Imposte

Trasformazioni in Stp neutrali perché non si verifica alcuna ipotesi di realizzo

Nel passaggio da studio associato a società tra professionisti manca il conferimento vero e proprio di beni o clientela

di Dario Deotto

Finalmente il disegno di legge delega di riforma fiscale si propone di stabilire la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. Sono anni che si scrive su queste pagine che deve essere riconosciuta la neutralità fiscale anche a quei processi riorganizzativi – non realizzativi – che riguardano i professionisti. Soprattutto considerando l’attuale momento storico in cui l’aggregazione appare un processo quasi necessario come leva strategica di sviluppo degli studi. Senza contare che da tempo si riporta dell’erroneità della tesi sostenuta dalle Entrate in relazione al passaggio da associazione professionale a Stp (o Sta).

L’Agenzia (in particolare, risposta a interpello n. 107/2018) ha sostenuto che nel caso di una trasformazione da studio associato in Stp si applica il comma 2 dell’articolo 171 del Tuir, che disciplina la “trasformazione eterogenea” da ente non commerciale a società soggetta a Ires.

La conclusione, tuttavia, non appare corretta: il comma 2 dell’articolo 171 stabilisce una sorta di “finzione tributaria” per i beni impiegati nell’attività istituzionale dell’ente che confluiscono, per effetto della trasformazione, in una società di capitali. Questa immissione viene qualificata come conferimento. Si tratta di una finzione in quanto, evidentemente, sotto il profilo giuridico non si realizza alcun conferimento societario, poiché l’ente trasformando non riceve alcuna quota o azione della società risultante dalla trasformazione (chi riceve le quote o le azioni risulta il socio o associato dell’ente). Peraltro la norma disciplina il passaggio dei beni da una sfera “privata” a una economica, ipotesi che non si realizza per la trasformazione dell’associazione professionale in Stp, in quanto qui i beni sono già presenti in un circuito economico.

Occorre però anche considerare la stretta connessione tra l’articolo 171, comma 2 del Tuir e la lettera n) dell’articolo 67 dello stesso Tuir, secondo la quale costituiscono redditi diversi «le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti». In sostanza, si determina la tassazione della trasformazione solo se ricorrono le condizioni per realizzare un reddito diverso di cui all’articolo 67 Tuir.

Ed è questo, a ben vedere, l’elemento cruciale nel caso di trasformazione di uno studio professionale in Stp: le regole dell’articolo 67 Tuir non possono essere applicate quando i redditi vengono conseguiti nell’esercizio di una professione, con la conseguenza che non può realizzarsi nemmeno la “finzione tributaria” del conferimento. In definitiva, nella trasformazione di uno studio professionale non si verifica alcun presupposto impositivo, perché non vi è nessuna ipotesi di realizzo o, comunque, di destinazione dei beni ad una finalità diversa.

Ora il disegno di legge delega di riforma fiscale prevede in modo esplicito la neutralità del passaggio da associazione professionale a Stp (vengono citate le sole Stp, ma è evidente che ciò debba valere anche per le Sta).

Il Ddl stabilisce comunque la più generale neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, aspetto molto sentito, in particolare, per il conferimento dello studio professionale svolto in forma individuale.

Sarà molto importante stabilire, con i decreti di attuazione, oltre alla non rilevanza Iva di questi passaggi, che per evitare salti o duplicazioni d’imposta si applicano i principi stabiliti dalla circolare n. 11/E/2017 nel transito del reddito “per cassa” a quello di competenza.

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