Adempimenti

Estromissioni 2016 nel quadro RQ del modello Redditi

di Giorgio Gavelli

Compilazione del quadro RQ del modello Redditi 2017 fondamentale per l’imprenditore individuale che nel 2016 ha estromesso un immobile dalla propria impresa. L’eventuale dimenticanza, infatti, non sanata neppure con una dichiarazione integrativa entro fine anno, compromette l’efficacia fiscale dell’operazione di “privatizzazione” del cespite immobiliare.

Le linee guida al comportamento dichiarativo sono state dettate dall’agenzia delle Entrate con circolare n. 26/E/2016, nella quale è stato affermato che l’esercizio dell’opzione per l’estromissione deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva. Il documento richiama un precedente di prassi (risoluzione n. 82/E/2009), ritenendo evidentemente superati altri chiarimenti parzialmente difformi (circolare n. 39/E/2008 e risoluzione n. 228/E/2009).

Trattandosi dell’esercizio di una opzione, secondo l’Agenzia l’eventuale omissione può essere sanata al più tardi entro i termini di cui all’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, in base al quale «sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine» e non attraverso la “tradizionale” integrativa a favore di cui al successivo comma 8. I versamenti carenti od omessi (alle scadenze del 30 novembre 2016 e del 16 giugno 2017) possono essere ravveduti o saranno oggetto di iscrizione a ruolo, non inficiando la validità dell’estromissione.

Tanto premesso, la compilazione dei righi RQ81 e RQ82 del modello redditi 2017 (Sezione XXII) non presenta particolari complessità, e le istruzioni ricordano che la mancanza di base imponibile non preclude la fruizione dell’agevolazione.

Va rammentato che, contrariamente all’assegnazione e alla trasformazione in società semplice, l’estromissione ha effetto a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene effettuata, per cui l’immobile andrà generalmente indicato dal contribuente a quadro RB della dichiarazione relativa al 2016 per tutto il periodo, così come l’eventuale affitto percepito in tale anno. In caso di immobile non locato, l’assoggettamento a Imu rende non più dovuta l’Irpef (colonna 17 del quadro RB e rigo RN50).

Si ricorda che l’agevolazione era riservata a chi rivestiva la qualifica di imprenditore individuale (anche in forma di impresa familiare e anche se in liquidazione) tanto al 31 ottobre 2015 quanto al 1° gennaio 2016 (sono ammessi anche gli eredi e donatari in continuità d’impresa ai sensi dell’articolo 58 del Tuir, a fronte di successione o donazioni intervenute dopo il 31 ottobre 2015). Il comma 566 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017 ha riproposto l’opportunità, spostando al 31 ottobre 2016 la data rilevante ai fini della qualifica imprenditoriale e al 31 maggio 2017 quella di effettuazione contabile dell’operazione. Tuttavia, in questo caso la dichiarazione interessata è quella da presentarsi nel 2018.

Vanno sottolineati i molteplici vantaggi di questa operazione. Infatti:

potevano (e possono) essere estromessi sia gli immobili strumentali per natura sia (se l’uso è esclusivo e diretto) quelli strumentali per destinazione, che, per le società, non risultano invece assegnabili; sono esclusi solo gli immobili merce e quelli patrimonio;

il valore normale può essere sostituito da quello catastale, e così è in tutti i casi in cui una eventuale cessione dell’immobile è prevedibile oltre il quinto anno da quando il bene è intestato all’imprenditore, determinando una plusvalenza non più imponibile ai sensi dell’articolo all’articolo 67, comma 1, del Tuir (Circolare n. 188/E/98);

tranne casi rari nella pratica, l’estromissione costituirà una operazione esente Iva (o fuori campo), che al massimo “costa” qualcosa in termini di rettifica della detrazione in caso di spese incrementative sostenute sull’immobile negli ultimi dieci anni;

all’eventuale imposta sostitutiva (Irpef e Irap) dell’8% sulla plusvalenza, non si deve aggiungere alcuna imposta di registro o ipocatastale, non essendovi trasferimento, ma solo fuoriuscita del bene dal regime d’impresa.

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