Controlli e liti

Notifiche atti giudiziari ancora «riservata» alle Poste

di Giovanni Negri

Non ha efficacia retroattiva la soppressione, decisa con la legge concorrenza del 2017, dell’attribuzione in esclusiva a Poste Italiane spa dei servizi di notifica di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada. Lo puntualizza la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 234 della Sesta sezione civile depositata ieri. La Cassazione si è trovata a dovere affrontare il ricorso di un contribuente che aveva sottolineato l’anomalia della comunicazione dell’avviso di accertamento Ici attraverso posta privata.

La Corte accoglie l’impugnazione, mettendo in evidenza innanzitutto come, già in passato, si sia affermato un orientamento per cui la notifica attraverso posta del ricorso introduttivo di un giudizio tributario effettuata attraverso un servizio gestito da un licenziatario privato deve essere considerata inesistente e, come tale, non soggetta a sanatoria. La liberalizzazione dei servizi postali, infatti, approvata con il decreto legislativo n. 261 del 1999, stabilisce che per ragioni di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva a Poste Italiane spa le notificazioni attraverso posta degli atti giudiziari.

Una linea che non deve essere cambiata neppure dopo l’entrata in vigore della legge sulla concorrenza, la n. 124 del 2017, che, tra l’altro, ha disposto la cancellazione dell’esclusiva a Poste spa del servizio di comunicazione degli atti giudiziari e delle infrazioni stradali. Tuttavia, ricorda la Cassazione, questa abrogazione scatta solo a partire dal 10 settembre scorso. «Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa della succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’articolo 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al Codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’ente impositore avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato».

Ma che succede allora? Per l’ordinanza va chiarito, in sintonia con la legge concorrenza stessa, che fino a quando non saranno assegnate le nuove licenze individuali (che dovranno essere rilasciate con intervento dell’Antitrust, d’intesa con il ministero della Giustizia, nella definizione dei requisiti per esempio di onorabilità) che renderanno possibile ai titolari l’effettuazione del servizio di comunicazione degli atti giudiziari, in precedenza oggetto di riserva, deve essere confermata l’interpretazione precedente. La notifica così andava effettuata sempre da Poste Italiane e non da un privato senza autorizzazione.

Cassazione, sentenza 234/2018

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