Controlli e liti

Prevenzione, si allarga la confisca

di Giovanni Negri

Misure di prevenzione a tutto campo con il nuovo Codice antimafia. Il provvedimento , è da ieri sera in discussione in Aula al Senato, dopo avere ricevuto già il via libera della Camera. E tra i punti qualificanti del testo, che è stato modificato e quindi si renderà necessario un nuovo passaggio parlamentare, c’è proprio l’estensione delle misure di prevenzione previste per l’attività di contrasto alla criminalità organizzata. Sia personali (sorveglianza speciale, rimpatrio, avviso orale), sia, soprattutto, patrimoniali (confisca e sequestro).

Nell’ultimissima versione del testo, infatti, le misure potranno essere applicate a tutti gli indiziati dei principali reati contro la pubblica amministrazione, dalla corruzione alla concussione, passando per l’induzione indebita e la truffa per ottenere finanziamenti pubblici; ma, e si tratta di modifiche approvate proprio in commissione Giustizia, si è dato il via libera all’applicazione per i reati legati al terrorismo, anche nella sua versione internazionale, e per lo stalking.

Un allargamento che appare considerevole e in quanto tale assai contestabile. Ed è il punto di vista delle Camere penali che sottolineano come la semplice esistenza di «“indizi”, neppure qualificati, infine, quale presupposto per la sola applicabilità delle misure, in assenza sia del carattere di abitualità delle condotte che della componente patrimoniale dell’eventuale illecito per il quale si ritenesse sussistere un fumus, mostra tutta l’assurdità del sistema normativo che si verrebbe a delineare per effetto delle modifiche legislative, che diverrebbe un facile strumento per infliggere pesanti sanzioni a carattere patrimoniale al di fuori del processo». Insomma, misure pesanti.

Ma se per i penalisti l’allargamento è eccessivo, per i magistrati è troppo poco e, comunque, fuorviante. Il punto di vista è stato chiarito dall’audizione del Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti: «l’esplicita previsione dei delitti contro la pubblica amministrazione, potrebbe legittimare la tesi della esclusione dall’applicazione del sistema della prevenzione per tutte le altre tipologie di delitto, pur se riconducibili a soggetti che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (come ad esempio, l’evasore fiscale abituale – il truffatore abituale – il ricettatore abituale)». Preoccupazione peraltro, quest’ultima, condivisa anche dal procuratore aggiunto a Milano Ilda Boccassini.

Roberti ha messo in luce come siamo in presenza di un’evoluzione del sistema della prevenzione. Si è passati cioè dalla pericolosità della persona alla pericolosità dei beni e del patrimonio, con misure che puntano a colpire, non direttamente il soggetto ritenuto pericoloso, ma le ricchezze utilizzate o ottenute attraverso l’attività criminale.

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