: assicurazione 1.000; imposta di bollo 200; manutenzione 1.500 + Iva; carburante 4.000 + Iva; pedaggio 500 + Iva.

La detraibilità Iva
Ai fini Iva la detraibilità è pari al 40% (2.728 euro), per auto assegnate o meno a uso promiscuo. Il costo effettivo, Iva inclusa, è di 35.092 euro.
Tuttavia, se il fringe benefit viene fatturato, l’Iva diventa interamente detraibile (per 6.820 euro).

Nel modello Redditi 2022
Per l’auto in uso promiscuo cambiano anche le variazioni in aumento dell’imponibile da indicare nel modello Redditi. Tra ammortamento, manutenzione, carburante, pedaggio, bollo, assicurazione, il costo totale è di 11.530 euro.
In caso di uso aziendale la deduzione ammonta a 2.050 euro, mentre sale a 8.071 euro per l’auto in uso promiscuo.
Così, in caso di uso aziendale, nel modello Redditi 2022 occorrerà indicare variazioni in aumento per 3.086 a rigo RF21 e 6.394 a rigo RF18: variazioni che scendono rispettivamente a 1.061 e 2.398 per l’auto in uso promiscuo.

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