Finanza

Birrifici artigianali, entro il 18 febbraio le istanze di aiuti a fondo perduto. In manovra gli sconti sulle accise

Pubblicato il decreto Mise che definisce le modalità attuative del contributo. Sgravi anche con la manovra

di Gianluca Dan

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio il decreto Mise 23 dicembre 2021 con la definizione dei criteri e delle modalità attuative del contributo a fondo perduto per i birrifici artigianali previsto dall’articolo 68-quater del decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021).

I birrifici dovranno presentare al ministero dello Sviluppo economico un’apposita istanza, a decorrere dalle ore 12:00 del 20 gennaio e fino alle ore 12:00 del 18 febbraio 2022.L’istanza dovrà essere trasmessa, via posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo indicato con successivo provvedimento del direttore generale degli incentivi alle imprese del Mise che dovrà anche definire l’apposito modello nel quale, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, andrà indicato anche l’Iban relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Le risorse per il 2021 sono pari a 10 milioni e andranno suddivise tra i birrifici richiedenti in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto 4 giugno 2019.

I birrifici, individuati dall’articolo 2, comma 4 -bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354, alla data di presentazione dell’istanza devono:

a) essere costituiti, regolarmente iscritti e «attivi» al Registro delle imprese;

b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento europeo, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

In base all’articolo 2, comma 4 -bis legge n. 1354/1962 si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione.

Per piccolo birrificio indipendente si intende un birrificio che:

● sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio,

● utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio,

● non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e

● la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

Quantificazione dell’agevolazione

Il contributo a fondo perduto, nei limiti della dotazione finanziaria messa a disposizione e nei limiti della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 sugli aiuti di Stato, è pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020 in base alla dichiarazione riepilogativa, così come risultante dai dati acquisiti dall’agenzia delle Accise, Dogane e monopoli con la nota 449821/RU del 30 novembre 2021 con la quale sono stati trasmessi al Mise i dati relativi ai volumi di birra presi in carico nell’anno 2020.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, il Ministero ridurrà in modo proporzionale il relativo contributo.

Concessione dell’agevolazione

Il Mise, trascorso il termine ultimo per l’invio delle istanze, determina l’agevolazione concedibile in considerazione del quantitativo complessivamente preso in carico dal soggetto richiedente nell’anno 2020, così come risultante dalla dichiarazione riepilogativa, procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti (Rna) e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it).

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse saranno erogate dal Mise previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 44 -bis del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (Durc), dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48 -bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, nonché, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, dell’assenza del soggetto beneficiario, nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. «visura Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti.

Caratteristiche del cfp

Il contributo, ai sensi dell’articolo 10 -bis del Dl 28 ottobre 2020, n. 137, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini dei rapporti di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir.

Le agevolazioni per i birrifici artigianali sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Legge di bilancio per il 2022

Anche la Legge di Bilancio per il 2022, infine, cerca di aiutare il settore mediante specifiche riduzioni delle accise. In particolare i commi 985-987 della legge n. 234/2021 prevedono che:

● la misura della riduzione dell’accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40 al 50 per cento;

● sono introdotte specifiche misure di riduzione dell’accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri, per il solo anno 2022;

● si riduce, limitatamente all’anno 2022, la misura dell’accisa generale sulla birra, che per il predetto anno viene rideterminata in 2,94 euro chiarendo al contempo che la misura dell’accisa torna a 2,99 euro per ettolitro e grado-Plato a decorrere dal 2023.

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