Imposte

Le stock option devono essere conteggiate nel reddito forfettario

Interpello 271: le azioni ricevute a seguito dell’esercizio dell’opzione sono un compenso in natura

Stock option comprese nel reddito forfettario. Questa la posizione confermata dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 271/2022.

I piani di stock option rappresentano uno strumento di incentivazione del lavoro mediante i quali le imprese riconoscono a soggetti o categorie di soggetti (dipendenti, manager, collaboratori) il diritto ad acquistare o sottoscrivere delle azioni, delle quote o degli altri strumenti partecipativi del capitale delle società medesime ad un prezzo prefissato (strike price). Tre sono le fasi dei piani di stock option: la sottoscrizione dell’accordo, il periodo in cui il diritto alla assegnazione dei titoli può essere esercitato e, infine, il momento esatto in cui il diritto viene esercitato e i titoli vengono assegnati.

Il caso oggetto dell’interpello riguardava un contribuente in regime forfettario esercente attività di consulenza e che aveva sottoscritto, con uno dei propri clienti, un piano di stock e che chiedeva come tale fattispecie dovesse essere assoggetta a tassazione.

L’Agenzia chiarisce che le azioni ricevute a seguito dell’esercizio dell’opzione, sono un compenso in natura per una prestazione resa nell’ambito della propria attività di impresa o professionale e, pertanto, il relativo reddito deve assoggettato ad imposizione sostitutiva con le regole proprie del regime forfettario. L’importo da utilizzare per valorizzare i titoli ricevuti non è il corrispettivo pagato per esercitare l’opzione (strike price), ma è il valore normale dei titoli stessi, determinato sulla base del disposto dell’articolo 9 del Tuir.

Poiché i titoli ricevuti rappresentano un corrispettivo per una prestazione resa, al momento della assegnazione, inoltre, il contribuente deve emettere fattura secondo le regole del proprio regime impositivo. Se si tratta di un contribuente forfettario, dovrà emettere fattura senza applicazione di imposta sul valore aggiunto e ritenuta d’acconto in base all’articolo 1, commi 54 – 89, della legge 190/2014, ovvero nel caso di committente estero (come nel caso oggetto dell’interpello), ai sensi dell’articolo 7-ter del Dpr 633/1972.

Al momento della successiva cessione delle azioni ricevute, a condizione che l’operazione non sia ricompresa tra le attività proprie dell’impresa, l’eventuale plusvalenza ricavata dalla vendita sarà tassata come reddito diverso applicando l’aliquota del 26% come disposto dagli articoli 67 e 68 del Dpr 917/1986. La plusvalenza sarà determinata in base alla differenza tra il corrispettivo percepito e il valore di carico delle azioni, pari alla somma dello strike price e del valore normale.

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